IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, che, all'art. 12, lettera a), ha abrogato l'art. 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213; Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica che ha demandato all'amministrazione il compito di determinare, con proprio provvedimento, la documentazione da presentare con le domande di concessione dei contributi e premi previsti dalla legge n. 1213/1965; Considerata la necessita' e l'urgenza di provvedere in merito; Sentita la Commissione centrale per la cinematografia; Acquisito il parere dell'ufficio legislativo; Decreta: Art. 1. Al fine della concessione dei contributi e premi previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, l'impresa produttrice del film di lungo o di cortometraggio, a decorrere dal 1 gennaio 1996, dovra' presentare - contestualmente alla domanda di nazionalita' italiana - apposita istanza a firma del legale rappresentante.