Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 20 aprile 1994 al 19 ottobre 1994, della ditta S.p.a. i Cotoni di Sondrio, con sede in Sondrio e unita' di Sondrio. Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I Cotoni di Sondrio, con sede in Sondrio e unita' di Sondrio, per il periodo dal 20 aprile 1994 al 19 ottobre 1994. Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1994 con decorrenza 20 aprile 1994; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 settembre 1994 al 4 settembre 1995, della ditta S.p.a. Siderurgica Latina Martin, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone). Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siderurgica Latina Martin, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 5 settembre 1994 al 4 marzo 1995. Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 1994 con decorrenza 5 settembre 1994; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 5 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siderurgica Latina Martin, con sede in Ceprano (Frosinone) e unita' di Ceprano (Frosinone), per il periodo dal 5 marzo 1995 al 4 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1995 con decorrenza 5 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della ditta S.r.l. Alpe Sis, con sede in Trento e unita' di Roma e Trento. Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alpe Sis, con sede in Trento e unita' di Roma e Trento, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 1 dicembre 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alpe Sis, con sede in Trento e unita' di Roma e Trento, per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1995 con decorrenza 1 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' diposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine Galileo, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unita' di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dall'11 aprile 1995 al 10 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 11 aprile 1995; Art. 1, comma 10, della legge n. 223/1991; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995 con effetto dal 19 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Irbi, con sede in Catania e unita' di Pomezia (Roma), per il periodo dal 19 giugno 1995 al 18 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 13 giugno 1995 con decorrenza 19 giugno 1995; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 novembre 1994 al 27 novembre 1995, della ditta S.p.a. Luigi Baracchino & C., con sede in Fucecchio (Firenze) e unita' di Fucecchio (Firenze). Parere comitato tecnico del 21 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luigi Baracchino & C., con sede in Fucecchio (Firenze) e unita' di Fucecchio (Firenze), per il periodo dal 28 novembre 1994 al 27 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 28 novembre 1994; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 28 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luigi Baracchino & C., con sede in Fucecchio (Firenze) e unita' di Fucecchio (Firenze), per il periodo dal 28 maggio 1995 al 27 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1995 con decorrenza 28 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 maggio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 9 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1994 con decorrenza 11 ottobre 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. Il periodo e' concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 relativamente alle unita' produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verifichera' il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 25 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Porcellane Richard Ginori dal 15 luglio 1994 Patrimonio F.P.G. S.r.l., con sede in Milano e unita' di Laveno Ponte-Mombello (Varese). Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 25 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Porcellane Richard Ginori dal 15 luglio 1994 Patrimonio F.P.G. S.r.l., con sede in Milano e unita' di Laveno Ponte-Mombello (Varese), per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 24 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 7 marzo 1994 con decorrenza 25 gennaio 1994. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994, con effetto dal 25 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Porcellane Richard Ginori dal 15 luglio 1994 Patrimonio F.P.G. S.r.l., con sede in Milano e unita' di Laveno Ponte-Mombello (Varese), per il periodo dal 25 luglio 1994 al 23 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1994 con decorrenza 25 luglio 1994; 3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992, con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unita' di Valle Olona (Varese) e Venegono Inferiore e Superiore (Varese), per il periodo dal 6 luglio 1995 al 14 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1995 con decorrenza 6 luglio 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995; 4) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1 marzo 1994 al 28 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Henkel chimica - Gruppo Henkel, con sede in Lomazzo (Como) e unita' di Zingonia (Bergamo). Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Henkel chimica - Gruppo Henkel, con sede in Lomazzo (Como) e unita' di Zingonia (Bergamo), per il periodo dal 1 marzo 1994 al 31 agosto 1994. Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 1 marzo 1994; 5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Henkel chimica - Gruppo Henkel, con sede in Lomazzo (Como) e unita' di Zingonia (Bergamo), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 27 settembre 1994 con decorrenza 1 settembre 1994; 6) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Isbi, con sede in Milano e unita' di Vigorovea (Padova). Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Isbi, con sede in Milano e unita' di Vigorovea (Padova), per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 2 gennaio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 13 marzo 1995 al 12 marzo 1996, della ditta S.p.a. Crinos industria farmacobiologica, con sede in Villa Guardia (Como) e unita' di Villa Guardia (Como) e rete esterna. Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Crimos industria farmacobiologica, con sede in Villa Guardia (Como) e unita' di Villa Guardia (Como) e rete esterna, per il periodo dal 13 marzo 1995 al 12 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1995 con decorrenza 13 marzo 1995; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Metalli preziosi, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unita' di Burago Molgora (Milano) e Paderno Dugnano (Milano) e uffici di Arezzo-Bologna-Firenze-Vicenza. Parere comitato tecnico del 7 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metalli preziosi, con sede in Paderno Dugnano (Milano), unita' di Burago Molgora (Milano) e Paderno Dugnano (Milano) e uffici di Arezzo-Bologna-Firenze-Vicenza, per il periodo dal 13 febbraio 1995 al 12 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 6 marzo 1995 con decorrenza 13 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 luglio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 luglio 1995 con effetto dal 17 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta a r.l. Coop. avicola veronese, con sede in Caselle di Sommacampagna (Verona) e unita' di Caselle di Sommacampagna (Verona), per il periodo dal 17 gennaio 1995 al 16 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1995 con decorrenza 17 gennaio 1995; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 6 luglio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 luglio 1995 con effetto dal 17 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta a r.l. Coop. avicola veronese, con sede in Caselle di Sommacampagna (Verona) e unita' di Caselle di Sommacampagna (Verona), per il periodo dal 17 luglio 1995 al 16 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1995 con decorrenza 17 luglio 1995; 3) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 20 marzo 1995 al 19 marzo 1996, della ditta S.r.l. Rotoincisa, con sede in Milano e unita' produttiva e ufficio di Rho (Milano). Parere comitato tecnico del 14 novembre 1995 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rotoincisa, con sede in Milano e unita' produttiva e ufficio di Rho (Milano), per il periodo dal 20 marzo 1995 al 19 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 5 aprile 1995 con decorrenza 20 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unita' di Cercola (Napoli), Napoli e ufficio di Napoli, via Verdi, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 maggio 1995 al 15 novembre 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19521, articoli 1 e 2, del 4 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra, e' ulteriormente prorogata dal 16 novembre 1995 al 15 maggio 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unita' di Andria (Bari), Bari, Napoli, Rezzato (Brescia), Roma e Trento, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 19 giugno 1995 al 10 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Fasano, con sede in Taranto e unita' di Caivano (Napoli) e Taranto, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Co.Ge.I, con sede in Roma e unita' nelle province di Catania, Agrigento, Messina, Matera, Roma e Valledoria (Sassari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 28 settembre 1995 al 27 marzo 1996. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Agnello costruzioni, con sede in Messina e unita' di Brolo (Messina), Messina e S. Marco d'Alunzio (Messina), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edina - Societa' per lo sviluppo dell'edilizia industrializzata in liquidazione coatta amministrativa (Gruppo Efim), con sede in Roma e unita' di Napoli e Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo tessile salernitano G.T.S., con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unita' di Nocera Inferiore (Salerno), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 28 febbraio 1995 al 27 agosto 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.C.M. - Manifatture di cotone del Mezzogiorno, con sede in Salerno e unita' di Angri (Salerno) e Salerno, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 28 agosto 1994 al 27 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 28 febbraio 1995 al 27 agosto 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cersam ex Farmoplant, con sede in Milano e unita' di Massa Carrara, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 giugno 1994 al 15 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano), Magazzini Upim di Lentini (Siracusa) e Magazzini Upim di Mazara del Vallo (Trapani), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Co.Ge.I, con sede in Roma e unita' di Passo Martino (Catania), per il periodo dal 28 settembre 1995 al 27 marzo 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 28 marzo 1996 al 27 settembre 1996. Il trattamento di cui ai precedenti e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baglietto, con sede in Genova e unita' di Varazze (Savona), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 luglio 1995 al 16 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17 gennaio 1996 al 16 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Concari prefabbricati di Pasquale Concari, con sede in Parma e unita' di Ramiola (Parma), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 novembre 1995 al 5 maggio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, e' accertata la permanenza della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 10 maggio 1994 al 9 maggio 1995, della ditta S.r.l. Telegest, con sede in Ravina (Trento) e unita' di Ravina (Trento). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telegest, con sede in Ravina (Trento) e unita' di Ravina (Trento), per il periodo dal 10 maggio 1994 al 9 novembre 1994, con esclusione dei lavoratori in C.F.L. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 novembre 1994 al 9 maggio 1995, con esclusione dei lavoratori in C.F.L. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi petrolchimica, con sede in Bologna e unita' di Bologna e Montalto di Castro (Viterbo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 luglio 1995 al 26 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27 gennaio 1996 al 26 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Annovati, con sede in Frossasco (Torino) e unita' di Frossasco (Torino) e Luserna (Torino), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 agosto 1995 al 10 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dall'11 febbraio 1996 al 10 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995 in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli, unita' di Cercola (Napoli), Napoli e ufficio di Napoli, via Verdi, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 16 novembre 1995 al 14 maggio 1996.