A tutti gli enti iscritti
Alle sedi provinciali INPDAP
Alla Direzione generale dei servizi
periferici del Tesoro
Alle prefetture della Repubblica
Alla regione Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo delle
regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano
Ai provveditorati agli studi
Alle corti di appello
Alle direzioni provinciali del
Tesoro
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per la
funzione pubblica
Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Gabinetto del
Ministro
Al Ministero del tesoro - Gabinetto
del Ministro
Al Ministero dell'interno -
Gabinetto del Ministro
Al Ministero della sanita' -
Gabinetto del Ministro
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
Alle sezioni regionali della Corte
dei conti
Ai comitati regionali di controllo
Alla Ragioneria generale dello
Stato
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
Trattamenti di pensione.
La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare" ha innovato sia in
materia pensionistica che in materia di trattamento di fine rapporto
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quali individuate
dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29 febbraio 1993, n.
29, riportando cosi' pensioni e trattamenti di fine rapporto
nell'alveo della tutela previdenziale prevista dall'art. 38 della
Costituzione.
In tema di contribuzione il comma 9 dell'art. 2 della legge, con
radicale innovazione, ha disposto, a datare dal 1 gennaio 1996,
l'applicazione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dei
principi regolanti le somme soggette a contribuzione vigenti per i
lavoratori dipendenti del settore privato.
In particolare ha disposto che " .. si applica ai fini della
determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni".
E' opportuno richiamare l'attenzione sull'effetto innovativo che il
predetto art. 12 della legge n. 153/1969 ha esercitato, all'atto
della sua entrata in vigore, sulla normativa previgente - basata
sull'individuazione delle singole voci del trattamento economico da
assoggettare a contribuzione previdenziale (pensionistica) -
introducendo il diverso criterio di dichiarare ai fini imponibili
"retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di
lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in
dipendenza del rapporto di lavoro", escluse le voci tassativamente
indicate, nonche' sulla circostanza che pari e piu' profonda
innovazione si verifica nel momento che l'articolo predetto viene a
sostituire le multiformi discipline della retribuzione contributiva
vigenti per gli ordinamenti delle gestioni autonome pensionistiche
dell'INPDAP.
A ragione di quanto sopra precisato infatti cesseranno di avere
vigore, a datare dal 1 gennaio 1996, tutte le specifiche normative
disciplinanti la retribuzione contributiva attualmente vigente
secondo i soppressi ordinamenti di ognuna delle singole casse
pensioni dell'Istituto e conseguentemente la determinazione
dell'imponibile per il calcolo dei contributi sara' disciplinata dal
predetto art. 12 della legge n. 153/1969, cosi' come prevista
dall'art. 2, comma 9, della legge n. 335/1995.
Ai fini della completezza del quadro normativo che disciplinera' la
retribuzione contributiva (ai fini pensionistici) e' opportuno
ricordare che la normativa soprarichiamata va a tutti gli effetti
integrata con la disciplina contrattuale collettiva del rapporto di
lavoro, dettata per ogni singolo comparto delle categorie di
dipendenti iscritti all'Istituto.
In proposito si ritiene parimenti utile rimarcare come i predetti
contratti (gia' stipulati o in corso di stipulazione) portano ormai
evidente l'impronta della privatizzazione del rapporto di lavoro con
le pubbliche amministrazioni disposta con il decreto legislativo n.
29/1993.
Ognuno dei predetti contratti contempla una "Parte" dedicata al
trattamento economico.
La retribuzione vi appare strutturata in un trattamento
fondamentale ed in un trattamento accessorio.
La distinzione non assume peraltro rilevanza ai fini della
determinazione della retribuzione contributiva ai sensi dell'art. 12
della legge n. 153/1969, nel senso che l'area del trattamento
fondamentale non coincide con quella e non esaurisce quella di
retribuzione contributiva, la quale invece e' piu' estesa e comprende
anche (o quasi) tutte le voci del trattamento accessorio, salve le
precisazioni di cui si dira'.
Il trattamento accessorio, per il comparto degli enti locali e per
quello della sanita', comprende:
compensi (per lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per il miglioramento dei servizi);
premi (per la qualita' delle prestazioni individuali);
indennita' speciali.
L'elencazione delle singole voci che concorrono a determinare il
trattamento economico e' riportata in calce alla presente circolare.
Come e' di facile constatazione, nel trattamento accessorio
appaiono ricomprese voci prima escluse, ma dal 1 gennaio 1996 da
ricomprendere nella retribuzione contributiva, compreso il compenso
per il lavoro straordinario; nel contempo si richiama l'attenzione
sulla circostanza che allo stato e' possibile rinvenire un'esclusione
dall'area contributiva disposta dalla fonte contrattuale collettiva,
come nel caso dell'indennita' di tempo potenziato, cui non puo' darsi
rilevanza, con la conseguenza che la citata indennita' rimane inclusa
per legge nella retribuzione contributiva.
Si precisa, infine, che sono esclusi dalla base imponibile i
compensi percepiti per lo svolgimento di prestazioni autonome
rispetto al rapporto di lavoro dipendente. Non formano, pertanto,
oggetto di contribuzione compensi relativi ad incarichi svolti presso
organismi diversi dall'amministrazione di appartenenza.
In particolare restano esclusi i compensi percepiti da sindaci e
revisori dei conti, da membri di consigli di amministrazione, nonche'
competenze per collaudi, arbitraggi, partecipazioni a commissioni,
docenze, ecc.
