IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1073, modificato con regio
decreto 16 ottobre 1940,  n.  1527,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito  nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto  ministeriale  del  30  ottobre  1992  concernente
modificazioni    all'ordinamento    didattico    universitario    con
l'introduzione della nuova  tabella  per  l'istituzione  del  diploma
universitario in dietologia e dietetica applicata;
  Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle
deliberazioni  della  facolta'  di  medicina  e chirurgia, del senato
accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente  del  4
marzo, 23 aprile e 8 giugno 1994;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) del
4 dicembre 1995, prot. n. 2033  con  allegato  il  parere  favorevole
espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del
5 ottobre 1995;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di apportare la modifica
proposta dalle autorita' accademiche, in deroga  al  termine  di  cui
all'ultimo  comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n.
1592,  per  i  motivi  esposti  nelle  deliberazioni   degli   organi
accademici   di   questo  Ateneo  e  ritenuti  validi  dal  Consiglio
universitario nazionale nel predetto parere;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Catania,  approvato  e
modificato  con  i  decreti  indicati  nelle  premesse  e  successive
modificazioni e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nella parte terza, al  titolo  I  della  normativa  generale  sulle
scuole  dirette  a  fini  speciali  all'art.  654 (ex 273) contenente
l'elencazione delle scuole e' depennata la  scuola  di  dietologia  e
dietetica applicata.
  Sono  soppressi  il  Capo  X  -  Scuola  diretta a fini speciali di
dietologia e dietetica applicata e gli articoli da 731 (ex 703) a 757
(ex 709).
  Nella parte quarta al Capo I, col. n. 13  e  lo  spostamento  della
successiva  numerazione  viene  aggiunto  il diploma universitario di
dietologia e dietetica applicata.
  Dopo l'art. 839  e  sempre  con  lo  spostamento  della  successiva
numerazione viene aggiunto il seguente capo ed articoli:
                              Capo XIV
                 DIPLOMA UNIVERSITARIO DI DIETOLOGIA
                        E DIETETICA APPLICATA
  Art.  840.  -  1.  Finalita',  organizzazione  generale,  norme  di
accesso.
  1.1. Alla facolta' di medicina e chirurgia afferisce  il  corso  di
diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.
  1.2.  Il  corso  di  diploma,  di  durata triennale, ha lo scopo di
formare operatori con conoscenze scientifiche e professionali tali da
consentire  l'applicazione   della   scienza   della   nutrizione   e
dell'educazione   alimentare  a  gruppi  ed  individui  in  stato  di
benessere e di malattia.
  1.3. In relazione alla normativa  comunitaria  e  con  l'osservanza
delle  specifiche  norme,  le universita' potranno istituire corsi di
perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 162/1982, riservati ai possessori  del  diploma  universitario  in
dietologia   e  dietetica  applicata  e  finalizzati  alla  ulteriore
qualificazione  degli  stessi  per  quanto   riguarda   le   funzioni
specialistiche.
  1.4.  Il  corso  di  diploma  non e' suscettibile di abbreviazioni,
eccetto  il  caso  di  precedente  frequenza  di  studi  di   livello
universitario,  sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea
o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti  ed
utilizzabili  come  crediti,  ai  sensi  dell'art.  11 della legge 19
novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei  crediti  e'
adottata dal Consiglio della struttura didattica.
  1.5  In  base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero
degli iscrivibili al corso di diploma e' stabilito nel numero  di  10
per anno.
  Sono  ammessi  alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i
diplomati degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale.
  Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei  posti
disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti
dei  posti  determinati,  e'  subordinato  al superamento di un esame
mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei
punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di  scuola
secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.
  Le  iscrizioni  ad  anni  successivi al primo anno sono subordinate
alla disponibilita' di posti ed al possesso dei prescritti  requisiti
per l'iscrizione al corso di diploma.
  Il  riconoscimento  degli studi gia' effettuati in scuole, in corsi
di diploma universitario o in  corsi  di  laurea  e'  effettuato  dal
consiglio della competente struttura didattica.
  Art.  841 (Ordinamento didattico). - 1. Il corso di diploma prevede
2.400 ore di  insegnamento  e  di  attivita'  pratiche  e  di  studio
guidate, nonche' di tirocinio ed attivita' integrative in concordanza
con la normativa comunitaria.
  Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed e' organizzato
in  cicli  convenzionali  (semestri);  ogni semestre comprende ore di
insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate (I anno  700
ore,  II  anno  800  ore,  III anno 900 ore), il cui peso relativo e'
definito in modo convenzionale (credito corrispondente  mediamente  a
50 ore). Le attivita' pratiche e di studio guidate comprendono almeno
il 40% delle ore previste per ciascun anno.
  2.  Le  attivita'  didattiche  sono ordinate in aree formative, che
definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati che
definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri  e
corrispondono  agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline
che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti, nei
singoli corsi integrati.
