IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 23 gennaio 1992,  n.  32,  recante  disposizioni  in
ordine  alla  ricostruzione  nei  territori  di  cui  al  testo unico
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
  Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 493, art. 2, comma 6;
  Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1994;
  Vista la delibera CIPE 8 agosto 1995 con  la  quale  venivano  rese
utilizzabili,   nel   limite   del   50%,   le  somme  indicate  come
"assegnazione netta" nella tabella 1 allegata alla delibera  CIPE  11
ottobre  1994  subordinando  l'utilizzabilita'  delle residue quote i
completamento della elaborazione dei dati trasmessi  dai  comuni,  in
applicazione  del  punto  4  della medesima delibera 11 ottobre 1994,
relativi alle risorse disponibili;
  Tenuta presente l'attivita' istruttoria svolta successivamente alla
precitata delibera 11 ottobre 1994, anche relativamente a comuni  non
compresi nella delibera medesima;
  Vista  la  proposta del Ministero dei lavori pubblici trasmessa con
nota n. 2576/Uff. Terr. del 20 novembre 1995;
  Preso atto delle risultanze dell'elaborazione  dei  dati,  allegati
alla  precitata  proposta di assegnazione, dalle quali si evincono le
risorse che ciascun comune ha dichiarato ancora giacenti  e  pertanto
disponibili  ai  sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 493/1993,
nonche'  le  esigenze  rappresentate  dai  comuni  medesimi  per   la
copertura  di interessi passivi maturati nei confronti degli istituti
di credito a seguito della stipula delle convenzioni ai  sensi  della
legge  n.  41/1986  e  per ineludibili pagamenti connessi con impegni
assunti in relazione al terremoto;
  Ritenuto che ai sensi delle normative  vigenti  e  delle  direttive
CIPE   i  predetti  elementi  sono  da  tener  presenti  in  sede  di
assegnazione  dei  fondi  concorrendo  le   risorse   disponibili   a
costituire  il  plafond  utilizzabile  da  parte  dei  comuni  per il
raggiungimento degli obiettivi indicati al  punto  2  della  delibera
CIPE 11 ottobre 1994;
  Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;
                              Delibera:
  1.  Le  assegnazioni  nette  indicate  nelle  tabelle allegate alla
delibera CIPE 11 ottobre 1994 sono  sostituite  da  quelle  riportate
nelle tabelle allegate alla presente delibera.
  2. Le predette assegnazioni nette sono comprensive delle quote gia'
rese utilizzabili con delibera CIPE 8 agosto 1995.
  3.  I  comuni,  in  aggiunta  alle  assegnazioni  nette di cui alle
allegate  tabelle,  sono  autorizzati  ad   utilizzare   le   risorse
disponibili   di   cui   in   premessa  conformemente  alle  apposite
comunicazioni del Ministero dei lavori pubblici.
  4. Restano ferme e confermate le direttive contenute ai punti 2, 3,
5 e 7 della predetta delibera CIPE 11 ottobre  1994  ed  al  punto  3
della delibera CIPE 13 luglio 1993.
  5.  Entro  il 30 giugno 1996 il Ministro dei lavori pubblici, sulla
base dello stato di attuazione degli interventi finanziati, previe le
necessarie verifiche, anche ai sensi della delibera  CIPE  10  maggio
1995,  proporra'  al  CIPE la destinazione dei residui fondi comunque
disponibili.
                               Invita:
  1.  Il Ministro dei lavori pubblici a voler disporre di modo che il
programma di intervento di competenza dei provveditorati  alle  opere
pubbliche  per  la Campania e la Basilicata da realizzare con i fondi
assegnati ai sensi del comma 4, lettera b), dell'art. 2  della  legge
n.  32/1992  venga  predisposto  in modo tale che ogni comune colpito
dall'evento sismico in argomento possa disporre di  una  chiesa,  sia
essa  parrocchiale o no, che garantisca lo svolgimento delle funzioni
religiose e della normale vita ed attivita' religiosa.
  2. Le regioni Basilicata e Campania:
    a) a tenere in considerazione,  nell'emanazione  della  normativa
regionale prevista dalla delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, riguardante i "criteri
generali per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei
canoni", legge 5 agosto 1978, n.  457,  art.  2,  comma  2  -  quanto
dettato  ai  punti 3.8, 4.3 e 5 della citata deliberazione al fine di
favorire la soluzione  degli  alloggiati  in  situazioni  precarie  o
provvisorie a seguito degli eventi sismici in argomento;
    b)   ad   effettuare   un   monitoraggio   delle  opere  ritenute
irrinunciabili e di primario interesse  collettivo,  avviate  con  le
risorse finanziarie derivanti dalla legge n. 219/1981, non ultimabili
con  le  disponibilita' assegnate dal CIPE. Detto monitoraggio dovra'
contenere l'indicazione, per ciascuna opera, dell'esatta  ubicazione,
finalizzazione,  costo sostenuto, percentuale realizzata e necessita'
finanziarie per l'ultimazione.
  Gli elementi cosi'  raccolti  potranno  essere  portati  -  a  fini
programmatori - a conoscenza del Ministero del bilancio unitamente ai
risultati  di analogo monitoraggio riguardante le opere avviate e non
ultimate finanziate con risorse diverse da quelle  provenienti  dalle
leggi n. 219/1981 e n. 32/1992.
   Roma, 20 novembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
  Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995
  Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 237