Al  Ministero  dell'industria, del
                                  commercio e dell'artigianato
                                  A tutte le  regioni  -  assessorati
                                  per l'agricoltura
                                  All'A.I.M.A.
                                  Alla     camera    di    commercio,
                                  industria,      artigianato       e
                                  agricoltura di Firenze
                                  All'Agecontrol S.p.a.
                                  Alla    Confederazione    nazionale
                                  coltivatori diretti - Coldiretti
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'agricoltura     italiana     -
                                  Confagricoltura
                                  Alla    Confederazione     italiana
                                  agricoltori - CIA
                                  Al   Coordinamento   organizzazioni
                                  agricole italiane - Coopagri
                                  All'Associazione           italiana
                                  dell'industria olearia - Assitol
                                  All'Unione   nazionale   frantoiani
                                  oleari
  Con la legge 21 dicembre  1961,  n.  1527,  sono  stati  fissati  i
criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini d'oliva;
  Il  Consiglio della Comunita' economica europea, con regolamento n.
136/66/CEE del  22  settembre  1966  ha  istituito  un'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei grassi;
  La  Commissione  U.E.,  con  parere  motivato del 24 marzo 1995, ha
dichiarato che la fissazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di
oliva, comprese nell'Organizzazione comune dei  mercati  nel  settore
delle   materie   grasse   vegetali,   e'  contraria  all'ordinamento
comunitario   ed   in   particolare   al    regolamento    136/66/CEE
soprarichiamato   ed   ha   successivamente   aperto   nei  confronti
dell'Italia  un  procedimento  contenzioso  innanzi  alla  Corte   di
giustizia di Lussemburgo;
  Peraltro  anche la Corte costituzionale con varie sentenze, fra cui
la n. 170/84, la n. 113/85 e la n. 389/89, ha  sancito  il  principio
del  primato del diritto comunitario sull'ordinamento nazionale ed il
conseguente  obbligo  da   parte   dei   giudici   e   dei   pubblici
ammministratori di applicare la norma comunitaria, disapplicando ogni
disposizione nazionale in contrasto con essa;
  Ne   consegue   che   non   si   puo'   ulteriormente   dare  corso
all'applicazione  della  summenzionata  legge  n.  1527/1961  secondo
quanto  disposto  dalla circolare 24 febbraio 1995, n. 2, concernente
"Disposizioni  attuative  dell'art.  5,  comma  6,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, concernente nuove
attribuzioni  al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali in materia di determinazioni dei prezzi minimi delle  sanse
di  oliva"  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana n. 70 del 24 maggio 1995),  e  dalla  circolare  13  ottobre
1995,  n.  3,  concernente  "Criteri per la determinazione dei prezzi
delle sanse vergini di oliva della campagna 95-96" (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 novembre 1995).
  Pertanto, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, si dispone
che  le  circolari  n.  2/1995  e  n.  3/1995  sopra specificate sono
abrogate con conseguente cessazione  di  ogni  attivita'  applicativa
della legge 21 dicembre 1961, n. 1527.
                                                Il Ministro: LUCHETTI