A tutti gli enti iscritti
                                  Alle sedi provinciali INPDAP
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai   commissari  di  Governo  delle
                                  regioni e delle  province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per   la
                                  funzione pubblica
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza sociale - Gabinetto  del
                                  Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle  sezioni regionali della Corte
                                  dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
 Trattamenti di pensione.
  La legge 8 agosto 1995,  n.  335,  recante:  "Riforma  del  sistema
pensionistico  obbligatorio  e  complementare"  ha  innovato  sia  in
materia pensionistica che in materia di trattamento di fine  rapporto
dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni, quali individuate
dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29  febbraio  1993,  n.
29,   riportando  cosi'  pensioni  e  trattamenti  di  fine  rapporto
nell'alveo della tutela previdenziale  prevista  dall'art.  38  della
Costituzione.
  In  tema  di  contribuzione il comma 9 dell'art. 2 della legge, con
radicale innovazione, ha disposto,  a  datare  dal  1  gennaio  1996,
l'applicazione  ai  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni dei
principi regolanti le somme soggette a contribuzione  vigenti  per  i
lavoratori dipendenti del settore privato.
  In  particolare  ha  disposto  che  "  ..  si applica ai fini della
determinazione della base  contributiva  e  pensionabile,  l'art.  12
della  legge  30  aprile  1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni".
  E' opportuno richiamare l'attenzione sull'effetto innovativo che il
predetto art. 12 della legge  n.  153/1969  ha  esercitato,  all'atto
della  sua  entrata  in  vigore,  sulla normativa previgente - basata
sull'individuazione delle singole voci del trattamento  economico  da
assoggettare   a   contribuzione   previdenziale   (pensionistica)  -
introducendo il diverso criterio di  dichiarare  ai  fini  imponibili
"retribuzione  tutto  cio'  che  il  lavoratore  riceve dal datore di
lavoro in danaro o in natura, al  lordo  di  qualsiasi  ritenuta,  in
dipendenza  del  rapporto  di lavoro", escluse le voci tassativamente
indicate,  nonche'  sulla  circostanza  che  pari  e  piu'   profonda
innovazione  si  verifica nel momento che l'articolo predetto viene a
sostituire le multiformi discipline della  retribuzione  contributiva
vigenti  per  gli  ordinamenti delle gestioni autonome pensionistiche
dell'INPDAP.
  A ragione di quanto sopra precisato  infatti  cesseranno  di  avere
vigore,  a  datare  dal 1 gennaio 1996, tutte le specifiche normative
disciplinanti  la  retribuzione  contributiva   attualmente   vigente
secondo  i  soppressi  ordinamenti  di  ognuna  delle  singole  casse
pensioni   dell'Istituto   e   conseguentemente   la   determinazione
dell'imponibile  per il calcolo dei contributi sara' disciplinata dal
predetto art.  12  della  legge  n.  153/1969,  cosi'  come  prevista
dall'art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995.
  Ai fini della completezza del quadro normativo che disciplinera' la
retribuzione   contributiva  (ai  fini  pensionistici)  e'  opportuno
ricordare che la normativa soprarichiamata va  a  tutti  gli  effetti
integrata  con  la disciplina contrattuale collettiva del rapporto di
lavoro,  dettata  per  ogni  singolo  comparto  delle  categorie   di
dipendenti iscritti all'Istituto.
  In  proposito  si ritiene parimenti utile rimarcare come i predetti
contratti (gia' stipulati o in corso di stipulazione)  portano  ormai
evidente  l'impronta della privatizzazione del rapporto di lavoro con
le pubbliche amministrazioni disposta con il decreto  legislativo  n.
29/1993.
  Ognuno  dei  predetti  contratti  contempla una "Parte" dedicata al
trattamento economico.
  La  retribuzione  vi   appare   strutturata   in   un   trattamento
fondamentale ed in un trattamento accessorio.
  La   distinzione  non  assume  peraltro  rilevanza  ai  fini  della
determinazione della retribuzione contributiva ai sensi dell'art.  12
della  legge  n.  153/1969,  nel  senso  che  l'area  del trattamento
fondamentale non coincide  con  quella  e  non  esaurisce  quella  di
retribuzione contributiva, la quale invece e' piu' estesa e comprende
anche  (o  quasi)  tutte le voci del trattamento accessorio, salve le
precisazioni di cui si dira'.
