IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 1, commi 9, 9-bis , 9-ter e 9-quater; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, che prevedono, con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, miglioramenti delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esonerative della medesima, del Fondo gas e del Fondo esattoriali, nonche' delle pensioni a carico del bilancio dello Stato; Visto l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede, ai commi 5 e 7, il differimento della decorrenza dei predetti aumenti dei trattamenti pensionistici stabiliti dall'anno 1994: a) al 1 luglio 1994 per quelli di cui l'art. 1, comma 9-quater, della citata legge 27 febbraio 1991, n. 59; b) al 1 gennaio 1995 per i restanti casi; Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che stabilisce, nell'ambito della manovra di finanza pubblica per il triennio 1995-1997, un ulteriore differimento al 1 ottobre 1995 del termine del 1 gennaio 1995, gia' fissato con il predetto articolo 11 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993; Visto l'art. 17, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994; che ridefinisce i criteri, gia' stabiliti dall'art. 5 della richiamata legge n. 59 del 1991, ai fini della copertura degli oneri derivanti dai predetti aumenti, prevedendo il concorso dei datori di lavoro e dei lavoratori; Tenuto conto che gli aumenti in favore dei pensionati del Fondo integrativo a favore del personale dipendente delle aziende private del gas e del Fondo integrativo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette risultano assorbiti da quelli previsti dall'art. 1 della succitata legge n. 59/1991, corrisposti sulle quote di pensione obbligatoria; Ritenuto che i conseguenti aumenti delle aliquote contributive devono far carico ai datori di lavoro e ai lavoratori secondo i criteri di ripartizione prevalentemente vigenti nelle gestioni pensionistiche interessate; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, che stabilisce con effetto dal 1 gennaio 1996 l'estensione alle forme pensionistiche esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria del criterio del riparto dell'onere contributivo tra datore di lavoro e lavoratore; Decreta: Art. 1. 1. Con effetto dal 1 ottobre 1995 le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono cosi' aumentate: Fondo pensioni lavoratori dipendenti di 0,60 punti percentuali; Fondo per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private di 0,30 punti percentuali; Fondo per la previdenza dei personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di 0,30 punti percentuali; Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo di 1,90 punti percentuali; Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di 0,40 punti percentuali; Fondo pensioni sportivi professionisti di 0,1 punti percentuali; Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. di 0,6 punti percentuali. 2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 e' aumentata di 0,6 punti percentuali la ritenuta in conto entrata Tesoro. 3. Gli aumenti contributivi di cui al comma 1 sono ripartiti per un terzo a carico dei lavoratori e per due terzi a carico dei datori di lavoro. Tale riparto ha effetto dal 1 gennaio 1996 anche per gli aumenti contributivi di cui al comma 2. 4. Il predetto aumento contributivo, ove corrisposto secondo le modalita' per l'assolvimento degli adempimenti contributivi da parte dei datori di lavoro, non e' soggetto a sanzioni, interessi od altri oneri, per i periodi anteriori alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 gennaio 1996 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU p. Il Ministro del tesoro VEGAS