Appare, inoltre, opportuno evidenziare che in applicazione
dell'art. 2, comma 18, per i dipendenti privi di anzianita'
contributiva, assunti dal 1 gennaio 1996, la retribuzione ai fini
contributivi e previdenziali non puo' superare l'importo di L.
132.000.000.
L'aliquota contributiva.
Nell'attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza
obbligatoria, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio
1996, le aliquote contributive vigenti - da applicare sulle
retribuzioni come sopra definite - sono elevate, ai sensi del comma
24 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, di 0,35 punti percentuali a
carico del dipendente. E' altresi elevata di 0,35 punti la quota
percentuale a carico dei soli enti datori di lavoro gia' obbligati a
versare il contributo di cui all'art. 22 della legge n. 67/1988.
Si ritiene opportuno far rilevare che l'elevazione di cui si e'
detto, nella sostanza, non determina un aggravio della contribuzione
complessiva, in quanto l'elevazione sostituisce il contributo, di
pari importo, non piu' dovuto per le finalita' della (ex) GESCAL.
Le indennita' in natura.
In genere in questa categoria si suole raggruppare le somme che
vengono corrisposte in sostituzione dell'attribuzione in godimento di
un bene (es. vitto, alloggio, vestiario o divisa) o di un servizio
(es. riscaldamento).
Le somme a tal titolo corrisposte o il valore dell'attribuzione in
natura, dall'entrata in vigore dell'art. 12 della legge n. 153/1969,
e fino a tempi non lontani, sono state incluse nella retribuzione
contributiva, anche se con alterne vicende, non figurando tra le voci
tassativamente escluse.
Con le modifiche e integrazioni apportate all'art. 12 della legge
n. 153/1969 di cui si da' conto nell'appendice normativa, la
situazione e' profondamente cambiata in ordine ai corrispettivi dei
servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro
nonche' i relativi importi sostitutivi che oramai risultano esclusi
dalla retribuzione contributiva per effetto del comma 1 dell'art. 17
del decreto legislativo n. 503/1992 gia' citato e del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 3 marzo 1994.
Salva ogni ulteriore informazione e precisazione, si ritiene utile,
allo stato, richiamare l'art. 29 del testo unico sugli assegni
familiari il quale, seppur imperfettamente, risolve il problema della
valutazione in moneta dei beni e servizi che vengono corrisposti in
natura, disponendo che "se la retribuzione consiste in tutto o in
parte nell'alloggio o in altra prestazione in natura (quali vitto,
alloggio, trasporto, ecc.) il valore di esse e' determinato in
ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli
assegni familiari".
La retribuzione contributiva ai fini del TFR.
La riforma del sistema previdenziale ha profondamente inciso, come
gia' detto, oltre che in materia pensionistica anche in materia di
trattamento di fine rapporto dei lavoratori alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.
In pratica la riforma riguarda la quasi totalita' degli iscritti
all'INPDAP, prima attributari dell'indennita' di buonuscita o
dell'indennita' premio di servizio erogate, rispettivamente, prima
dall'ENPAS e dall'INADEL ed ora dalle corrispondenti gestioni
autonome dell'Istituto. La nuova disciplina e' dettata dai commi da 5
ad 8 dell'art. 2 (intitolato all'"armonizzazione") della legge in
esame n. 335/1995.
Il nuovo regime, con le modalita' e nei termini che saranno
stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei
commi 5 e 7, si strutturera' comunque in una prestazione che consta
delle quote annuali determinate ai sensi del primo comma dell'art.
2120 del codice civile (nel testo modificato con la legge n.
297/1982) dividendo la retribuzione utile per 13,5 ed incrementata
secondo le disposizioni del successivo comma 4, il quale testualmente
dispone: "Il trattamento di cui al precedente primo comma, con
esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base
composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso
costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento
dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di
dicembre dell'anno precedente".
La retribuzione da prendere a base per il calcolo del TFR e' quella
dovuta nell'anno di riferimento e comprende, salvo diversa previsione
dei contratti collettivi, "tutte le somme, compreso l'equivalente
delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto
di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto
corrisposto a titolo di rimborso spese".
Tuttavia, in considerazione che non sono state ancora definite le
modalita' di attuazione del nuovo regime, con riferimento ai
"conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva",
per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 e quelli per
l'applicazione della disciplina in materia di fine rapporto nei
confronti dei lavoratori gia' occupati alla data del 31 dicembre
1995, questo Istituto si riserva di fornire puntuali comunicazioni
operative all'esito della prevista contrattazione collettiva
nazionale.
In attesa delle determinazioni che nella materia verranno assunte
nella sede competente, i contributi continueranno ad essere versati
con le modalita' in atto e con l'applicazione delle aliquote nella
misura e sulle retribuzioni contributive cosi' come determinate dalla
normativa vigente al 31 dicembre 1995.
Al fine di fornire un utile strumento di orientamento in questa
prima fase di avvio del nuovo sistema retributivo ai fini
pensionistici, si riporta in calce l'elencazione tassativa degli
elementi della retribuzione escluse dall'assoggettamento alla
contribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n.
153/1969.
Nel contempo si fa seguire una elencazione, ma con valore (per i
motivi che emergono dal testo della stessa circolare) esclusivamente
indicativo, dei piu' ricorrenti elementi che rientrano nella
contribuzione ai fini pensionistici.
Si informa, altresi', che in correlazione con l'intervenuta
meccanizzazione della procedura per la definizione delle denunce
contributive, con successive circolari operative, le direzioni
centrali e gli uffici competenti provvederanno ad illustrare i
criteri e gli aspetti tecnici concernenti la definizione
dell'imponibile e dei relativi contributi.
Il presidente: SEPPIA