IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76; Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 493, art. 2, comma 6; Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1994; Vista la delibera CIPE 8 agosto 1995 con la quale venivano rese utilizzabili, nel limite del 50%, le somme indicate come "assegnazione netta" nella tabella 1 allegata alla delibera CIPE 11 ottobre 1994 subordinando l'utilizzabilita' delle residue quote i completamento della elaborazione dei dati trasmessi dai comuni, in applicazione del punto 4 della medesima delibera 11 ottobre 1994, relativi alle risorse disponibili; Tenuta presente l'attivita' istruttoria svolta successivamente alla precitata delibera 11 ottobre 1994, anche relativamente a comuni non compresi nella delibera medesima; Vista la proposta del Ministero dei lavori pubblici trasmessa con nota n. 2576/Uff. Terr. del 20 novembre 1995; Preso atto delle risultanze dell'elaborazione dei dati, allegati alla precitata proposta di assegnazione, dalle quali si evincono le risorse che ciascun comune ha dichiarato ancora giacenti e pertanto disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 493/1993, nonche' le esigenze rappresentate dai comuni medesimi per la copertura di interessi passivi maturati nei confronti degli istituti di credito a seguito della stipula delle convenzioni ai sensi della legge n. 41/1986 e per ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti in relazione al terremoto; Ritenuto che ai sensi delle normative vigenti e delle direttive CIPE i predetti elementi sono da tener presenti in sede di assegnazione dei fondi concorrendo le risorse disponibili a costituire il plafond utilizzabile da parte dei comuni per il raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 2 della delibera CIPE 11 ottobre 1994; Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici; Delibera: 1. Le assegnazioni nette indicate nelle tabelle allegate alla delibera CIPE 11 ottobre 1994 sono sostituite da quelle riportate nelle tabelle allegate alla presente delibera. 2. Le predette assegnazioni nette sono comprensive delle quote gia' rese utilizzabili con delibera CIPE 8 agosto 1995. 3. I comuni, in aggiunta alle assegnazioni nette di cui alle allegate tabelle, sono autorizzati ad utilizzare le risorse disponibili di cui in premessa conformemente alle apposite comunicazioni del Ministero dei lavori pubblici. 4. Restano ferme e confermate le direttive contenute ai punti 2, 3, 5 e 7 della predetta delibera CIPE 11 ottobre 1994 ed al punto 3 della delibera CIPE 13 luglio 1993. 5. Entro il 30 giugno 1996 il Ministro dei lavori pubblici, sulla base dello stato di attuazione degli interventi finanziati, previe le necessarie verifiche, anche ai sensi della delibera CIPE 10 maggio 1995, proporra' al CIPE la destinazione dei residui fondi comunque disponibili. Invita: 1. Il Ministro dei lavori pubblici a voler disporre di modo che il programma di intervento di competenza dei provveditorati alle opere pubbliche per la Campania e la Basilicata da realizzare con i fondi assegnati ai sensi del comma 4, lettera b), dell'art. 2 della legge n. 32/1992 venga predisposto in modo tale che ogni comune colpito dall'evento sismico in argomento possa disporre di una chiesa, sia essa parrocchiale o no, che garantisca lo svolgimento delle funzioni religiose e della normale vita ed attivita' religiosa. 2. Le regioni Basilicata e Campania: a) a tenere in considerazione, nell'emanazione della normativa regionale prevista dalla delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, riguardante i "criteri generali per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni", legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 2, comma 2 - quanto dettato ai punti 3.8, 4.3 e 5 della citata deliberazione al fine di favorire la soluzione degli alloggiati in situazioni precarie o provvisorie a seguito degli eventi sismici in argomento; b) ad effettuare un monitoraggio delle opere ritenute irrinunciabili e di primario interesse collettivo, avviate con le risorse finanziarie derivanti dalla legge n. 219/1981, non ultimabili con le disponibilita' assegnate dal CIPE. Detto monitoraggio dovra' contenere l'indicazione, per ciascuna opera, dell'esatta ubicazione, finalizzazione, costo sostenuto, percentuale realizzata e necessita' finanziarie per l'ultimazione. Gli elementi cosi' raccolti potranno essere portati - a fini programmatori - a conoscenza del Ministero del bilancio unitamente ai risultati di analogo monitoraggio riguardante le opere avviate e non ultimate finanziate con risorse diverse da quelle provenienti dalle leggi n. 219/1981 e n. 32/1992. Roma, 20 novembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 237