Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato A tutte le regioni - assessorati per l'agricoltura All'A.I.M.A. Alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze All'Agecontrol S.p.a. Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti - Coldiretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Confagricoltura Alla Confederazione italiana agricoltori - CIA Al Coordinamento organizzazioni agricole italiane - Coopagri All'Associazione italiana dell'industria olearia - Assitol All'Unione nazionale frantoiani oleari Con la legge 21 dicembre 1961, n. 1527, sono stati fissati i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini d'oliva; Il Consiglio della Comunita' economica europea, con regolamento n. 136/66/CEE del 22 settembre 1966 ha istituito un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi; La Commissione U.E., con parere motivato del 24 marzo 1995, ha dichiarato che la fissazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva, comprese nell'Organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse vegetali, e' contraria all'ordinamento comunitario ed in particolare al regolamento 136/66/CEE soprarichiamato ed ha successivamente aperto nei confronti dell'Italia un procedimento contenzioso innanzi alla Corte di giustizia di Lussemburgo; Peraltro anche la Corte costituzionale con varie sentenze, fra cui la n. 170/84, la n. 113/85 e la n. 389/89, ha sancito il principio del primato del diritto comunitario sull'ordinamento nazionale ed il conseguente obbligo da parte dei giudici e dei pubblici ammministratori di applicare la norma comunitaria, disapplicando ogni disposizione nazionale in contrasto con essa; Ne consegue che non si puo' ulteriormente dare corso all'applicazione della summenzionata legge n. 1527/1961 secondo quanto disposto dalla circolare 24 febbraio 1995, n. 2, concernente "Disposizioni attuative dell'art. 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, concernente nuove attribuzioni al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in materia di determinazioni dei prezzi minimi delle sanse di oliva" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 maggio 1995), e dalla circolare 13 ottobre 1995, n. 3, concernente "Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva della campagna 95-96" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 novembre 1995). Pertanto, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, si dispone che le circolari n. 2/1995 e n. 3/1995 sopra specificate sono abrogate con conseguente cessazione di ogni attivita' applicativa della legge 21 dicembre 1961, n. 1527. Il Ministro: LUCHETTI