  Il trattamento accessorio, per il comparto degli enti locali e  per
quello della sanita', comprende:
   compensi   (per   lavoro   straordinario,   per  la  produttivita'
collettiva e per il miglioramento dei servizi);
   premi (per la qualita' delle prestazioni individuali);
   indennita' speciali.
  L'elencazione  delle  singole  voci che concorrono a determinare il
trattamento economico e' riportata in calce alla presente circolare.
  Come  e'  di  facile  constatazione,  nel  trattamento   accessorio
appaiono  ricomprese  voci  prima  escluse,  ma dal 1 gennaio 1996 da
ricomprendere nella retribuzione contributiva, compreso  il  compenso
per  il  lavoro  straordinario; nel contempo si richiama l'attenzione
sulla circostanza che allo stato e' possibile rinvenire un'esclusione
dall'area contributiva disposta dalla fonte contrattuale  collettiva,
come nel caso dell'indennita' di tempo potenziato, cui non puo' darsi
rilevanza, con la conseguenza che la citata indennita' rimane inclusa
per legge nella retribuzione contributiva.
  Si  precisa,  infine,  che  sono  esclusi  dalla  base imponibile i
compensi  percepiti  per  lo  svolgimento  di  prestazioni   autonome
rispetto  al  rapporto  di  lavoro dipendente. Non formano, pertanto,
oggetto di contribuzione compensi relativi ad incarichi svolti presso
organismi diversi dall'amministrazione di appartenenza.
  In particolare restano esclusi i compensi percepiti  da  sindaci  e
revisori dei conti, da membri di consigli di amministrazione, nonche'
competenze  per  collaudi,  arbitraggi, partecipazioni a commissioni,
docenze, ecc.
  Appare,  inoltre,  opportuno  evidenziare   che   in   applicazione
dell'art.   2,  comma  18,  per  i  dipendenti  privi  di  anzianita'
contributiva, assunti dal 1 gennaio 1996,  la  retribuzione  ai  fini
contributivi  e  previdenziali  non  puo'  superare  l'importo  di L.
132.000.000.
L'aliquota contributiva.
  Nell'attesa dell'entrata a regime della  riforma  della  previdenza
obbligatoria,  a  decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio
1996,  le  aliquote  contributive  vigenti  -  da   applicare   sulle
retribuzioni  come  sopra definite - sono elevate, ai sensi del comma
24 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, di 0,35 punti  percentuali  a
carico  del  dipendente.  E'  altresi  elevata di 0,35 punti la quota
percentuale a carico dei soli enti datori di lavoro gia' obbligati  a
versare il contributo di cui all'art. 22 della legge n. 67/1988.
  Si  ritiene  opportuno  far  rilevare che l'elevazione di cui si e'
detto, nella sostanza, non determina un aggravio della  contribuzione
complessiva,  in  quanto  l'elevazione  sostituisce il contributo, di
pari importo, non piu' dovuto per le finalita' della (ex) GESCAL.
Le indennita' in natura.
  In genere in questa categoria si suole  raggruppare  le  somme  che
vengono corrisposte in sostituzione dell'attribuzione in godimento di
un  bene  (es.  vitto, alloggio, vestiario o divisa) o di un servizio
(es. riscaldamento).
  Le somme a tal titolo corrisposte o il valore dell'attribuzione  in
natura,  dall'entrata in vigore dell'art. 12 della legge n. 153/1969,
e fino a tempi non lontani, sono  state  incluse  nella  retribuzione
contributiva, anche se con alterne vicende, non figurando tra le voci
tassativamente escluse.
  Con  le  modifiche e integrazioni apportate all'art. 12 della legge
n.  153/1969  di  cui  si  da'  conto  nell'appendice  normativa,  la
situazione  e'  profondamente cambiata in ordine ai corrispettivi dei
servizi di mensa e di trasporto  predisposti  dal  datore  di  lavoro
nonche'  i  relativi importi sostitutivi che oramai risultano esclusi
dalla retribuzione contributiva per effetto del comma 1 dell'art.  17
del  decreto  legislativo  n.  503/1992 gia' citato e del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1994.
  Salva ogni ulteriore informazione e precisazione, si ritiene utile,
allo  stato,  richiamare  l'art.  29  del  testo  unico sugli assegni
familiari il quale, seppur imperfettamente, risolve il problema della
valutazione in moneta dei beni e servizi che vengono  corrisposti  in
natura,  disponendo  che  "se  la retribuzione consiste in tutto o in
parte nell'alloggio o in altra prestazione in  natura  (quali  vitto,
alloggio,  trasporto,  ecc.)  il  valore  di  esse  e' determinato in
ragione dei prezzi locali, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale,  sentito  il  Comitato  speciale  per gli
assegni familiari".