  Sono attivabili,  come  discipline  integrate  nei  corsi  previsti
dall'ordinamento,  ulteriori  discipline  comprese nei raggruppamenti
concorsuali per  posti  di  professore  di  I  e  di  II  fascia.  Le
discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.
  3. Il consiglio della struttura didattica puo' predisporre piani di
studio  alternativi,  nonche'  approvare  piani  individuali proposti
dallo studente, a condizione che il peso  relativo  dell'area  e  del
singolo  corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per
oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che  deriva  dalla
sottrazione  eventuale  di impegno orario dai singoli corsi integrati
puo' essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove  viene
preparata la tesi di diploma.
  Lo  studente  e' tenuto, altresi, a frequentare un corso di inglese
scientifico, con lo scopo di acquisire la  capacita'  di  aggiornarsi
nella letteratura scientifica.
  L'esame  relativo,  da svolgersi mediante colloquio e traduzione di
testi scientifici, sara' effettuato al I anno.
  4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami  per  i
corsi integrati, compresi nell'ordinamento.
  Non  si  possono  sostenere  gli esami di un anno se non sono stati
sostenuti tutti gli esami  dell'anno  precedente,  ne'  ci  si  puo',
iscrivere  all'anno  successivo se non sono stati sostenuti, entro la
sessione autunnale, tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due,
e superato i tirocini.
  Gli esami sono sostenuti, di norma, al termine di ciascun semestre,
rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno  e  luglio.
Sessioni  di  recupero  sono  previste,  una  nel  mese  di settembre
(appello autunnale)  ed  una  straordinaria  (appello  invernale)  da
prevedere    in    periodi   di   interruzioni   delle   lezioni,   a
gennaio-febbraio. Nella sessione  straordinaria  non  possono  essere
sostenuti piu' di due esami.
  5.   Per   le   attivita'   didattiche   a   prevalente   carattere
tecnico-pratico  connesse  a  specifici  insegnamenti   professionali
possono  essere  chiamati docenti a contratto, scelti tra coloro che,
per uffici ricoperti  o  attivita'  professionale  svolta,  siano  di
riconosciuta  esperienza  e  competenza  nelle  materie  che  formano
oggetto dell'insegnamento.  In  tal  caso  si  applica  la  normativa
prevista  dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382/1980.
I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.
  6. Le aree, con indicati i crediti  tra  parentesi,  gli  obiettivi
didattici,  i  corsi  integrati  e  le  relative  discipline, sono le
seguenti:
 1 Anno - I semestre:
AREA A. Basi biologiche dei fenomeni viventi (crediti: 6).
  Obiettivo: apprendere le basi per  la  comprensione  qualitativa  e
quantitativa dei fenomeni fisiologici ed epidemiologici.
  A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:
   fisica medica;
   statistica medica;
   informatica generale.
  A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:
   chimica e propedeutica biochimica.
  A.3. Corso integrato di biologia e genetica:
   biologia generale;
   biologia cellulare;
   genetica generale.
  A.4. Corso integrato di istologia e anatomia:
   istologia;
   anatomia umana.
  A.5. Inglese scientifico.
  A.6.  Attivita'  di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizio o
laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.
1 Anno - II semestre:
AREA B. Chimico-tecnologica (crediti: 6).
  Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione ed  utilizzazione
dei  principi  fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia,
relative tecnologie degli alimenti ed all'alimentazione.
  B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia:
   chimica biologica;
   chimica degli alimenti;
   fisiologia umana.
  B.2. Corso integrato di microbiologia e igiene:
   microbiologia;
   parassitologia;
   tossicologia alimentare;
   igiene.
  B.3. Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia:
   tecnologie e biotecnologie alimentari;
   tecnologia delle preparazioni alimentari;
   tecniche di laboratorio applicate all'alimentazione merceologia.
  B.4. Attivita' di tirocinio guidato: da effettuarsi  in  servizi  o
laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.
 2 Anno - I semestre:
AREA C. Fisiopatologia (crediti: 6).
  Obiettivo:  apprendere  le  basi della fisiologia e della patologia
generale della nutrizione e del ricambio.
  C.1. Corso integrato di biochimica applicata:
   biochimica della nutrizione;
   biochimica del ricambio.
  C.2. Corso integrato di fisiologia della nutrizione:
   fisiologia applicata;
   fisiologia della nutrizione.
  C.3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
   patologia generale;
   fisiopatologia generale;
   patologia della nutrizione;
   patologia del ricambio.
  C.4. Attivita' di tirocinio guidato: da effettuarsi  in  servizi  o
laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.
2 Anno - II semestre:
AREA D. Legislazione ed organizzazione del servizio di
  alimentazione, dietologia e dietoterapia generale
  (crediti: 6).
