IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n.
394, che, all'art. 12, lettera a), ha abrogato l'art. 24, commi 1, 2,
3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
  Visto  l'art.  4 del citato decreto del Presidente della Repubblica
che ha demandato all'amministrazione il compito di  determinare,  con
proprio provvedimento, la documentazione da presentare con le domande
di  concessione  dei  contributi  e  premi  previsti  dalla  legge n.
1213/1965;
  Considerata la necessita' e l'urgenza di provvedere in merito;
  Sentita la Commissione centrale per la cinematografia;
  Acquisito il parere dell'ufficio legislativo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al fine della concessione dei contributi  e  premi  previsti  dalla
legge  4  novembre  1965,  n. 1213, l'impresa produttrice del film di
lungo o di cortometraggio, a decorrere dal  1  gennaio  1996,  dovra'
presentare - contestualmente alla domanda di nazionalita' italiana
- apposita istanza a firma del legale rappresentante.