L'art. 129 del testo unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia  stabilisce  che  le  emissioni  e le offerte in Italia di
valori mobiliari devono essere preventivamente comunicate alla  Banca
d'Italia.  L'operazione  puo'  essere effettuata decorsi venti giorni
dal ricevimento da parte della  Banca  d'Italia  della  comunicazione
ovvero delle informazioni integrative eventualmente richieste.
   Il  citato  art.  129  del  testo unico e la delibera del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio del 12 gennaio 1994,
attuativa della disposizione in discorso, stabiliscono che  la  Banca
d'Italia   puo'   determinare   casi   di   esonero  dall'obbligo  di
comunicazione e tipologie di operazioni per le quali  e'  ammesso  il
ricorso ad una procedura semplificata di comunicazione.
   Le  vigenti istruzioni di vigilanza, oltre a sottrarre all'obbligo
di comunicazione alcune tipologie di valori mobiliari, in aggiunta  a
quelle  escluse  ai sensi di legge, ed a fissare il limite di importo
al superamento  del  quale  sussiste  l'obbligo  della  comunicazione
preventiva  (di  norma  lire 10 miliardi, elevato a lire 100 miliardi
per  determinati  titoli  aventi  caratteristiche  standard),   hanno
previsto tre distinte modalita' di comunicazione:
    "ordinaria",    da   effettuare   almeno   venti   giorni   prima
dell'attuazione dell'operazione;
    "cumulativa", che consente alle  banche  e  ai  fondi  comuni  di
investimento  non  armonizzati  che abbiano espletato la procedura di
cui al decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  27  luglio  1993  di
avvalersi  di un'unica comunicazione riferita a tutte le emissioni da
realizzare nell'arco di un semestre solare; in  particolare,  per  le
banche  l'importo  di ogni singola operazione non deve eccedere i 300
miliardi di lire e i titoli devono avere caratteristiche standard;
    "abbreviata", che beneficia di un  termine  piu'  breve  rispetto
alla  comunicazione  ordinaria  (cinque  giorni  lavorativi). Possono
ricorrere a tale modalita' di  comunicazione  le  banche,  gli  Stati
appartenenti   all'OCSE  e  gli  organismi  internazionali  ai  quali
l'Italia partecipi in qualita' di Stato membro, con riferimento  alle
emissioni  e  alle  offerte  di titoli di importo non superiore a 300
miliardi di lire, sempreche' le caratteristiche dei valori  mobiliari
siano  uguali  ad  altre comunicate in via ordinaria relativamente ad
una operazione gia' effettuata dal medesimo soggetto.
   Ora, al fine di venire incontro alle  esigenze  manifestate  dagli
operatori  del mercato mobiliare, si ritiene di estendere l'ambito di
applicazione della comunicazione cumulativa  anche  alle  offerte  in
Italia  da  parte  di  intermediari del mercato mobiliare italiani ed
esteri (questi ultimi ove naturalmente risultino abilitati ad operare
in Italia) di titoli esteri - emessi sotto forma  di  obbligazioni  e
notes - aventi caratteristiche standard. La comunicazione puo' essere
effettuata  entro  il  30  novembre  e  il  31  maggio precedenti con
riferimento rispettivamente alle previsioni di offerta da  realizzare
nel primo e nel secondo semestre dell'anno solare.
   Costituiscono  oggetto  di comunicazione, tramite detta procedura,
le offerte in  Italia  di  titoli  emessi  o  garantiti  da  soggetti
qualificati  (quali Stati aderenti all'OCSE, organismi internazionali
ai quali l'Italia partecipi in qualita' di  Stato  membro,  banche  e
intermediari  del  mercato  mobiliare  residenti  in  Paesi  aderenti
all'OCSE, societa' quotate in mercati regolamentati di Paesi aderenti
all'OCSE e societa' finanziarie controllate al 100%  da  intermediari
residenti  in Paesi aderenti all'OCSE), sempreche' il controvalore di
ciascuna operazione non risulti superiore a  300  miliardi  di  lire.
Quest'ultima  soglia  viene  elevata  a  500  miliardi di lire per le
emissioni degli organismi internazionali i cui titoli  godono  di  un
regime di equiparazione con i titoli di Stato italiani.
   Resta  ferma  la possibilita', per le emissioni non rientranti tra
quelle standard, di ricorrere  alla  comunicazione  ordinaria  ovvero
abbreviata ove ne ricorrano i presupposti.
   I  soggetti  che  effettuano  la  comunicazione cumulativa possono
porre in essere le singole operazioni entro  gli  importi  comunicati
senza  ulteriori  formalita'.  Gli  stessi sono tenuti mensilmente ad
inoltrare il mod. 83 Vig., contenente i dati consuntivi in  relazione
ai collocamenti effettuati.