  Obiettivo:  apprendere  i  principi fondamentali della legislazione
sanitaria, dell'organizzazione della ristorazione  collettiva,  della
dietologia e dietoterapia generale.
  D.1. Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare:
   legislazione sanitaria;
   legislazione alimentare.
  D.2.   Corso   integrato   di   nutrizione  nelle  collettivita'  e
ristorazione collettiva e di massa:
   igiene degli alimenti;
   organizzazione e programmazione sanitaria.
  D.3.  Corso   integrato   di   psicologia   generale   e   speciale
dell'alimentazione e sociologia:
   psicologia;
   sociologia medica;
   tecniche di comunicazione.
  D.4.  Corso  integrato  di  dietologia,  dietetica  e  dietoterapia
generale:
   dietologia;
   dietetica;
   dietoterapia generale.
  D.5.  Attivita'  di  tirocinio  guidato:  da   effettuarsi   presso
laboratori e servizi ospedalieri e ditte di ristorazione.
 3 Anno - I semestre:
AREA E. Educazione alimentare, politica alimentare
  e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia
  (crediti: 6).
  Obiettivo: apprendere i principi della prevenzione, del trattamento
dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica.
  E.1. Corso integrato di educazione sanitaria:
   educazione sanitaria;
   educazione alimentare;
   metodologia epidemiologica clinica.
  E.2. Corso integrato di geografia economica e politiche alimentari:
   geografia economica;
   economia politica.
  E.3. Corso integrato di psicopatologia alimentare:
   psicopatologia;
   dietetica.
  E.4.   Attivita'  di  tirocinio:  da  effettuarsi  presso  servizi,
ambulatori, consultori e comunita' ospedaliere ed extraospedaliere.
3 Anno - II semestre:
AREA F. Nutrizione clinica e dietoterapia (crediti: 6).
  Obiettivo: apprendere i  principi  della  terapia  dietetica  nelle
varie patologie.
  F.1. Corso integrato di malattie dell'apparato digerente:
   gastroenterologia;
   epatologia.
  F.2.   Corso   integrato   di  malattie  del  metabolismo  e  della
nutrizione,  alimentazione  del  malato   chirurgico   e   nutrizione
artificiale:
   malattie del metabolismo;
   malattie della nutrizione;
   dietoterapia;
   nutrizione artificiale.
  F.3.  Corso  integrato  di malattie dell'apparato cardiovascolare e
renale:
   cardiologia;
   nefrologia.
  F.4. Corso integrato di patologie dell'eta' evolutiva e geriatrica:
   pediatria;
   geriatria.
  F.5. Attivita' di tirocinio guidato: da effettuarsi presso  servizi
ambulatoriali e reparti ospedalieri ed extraospedalieri.
 Art.  842  (Organizzazione  didattica,  verifiche di profitto, esame
finale). -  1.  La  frequenza  alle  lezioni,  ai  tirocini  ed  alle
attivita'  pratiche  e'  obbligatoria  e  deve essere documentata sul
libretto personale  dello  studente.  Per  essere  ammessi  all'esame
finale   di   diploma,   gli   studenti  debbono  avere  regolarmente
frequentato i corsi, superato gli esami  in  tutti  gli  insegnamenti
previsti   ed   effettuato,  con  positiva  valutazione,  i  tirocini
prescritti.
  Gli studenti che non superano  tutti  gli  esami  e  non  ottengono
positiva  valutazione  nei  tirocini, possono ripetere l'anno per non
piu'  di  una  volta  come  fuori   corso,   venendo   collocati   in
soprannumero.
  2.  La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono
obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto;  esse  avvengono
secondo  delibera  del  consiglio  della struttura didattica, tale da
assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di  esperienza  e  di
formazione professionale, nelle strutture proprie della facolta' o in
strutture idonee convenzionate.
  Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio  in caso di
valutazione negativa.
  3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di
formazione che consenta allo  studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  4.  Al  termine  del  triennio,  previo  superamento  degli   esami
previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di
una   tesi   consistente  in  una  dissertazione  scritta  di  natura
teorico-applicativa, viene conseguito  il  diploma  di  dietologia  e
dietetica applicata.
  5. La commissione di esame finale relativa al tirocinio e' nominata
dal  rettore  ed e' composta dal presidente del corso della specifica
struttura didattica o suo  delegato,  da  due  docenti  nominati  dal
consiglio  di  facolta',  da due esperti nominati rispettivamente dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
dal Ministro della sanita' tra gli scritti all'albo professionale.
  Ove i Ministri interessati non comunichino detti  nominativi  entro
il  20  maggio  di  ciascun  anno, o in caso di loro dimissioni prima
dell'inizio degli esami,  provvede  il  rettore,  sentito  il  senato
accademico.
  6.  La  commissione  finale  per l'esame di diploma e' nominata dal
rettore in base alla vigente normativa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Catania, 18 dicembre 1995
                                               Il rettore: RIZZARELLI