L'art. 129 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia stabilisce che le emissioni e le offerte in Italia di valori mobiliari devono essere preventivamente comunicate alla Banca d'Italia. L'operazione puo' essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento da parte della Banca d'Italia della comunicazione ovvero delle informazioni integrative eventualmente richieste. Il citato art. 129 del testo unico e la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 12 gennaio 1994, attuativa della disposizione in discorso, stabiliscono che la Banca d'Italia puo' determinare casi di esonero dall'obbligo di comunicazione e tipologie di operazioni per le quali e' ammesso il ricorso ad una procedura semplificata di comunicazione. Le vigenti istruzioni di vigilanza, oltre a sottrarre all'obbligo di comunicazione alcune tipologie di valori mobiliari, in aggiunta a quelle escluse ai sensi di legge, ed a fissare il limite di importo al superamento del quale sussiste l'obbligo della comunicazione preventiva (di norma lire 10 miliardi, elevato a lire 100 miliardi per determinati titoli aventi caratteristiche standard), hanno previsto tre distinte modalita' di comunicazione: "ordinaria", da effettuare almeno venti giorni prima dell'attuazione dell'operazione; "cumulativa", che consente alle banche e ai fondi comuni di investimento non armonizzati che abbiano espletato la procedura di cui al decreto del Ministro del tesoro del 27 luglio 1993 di avvalersi di un'unica comunicazione riferita a tutte le emissioni da realizzare nell'arco di un semestre solare; in particolare, per le banche l'importo di ogni singola operazione non deve eccedere i 300 miliardi di lire e i titoli devono avere caratteristiche standard; "abbreviata", che beneficia di un termine piu' breve rispetto alla comunicazione ordinaria (cinque giorni lavorativi). Possono ricorrere a tale modalita' di comunicazione le banche, gli Stati appartenenti all'OCSE e gli organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi in qualita' di Stato membro, con riferimento alle emissioni e alle offerte di titoli di importo non superiore a 300 miliardi di lire, sempreche' le caratteristiche dei valori mobiliari siano uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione gia' effettuata dal medesimo soggetto. Ora, al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dagli operatori del mercato mobiliare, si ritiene di estendere l'ambito di applicazione della comunicazione cumulativa anche alle offerte in Italia da parte di intermediari del mercato mobiliare italiani ed esteri (questi ultimi ove naturalmente risultino abilitati ad operare in Italia) di titoli esteri - emessi sotto forma di obbligazioni e notes - aventi caratteristiche standard. La comunicazione puo' essere effettuata entro il 30 novembre e il 31 maggio precedenti con riferimento rispettivamente alle previsioni di offerta da realizzare nel primo e nel secondo semestre dell'anno solare. Costituiscono oggetto di comunicazione, tramite detta procedura, le offerte in Italia di titoli emessi o garantiti da soggetti qualificati (quali Stati aderenti all'OCSE, organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi in qualita' di Stato membro, banche e intermediari del mercato mobiliare residenti in Paesi aderenti all'OCSE, societa' quotate in mercati regolamentati di Paesi aderenti all'OCSE e societa' finanziarie controllate al 100% da intermediari residenti in Paesi aderenti all'OCSE), sempreche' il controvalore di ciascuna operazione non risulti superiore a 300 miliardi di lire. Quest'ultima soglia viene elevata a 500 miliardi di lire per le emissioni degli organismi internazionali i cui titoli godono di un regime di equiparazione con i titoli di Stato italiani. Resta ferma la possibilita', per le emissioni non rientranti tra quelle standard, di ricorrere alla comunicazione ordinaria ovvero abbreviata ove ne ricorrano i presupposti. I soggetti che effettuano la comunicazione cumulativa possono porre in essere le singole operazioni entro gli importi comunicati senza ulteriori formalita'. Gli stessi sono tenuti mensilmente ad inoltrare il mod. 83 Vig., contenente i dati consuntivi in relazione ai collocamenti effettuati. Si e' ritenuto inoltre di ampliare l'ambito di