AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 marzo 1995, n. 92, 30
maggio  1995, n. 205, 28 luglio 1995, n. 311, e 26 settembre 1995, n.
402". I  DD.LL.  sopracitati,  di  contenuto  pressoche'  analogo  al
presente  decreto,  non sono stati convertiti in legge per decorrenza
dei  termini  costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati
pubblicati,  rispettivamente,  nella  ((  Gazzetta  Ufficiale - serie
generale - n. 124 del 30 maggio 1995, n. 176 del 29 luglio  1995,  n.
226 del 27 settembre 1995 e n. 277 del 27 novembre 1995).
                               Art. 1.
            Interventi per il settore dell'autotrasporto
                       di cose per conto terzi
 
  1.  Per  il  secondo semestre dell'anno 1994 e' concesso un credito
d'imposta di lire 210  miliardi  a  favore  delle  imprese  nazionali
autorizzate  all'esercizio  dell'autotrasporto  di  cose per conto di
terzi, nonche' un contributo di lire 8 miliardi  per  le  imprese  di
autotrasporto  di  Paesi  membri  dell'Unione  europea, rapportato ai
consumi di gasolio per autotrazione per  i  percorsi  effettuati  nel
territorio italiano.
  2.  Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi,
iscritti all'albo di cui  alla  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e'
adottato,  ai  sensi  dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
giugno  1990,  n.  165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro  delle  finanze,  allo
scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere
ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  dell'imposta
locale sui redditi e dell'imposta sul  valore  aggiunto,  nonche'  in
sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di
imposta  sulle  retribuzioni  dei dipendenti e sui compensi da lavoro
autonomo.
  3. Il credito di imposta e' concesso fino ad un  massimo  di  cento
veicoli per impresa.
  4.  Per  gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea
e' adottato apposito decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione,  di  concerto  con il Ministro delle finanze, al fine di
consentire la concessione di un contributo rapportato ai  consumi  di
gasolio  per  autotrazione  per  i percorsi effettuati nel territorio
italiano, nell'ammontare e con le  modalita'  che  saranno  stabilite
nello stesso decreto.
  5.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 218 miliardi per l'anno 1995, si provvede  mediante  riduzione
dello   stanziamento   iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente  utilizzando,  per  lire  27  miliardi, l'accantonamento
relativo  al  Ministero  del  tesoro  e,  per  lire   191   miliardi,
l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione.
 
          Riferimenti normativi:
             - La legge  n.  298/1974  reca:  "Istituzione  dell'albo
          nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per conto di
          terzi,  disciplina  degli  autotrasportatori  di   cose   e
          istituzione  di  un  sistema  di  tariffe  a forcella per i
          trasporti di merci su strada".
             -  Il  comma  2  dell'art.  13  del  D.L.   n.   90/1990
          (Disposizioni  in  materia di determinazione del reddito ai
          fini delle imposte sui redditi,  di  rimborsi  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e di contenzioso tributario, nonche'
          altre disposizioni urgenti) prevede che: "Con  decreto  del
          Ministro  del  trasporti, di concerto con il Ministro delle
          finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, e'
          stabilito, sulla base  delle  autorizzazioni  al  trasporto
          merci  per  conto  terzi in essere al 31 dicembre dell'anno
          precedente,  l'ammontare  del  credito   attribuibile   per
          ciascun autoveicolo. Il credito di imposta non compete agli
          autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
          superiore  a  3500  chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto
          deve essere  emanato  con  effetto  dalla  stessa  data  di
          entrata in vigore del presente decreto".