   Si  e' ritenuto inoltre di ampliare l'ambito di applicazione della
comunicazione abbreviata sia con riferimento ai soggetti che  possono
farvi   ricorso   che  in  ordine  all'oggetto  della  comunicazione.
Pertanto, gli intermediari del mercato mobiliare italiani  ed  esteri
(questi  ultimi,  ove  naturalmente risultino abilitati ad operare in
Italia),  gli   Stati   appartenenti   all'OCSE   e   gli   organismi
internazionali  cui  l'Italia  partecipi  in qualita' di Stato membro
possono far ricorso alla comunicazione abbreviata per  l'emissione  e
l'offerta   in  Italia  di  valori  mobiliari  -  il  cui  importo  o
controvalore non risulti superiore a 300 o a 500 miliardi di  lire  -
emessi  o garantiti da soggetti qualificati ed aventi caratteristiche
uguali ad altre comunicate in  via  ordinaria  relativamente  ad  una
operazione  gia'  effettuata dal medesimo soggetto o, in alternativa,
le cui caratteristiche  essenziali  siano  state  comunicate  in  via
ordinaria.
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   L'art.  129  del testo unico ha previsto l'intervento del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio nella determinazione
dei criteri applicativi della disciplina in materia  di  emissione  e
offerta in Italia di valori mobiliari.
   Il  Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con
propria deliberazione del 12 gennaio 1994, ha tra  l'altro  stabilito
che  la  Banca  d'Italia richieda dati consuntivi sul collocamento di
valori mobiliari.
   Le istruzioni di vigilanza emanate in applicazione di dette  norme
definiscono  le procedure di segnalazione consuntiva dei collocamenti
di valori mobiliari effettuati in Italia.
   In particolare, nella sezione IV delle istruzioni e' previsto  che
i   collocamenti   dei  valori  mobiliari  oggetto  di  comunicazione
preventiva ai sensi del citato art. 129 del testo unico e  di  azioni
debbano  essere  mensilmente  segnalati  alla  Banca d'Italia tramite
l'apposito modulo
83 Vig. dal  soggetto  che  cura  il  collocamento.  Ove  l'emittente
rivesta  la  qualifica  di  intermediario del mercato mobiliare, esso
procede direttamente alla segnalazione delle  operazioni  effettuate,
anche se il collocamento e' curato da un altro soggetto.
   Ora,  essendo  emersa  nel  primo  periodo  di  applicazione della
normativa l'esigenza di accrescere la completezza dei  dati,  nonche'
la  tempestivita' di acquisizione degli stessi, sono stata apportate,
in applicazione della cennata delibera del Comitato interministeriale
per il credito ed  il  risparmio,  talune  modifiche  al  sistema  di
segnalazione consuntiva.
   Con  le presenti istruzioni si prevede l'invio di una segnalazione
consuntiva alla Banca d'Italia per  le  emissioni  non  azionarie  di
importo  superiore  a  lire  10 miliardi, ivi comprese quelle che, in
relazione all'importo ed alle caratteristiche dei valori, non abbiano
formato oggetto di comunicazione preventiva. Restano peraltro esclusi
dall'obbligo  di  segnalazione  i  collocamenti  di  certificati   di
deposito  e  buoni  fruttiferi  aventi caratteristiche "standard" e i
valori mobiliari "standard" emessi o garantiti da Stati  appartenenti
all'Unione europea.
   La segnalazione puo' essere effettuata direttamente dall'emittente
oppure,  in  alternativa,  dall'eventuale  intermediario  preposto al
collocamento.
   Ove  al  classamento  dei  titoli  partecipi  una  pluralita'   di
intermediari  (ad esempio, nel caso di consorzi di collocamento), gli
obblighi di segnalazione possono essere assolti anche da uno solo  di
essi    attraverso    l'invio    di    dati   concernenti   l'importo
complessivamente collocato da tutti gli operatori intervenuti.
   Per completezza, si precisa che restano soggetti alla segnalazione
consuntiva anche i prestiti subordinati emessi sotto forma di  valori
mobiliari   per   i   quali   la   banca   emittente  abbia  ottenuto
l'autorizzazione al computo nel patrimonio di vigilanza.
   Con riferimento alle azioni, resta fermo l'obbligo di segnalazione
da parte degli intermediari  del  mercato  mobiliare  dei  titoli  di
propria  emissione,  nonche'  di quelli collocati per conto di terzi;
quanto ai titoli di terzi, la segnalazione puo' essere  effettuata  -
come   nel   caso  dei  titoli  non  azionari  -  anche  da  un  solo
intermediario che fornisca dati complessivi sul collocamento.
   Le segnalazioni consuntive vengono effettuate a mezzo  del  modulo
83  Vig.  allegato  alle presenti istruzioni, il quale, rispetto alla
precedente  versione,  riporta  lievi  modifiche   concernenti,   tra
l'altro, il testo di alcune didascalie.
                                                Il Governatore: FAZIO