Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 20 aprile 1994  al  19  ottobre  1994,  della
ditta  S.p.a.  i  Cotoni  di Sondrio, con sede in Sondrio e unita' di
Sondrio.
   Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a. I Cotoni di Sondrio, con
sede in Sondrio e unita' di Sondrio, per il  periodo  dal  20  aprile
1994 al 19 ottobre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata il 13 maggio 1994 con decorrenza 20
aprile 1994;
    2) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, della ditta S.p.a.
Siderurgica Latina Martin, con sede in Ceprano (Frosinone)  e  unita'
di Ceprano (Frosinone).
   Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Siderurgica Latina Martin, con sede  in
Ceprano  (Frosinone)  e unita' di Ceprano (Frosinone), per il periodo
dal 5 settembre 1994 al 4 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1994 con decorrenza
5 settembre 1994;
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  presente  decreto  e'  autorizzata la ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia' disposta con effetto dal 5 settembre 1994, in favore
dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siderurgica
Latina Martin, con sede in Ceprano (Frosinone) e  unita'  di  Ceprano
(Frosinone), per il periodo dal 5 marzo 1995 al 4 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1995 con decorrenza
5 marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 1 dicembre 1994  al  30  novembre  1995,
della  ditta  S.r.l.  Alpe Sis, con sede in Trento e unita' di Roma e
Trento.
   Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l.  Alpe  Sis,  con  sede  in
Trento  e unita' di Roma e Trento, per il periodo dal 1 dicembre 1994
al 31 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza
1 dicembre 1994;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il  presente  decreto  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta  con  effetto  dal  1  dicembre
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.r.l. Alpe Sis, con sede in Trento e unita' di Roma e Trento, per il
periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1995 con decorrenza
1 giugno 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  22  giugno  1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' diposta con
decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 12  febbraio
1994,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Officine Galileo, con  sede  in  Campi  Bisenzio  (Firenze)  e
unita'  di  Campi  Bisenzio  (Firenze), per il periodo dall'11 aprile
1995 al 10 ottobre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con  decorrenza  11
aprile 1995;
   Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  7  agosto  1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
7 agosto 1995 con  effetto  dal  19  dicembre  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Irbi, con sede
in Catania e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal  19  giugno
1995 al 18 dicembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 13 giugno 1995 con decorrenza 19
giugno 1995;
    3) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 28 novembre 1994 al 27 novembre 1995, della ditta S.p.a.
Luigi Baracchino & C., con sede in Fucecchio (Firenze)  e  unita'  di
Fucecchio (Firenze).
   Parere comitato tecnico del 21 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Luigi Baracchino  &  C.,  con  sede  in
Fucecchio  (Firenze)  e unita' di Fucecchio (Firenze), per il periodo
dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza
28 novembre 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il  presente  decreto  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 28 novembre 1994, in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Luigi
Baracchino &  C.,  con  sede  in  Fucecchio  (Firenze)  e  unita'  di
Fucecchio (Firenze), per il periodo dal 28 maggio 1995 al 27 novembre
1995.
   Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1995 con decorrenza
28 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   28   dicembre   1995,   a   seguito
dell'approvazione   della   proroga   complessa   del  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  25  maggio  1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 9 ottobre
1991,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari)  e  unita'  di
Portoscuso  (Cagliari),  per  il  periodo  dall'11 ottobre 1994 al 10
aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1994 con decorrenza
11 ottobre 1994.
   Delibera  CIPE  18  ottobre  1994  -  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del  suddetto   limite,   con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1)  e'  approvata  la modifica del programma per riorganizzazione
aziendale, relativa al periodo dal 25  gennaio  1994  al  23  gennaio
1995, della ditta S.p.a. Porcellane Richard Ginori dal 15 luglio 1994
Patrimonio  F.P.G.  S.r.l.,  con  sede  in  Milano e unita' di Laveno
Ponte-Mombello (Varese).
   Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole.
    A seguito dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  18  gennaio  1994 con effetto dal 25
gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati  dipendenti  dalla
ditta  S.p.a. Porcellane Richard Ginori dal 15 luglio 1994 Patrimonio
F.P.G. S.r.l., con sede in Milano e unita' di  Laveno  Ponte-Mombello
(Varese), per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 24 luglio 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  7 marzo 1994 con decorrenza 25
gennaio 1994.
   Art. 7, comma 1›, della legge n. 236/1993;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazione  aziendale,  intervenuta con il presente decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
18 gennaio 1994, con effetto dal  25  gennaio  1993,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Porcellane
Richard Ginori dal 15 luglio 1994 Patrimonio F.P.G. S.r.l., con  sede
in  Milano e unita' di Laveno Ponte-Mombello (Varese), per il periodo
dal 25 luglio 1994 al 23 gennaio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994  con  decorrenza  25
luglio 1994;
    3)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto
ministeriale  del  4  dicembre  1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  gia'  disposta  con decreto ministeriale del 22 settembre
1992, con effetto dal  6  gennaio  1992,  in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Aermacchi, con sede in
Venegono Superiore (Varese)  e  unita'  di  Valle  Olona  (Varese)  e
Venegono  Inferiore e Superiore (Varese), per il periodo dal 6 luglio
1995 al 14 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1995 con decorrenza
6 luglio 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1995;
    4) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta
S.p.a.  Henkel  chimica - Gruppo Henkel, con sede in Lomazzo (Como) e
unita' di Zingonia (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.p.a. Henkel chimica - Gruppo
Henkel, con sede in Lomazzo (Como) e unita'  di  Zingonia  (Bergamo),
per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994.
   Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza
1 marzo 1994;
    5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione  salariale,  gia' disposta con effetto dal 1 marzo 1994,
in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta  S.p.a.
Henkel  chimica  - Gruppo Henkel, con sede in Lomazzo (Como) e unita'
di Zingonia (Bergamo), per il periodo dal  1  settembre  1994  al  28
febbraio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 27 settembre 1994 con decorrenza 1
settembre 1994;
    6)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 gennaio 1996, della ditta
S.p.a. Isbi, con sede in Milano e unita' di Vigorovea (Padova).
   Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isbi, con sede in Milano e
unita'  di Vigorovea (Padova), per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1
luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza  2
gennaio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal 13 marzo 1995 al 12 marzo 1996, della
ditta S.p.a. Crinos industria farmacobiologica,  con  sede  in  Villa
Guardia (Como) e unita' di Villa Guardia (Como) e rete esterna.
   Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla   ditta   S.p.a.   Crimos   industria
farmacobiologica,  con sede in Villa Guardia (Como) e unita' di Villa
Guardia (Como) e rete esterna, per il periodo dal 13 marzo 1995 al 12
settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 9 marzo  1995  con  decorrenza  13
marzo 1995;
    2)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 13 febbraio 1995 al  12  febbraio  1996,
della  ditta  S.p.a.  Metalli  preziosi,  con sede in Paderno Dugnano
(Milano),  unita'  di  Burago  Molgora  (Milano)  e  Paderno  Dugnano
(Milano) e uffici di Arezzo-Bologna-Firenze-Vicenza.
   Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metalli preziosi, con sede
in Paderno Dugnano (Milano), unita'  di  Burago  Molgora  (Milano)  e
Paderno  Dugnano (Milano) e uffici di Arezzo-Bologna-Firenze-Vicenza,
per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 6 marzo  1995  con  decorrenza  13
febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995:
    1)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
riorganizzazioneaziendale,  intervenuta  con  il decreto ministeriale
del 6 luglio 1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 6 luglio 1995 con effetto dal 17 gennaio
1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta  a
r.l.  Coop.  avicola  veronese,  con sede in Caselle di Sommacampagna
(Verona) e unita'  di  Caselle  di  Sommacampagna  (Verona),  per  il
periodo dal 17 gennaio 1995 al 16 luglio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1995 con decorrenza
17 gennaio 1995;
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  6  luglio  1995,  e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con decreto ministeriale del 6 luglio 1995 con effetto dal 17 gennaio
1994,  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta a
r.l. Coop. avicola veronese, con sede  in  Caselle  di  Sommacampagna
(Verona)  e  unita'  di  Caselle  di  Sommacampagna  (Verona), per il
periodo dal 17 luglio 1995 al 16 gennaio 1996.
   Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1995 con decorrenza
17 luglio 1995;
    3) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo dal 20 marzo 1995 al 19 marzo 1996, della ditta
S.r.l. Rotoincisa, con sede in Milano e unita' produttiva  e  ufficio
di Rho (Milano).
   Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995 - favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rotoincisa,  con  sede  in
Milano  e unita' produttiva e ufficio di Rho (Milano), per il periodo
dal 20 marzo 1995 al 19 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1995  con  decorrenza  20
marzo 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  28  dicembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  edili  rientranti  nel campo di applicazione dell'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito  con
modificazioni  nella  legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla
S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unita'  di  Cercola  (Napoli),
Napoli e ufficio di Napoli, via Verdi, e' prorogata la corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, con pari
diminuzione della durata del trattamento speciale di  disoccupazione,
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
16 maggio 1995 al 15 novembre 1995.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 19521, articoli 1 e 2, del 4 dicembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra,  e'  ulteriormente
prorogata   dal  16  novembre  1995  al  15  maggio  1996,  con  pari
diminuzione della durata del trattamento speciale di  disoccupazione,
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   Con  decreto  ministeriale  28  dicembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  edili  rientranti  nel campo di applicazione dell'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito  con
modificazioni  nella  legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla
S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e  unita'  di
Andria  (Bari),  Bari,  Napoli,  Rezzato (Brescia), Roma e Trento, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento speciale di  disoccupazione,  tenendosi  conto,  ai  fini
della  determinazione  del  trattamento,  del periodo di integrazione
salariale cosi' concesso, per il periodo dal 19  giugno  1995  al  10
dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   Con  decreto  ministeriale  28  dicembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  edili  rientranti  nel campo di applicazione dell'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,  convertito  con
modificazioni  nella  legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla
S.p.a. Fasano, con sede in Taranto e unita'  di  Caivano  (Napoli)  e
Taranto, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione della durata del
trattamento speciale di  disoccupazione,  tenendosi  conto,  ai  fini
della  determinazione  del  trattamento,  del periodo di integrazione
salariale cosi' concesso, per il periodo dal  1  agosto  1995  al  31
gennaio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale  28  dicembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori edili rientranti nel campo di  applicazione  dell'art.  3,
comma  3,  del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e  dipendenti  dalla
S.p.a.  Co.Ge.I, con sede in Roma e unita' nelle province di Catania,
Agrigento, Messina, Matera, Roma e Valledoria (Sassari), e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale
di  disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del
trattamento, del periodo di integrazione  salariale  cosi'  concesso,
per il periodo dal 28 settembre 1995 al 27 marzo 1996.