La retribuzione contributiva ai fini del TFR.
  La riforma del sistema previdenziale ha profondamente inciso,  come
gia'  detto,  oltre  che in materia pensionistica anche in materia di
trattamento di fine rapporto dei  lavoratori  alle  dipendenze  delle
pubbliche amministrazioni.
  In  pratica  la  riforma riguarda la quasi totalita' degli iscritti
all'INPDAP,  prima  attributari  dell'indennita'  di   buonuscita   o
dell'indennita'  premio  di  servizio erogate, rispettivamente, prima
dall'ENPAS  e  dall'INADEL  ed  ora  dalle  corrispondenti   gestioni
autonome dell'Istituto. La nuova disciplina e' dettata dai commi da 5
ad  8  dell'art.  2  (intitolato all'"armonizzazione") della legge in
esame n. 335/1995.
  Il nuovo regime,  con  le  modalita'  e  nei  termini  che  saranno
stabiliti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  ai sensi dei
commi 5 e 7, si strutturera' comunque in una prestazione  che  consta
delle  quote  annuali  determinate ai sensi del primo comma dell'art.
2120 del  codice  civile  (nel  testo  modificato  con  la  legge  n.
297/1982)  dividendo  la  retribuzione utile per 13,5 ed incrementata
secondo le disposizioni del successivo comma 4, il quale testualmente
dispone: "Il trattamento  di  cui  al  precedente  primo  comma,  con
esclusione  della  quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base
composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso
costituito dall'1,5 per cento in misura fissa  e  dal  75  per  cento
dell'aumento  dell'indice  dei  prezzi  al consumo per le famiglie di
operai ed  impiegati,  accertato  dall'ISTAT,  rispetto  al  mese  di
dicembre dell'anno precedente".
  La retribuzione da prendere a base per il calcolo del TFR e' quella
dovuta nell'anno di riferimento e comprende, salvo diversa previsione
dei  contratti  collettivi,  "tutte  le somme, compreso l'equivalente
delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza  del  rapporto
di  lavoro,  a  titolo  non  occasionale  e  con esclusione di quanto
corrisposto a titolo di rimborso spese".
  Tuttavia, in considerazione che non sono state ancora  definite  le
modalita'   di  attuazione  del  nuovo  regime,  con  riferimento  ai
"conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva",
per  i  lavoratori  assunti  dal  1  gennaio  1996   e   quelli   per
l'applicazione  della  disciplina  in  materia  di  fine rapporto nei
confronti dei lavoratori gia' occupati  alla  data  del  31  dicembre
1995,  questo  Istituto  si riserva di fornire puntuali comunicazioni
operative  all'esito   della   prevista   contrattazione   collettiva
nazionale.
  In  attesa  delle determinazioni che nella materia verranno assunte
nella sede competente, i contributi continueranno ad  essere  versati
con  le  modalita'  in atto e con l'applicazione delle aliquote nella
misura e sulle retribuzioni contributive cosi' come determinate dalla
normativa vigente al 31 dicembre 1995.
  Al fine di fornire un utile strumento  di  orientamento  in  questa
prima   fase   di   avvio  del  nuovo  sistema  retributivo  ai  fini
pensionistici, si riporta  in  calce  l'elencazione  tassativa  degli
elementi   della   retribuzione   escluse  dall'assoggettamento  alla
contribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge  n.
153/1969.
  Nel  contempo  si  fa seguire una elencazione, ma con valore (per i
motivi che emergono dal testo della stessa circolare)  esclusivamente
indicativo,   dei   piu'  ricorrenti  elementi  che  rientrano  nella
contribuzione ai fini pensionistici.
  Si  informa,  altresi',  che  in  correlazione  con   l'intervenuta
meccanizzazione  della  procedura  per  la  definizione delle denunce
contributive,  con  successive  circolari  operative,  le   direzioni
centrali  e  gli  uffici  competenti  provvederanno  ad  illustrare i
criteri  e   gli   aspetti   tecnici   concernenti   la   definizione
dell'imponibile e dei relativi contributi.
                                                Il presidente: SEPPIA