applicazione della comunicazione abbreviata sia con riferimento ai soggetti che possono farvi ricorso che in ordine all'oggetto della comunicazione. Pertanto, gli intermediari del mercato mobiliare italiani ed esteri (questi ultimi, ove naturalmente risultino abilitati ad operare in Italia), gli Stati appartenenti all'OCSE e gli organismi internazionali cui l'Italia partecipi in qualita' di Stato membro possono far ricorso alla comunicazione abbreviata per l'emissione e l'offerta in Italia di valori mobiliari - il cui importo o controvalore non risulti superiore a 300 o a 500 miliardi di lire - emessi o garantiti da soggetti qualificati ed aventi caratteristiche uguali ad altre comunicate in via ordinaria relativamente ad una operazione gia' effettuata dal medesimo soggetto o, in alternativa, le cui caratteristiche essenziali siano state comunicate in via ordinaria. * * * L'art. 129 del testo unico ha previsto l'intervento del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella determinazione dei criteri applicativi della disciplina in materia di emissione e offerta in Italia di valori mobiliari. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con propria deliberazione del 12 gennaio 1994, ha tra l'altro stabilito che la Banca d'Italia richieda dati consuntivi sul collocamento di valori mobiliari. Le istruzioni di vigilanza emanate in applicazione di dette norme definiscono le procedure di segnalazione consuntiva dei collocamenti di valori mobiliari effettuati in Italia. In particolare, nella sezione IV delle istruzioni e' previsto che i collocamenti dei valori mobiliari oggetto di comunicazione preventiva ai sensi del citato art. 129 del testo unico e di azioni debbano essere mensilmente segnalati alla Banca d'Italia tramite l'apposito modulo 83 Vig. dal soggetto che cura il collocamento. Ove l'emittente rivesta la qualifica di intermediario del mercato mobiliare, esso procede direttamente alla segnalazione delle operazioni effettuate, anche se il collocamento e' curato da un altro soggetto. Ora, essendo emersa nel primo periodo di applicazione della normativa l'esigenza di accrescere la completezza dei dati, nonche' la tempestivita' di acquisizione degli stessi, sono stata apportate, in applicazione della cennata delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, talune modifiche al sistema di segnalazione consuntiva. Con le presenti istruzioni si prevede l'invio di una segnalazione consuntiva alla Banca d'Italia per le emissioni non azionarie di importo superiore a lire 10 miliardi, ivi comprese quelle che, in relazione all'importo ed alle caratteristiche dei valori, non abbiano formato oggetto di comunicazione preventiva. Restano peraltro esclusi dall'obbligo di segnalazione i collocamenti di certificati di deposito e buoni fruttiferi aventi caratteristiche "standard" e i valori mobiliari "standard" emessi o garantiti da Stati appartenenti all'Unione europea. La segnalazione puo' essere effettuata direttamente dall'emittente oppure, in alternativa, dall'eventuale intermediario preposto al collocamento. Ove al classamento dei titoli partecipi una pluralita' di intermediari (ad esempio, nel caso di consorzi di collocamento), gli obblighi di segnalazione possono essere assolti anche da uno solo di essi attraverso l'invio di dati concernenti l'importo complessivamente collocato da tutti gli operatori intervenuti. Per completezza, si precisa che restano soggetti alla segnalazione consuntiva anche i prestiti subordinati emessi sotto forma di valori mobiliari per i quali la banca emittente abbia ottenuto l'autorizzazione al computo nel patrimonio di vigilanza. Con riferimento alle azioni, resta fermo l'obbligo di segnalazione da parte degli intermediari del mercato mobiliare dei titoli di propria emissione, nonche' di quelli collocati per conto di terzi; quanto ai titoli di terzi, la segnalazione puo' essere effettuata - come nel caso dei titoli non azionari - anche da un solo intermediario che fornisca dati complessivi sul collocamento. Le segnalazioni consuntive vengono effettuate a mezzo del modulo 83 Vig. allegato alle presenti istruzioni, il quale, rispetto alla precedente versione, riporta lievi modifiche concernenti, tra l'altro, il testo di alcune didascalie. Il Governatore: FAZIO