   Con   decreto   ministeriale  28  dicembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori edili rientranti nel campo di  applicazione  dell'art.  3,
comma  3,  del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e  dipendenti  dalla
S.p.a.  Agnello  costruzioni,  con  sede in Messina e unita' di Brolo
(Messina), Messina e S. Marco d'Alunzio (Messina),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale
di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione  del
trattamento,  del  periodo  di integrazione salariale cosi' concesso,
per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  28  dicembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Edina - Societa' per lo sviluppo
dell'edilizia industrializzata in liquidazione coatta  amministrativa
(Gruppo  Efim),  con  sede  in  Roma  e  unita'  di Napoli e Roma, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione   salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita', tenendosi conto,  ai  fini  della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con   decreto   ministeriale  28  dicembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo tessile salernitano G.T.S.,
con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unita' di  Nocera  Inferiore
(Salerno),   e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi' concesso, per il periodo dal 28 agosto
1994 al 27 febbraio 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 28 febbraio 1995 al 27 agosto 1995.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  28  dicembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.C.M. - Manifatture di cotone del
Mezzogiorno,  con  sede  in  Salerno  e  unita'  di Angri (Salerno) e
Salerno, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 28  agosto  1994  al  27  febbraio
1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 28 febbraio 1995 al 27 agosto 1995.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  28  dicembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Cersam ex Farmoplant, con sede in
Milano e unita' di Massa Carrara, e' prorogata la corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
16 giugno 1994 al 15 dicembre 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  28  dicembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano
-  Milanofiori  (Milano),  Magazzini  Upim  di  Lentini  (Siracusa) e
Magazzini Upim  di  Mazara  del  Vallo  (Trapani),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale 28 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti dalla S.p.a. Co.Ge.I,
con sede in Roma e unita' di Passo Martino (Catania), per il  periodo
dal  28  settembre  1995  al  27  marzo  1996  la  corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 28 marzo 1996 al 27 settembre 1996.
   Il trattamento di cui ai precedenti e' pari all'80 per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto  ministeriale  28  dicembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Baglietto, con sede in Genova e
unita' di Varazze (Savona),  e'  autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 17 luglio
1995 al 16 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17
gennaio 1996 al 16 luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  28  dicembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla ditta Concari prefabbricati  di  Pasquale
Concari,   con  sede  in  Parma  e  unita'  di  Ramiola  (Parma),  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 6 novembre 1995 al 5 maggio 1996.
   La  corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6
maggio 1996 al 5 novembre 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  28  dicembre  1995,  e'  accertata  la
permanenza della condizione di cui all'art. 35,  terzo  comma,  della
legge  n.  416/1981, relativamente al periodo dal 10 maggio 1994 al 9
maggio 1995, della ditta S.r.l. Telegest, con sede in Ravina (Trento)
e unita' di Ravina (Trento).
   A   seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telegest,
con sede in Ravina (Trento) e  unita'  di  Ravina  (Trento),  per  il
periodo  dal  10  maggio  1994 al 9 novembre 1994, con esclusione dei
lavoratori in C.F.L.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10
novembre 1994 al 9 maggio 1995,  con  esclusione  dei  lavoratori  in
C.F.L.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono  autorizzati  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  28  dicembre  1995,  in   favore   dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica, con
sede in Bologna e unita' di Bologna e Montalto di  Castro  (Viterbo),
e'  autorizzata  la  corresponsione  del trattamento straordinario di
integrazione salariale dal 27 luglio 1995 al 26 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27
gennaio 1996 al 26 luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale  28  dicembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Annovati,  con  sede  in
Frossasco (Torino) e unita' di Frossasco (Torino) e Luserna (Torino),
e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario di
integrazione salariale dall'11 agosto 1995 al 10 febbraio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dall'11 febbraio 1996 al 10 agosto 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art.  8,  comma  8-
bis, della legge n. 160/1988.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 in favore dei lavoratori
edili  rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,  convertito  con  modificazioni
nella  legge  19  luglio  1994,  n.  451  e  dipendenti  dalla S.p.a.
Italsonda, con sede in Napoli, unita' di Cercola (Napoli),  Napoli  e
ufficio  di  Napoli,  via  Verdi,  e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della durata del trattamento speciale di disoccupazione,
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
16 novembre 1995 al 14 maggio 1996.