IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti gli articoli 1, commi 9, 9-bis ,  9-ter  e  9-quater;  2-bis,
comma  3;  e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n.  409,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n.   59,
che  prevedono,  con  decorrenza  dal  1  gennaio di ciascun anno del
quinquennio     1990-1994,     miglioramenti      delle      pensioni
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,  delle  gestioni
sostitutive  ed esonerative della medesima, del Fondo gas e del Fondo
esattoriali, nonche' delle  pensioni  a  carico  del  bilancio  dello
Stato;
  Visto  l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede,
ai commi 5 e 7, il differimento della decorrenza dei predetti aumenti
dei trattamenti pensionistici  stabiliti  dall'anno  1994:  a)  al  1
luglio  1994 per quelli di cui l'art. 1, comma 9-quater, della citata
legge 27 febbraio 1991, n. 59; b) al 1 gennaio 1995  per  i  restanti
casi;
  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che
stabilisce,  nell'ambito  della  manovra  di  finanza pubblica per il
triennio 1995-1997, un ulteriore differimento al 1 ottobre  1995  del
termine  del 1 gennaio 1995, gia' fissato con il predetto articolo 11
della legge n. 537 del 24 dicembre 1993;
  Visto l'art. 17, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994; che
ridefinisce i criteri, gia' stabiliti dall'art.  5  della  richiamata
legge  n.  59 del 1991, ai fini della copertura degli oneri derivanti
dai predetti aumenti, prevedendo il concorso dei datori di  lavoro  e
dei lavoratori;
  Tenuto  conto  che  gli  aumenti in favore dei pensionati del Fondo
integrativo a favore del personale dipendente delle  aziende  private
del  gas  e  del  Fondo  integrativo  di previdenza per gli impiegati
dipendenti  dalle  esattorie  e  ricevitorie  delle  imposte  dirette
risultano  assorbiti  da  quelli previsti dall'art. 1 della succitata
legge n. 59/1991, corrisposti sulle quote di pensione obbligatoria;
  Ritenuto che i  conseguenti  aumenti  delle  aliquote  contributive
devono  far  carico  ai  datori  di  lavoro e ai lavoratori secondo i
criteri  di  ripartizione  prevalentemente  vigenti  nelle   gestioni
pensionistiche interessate;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  30 dicembre 1995, n. 574, che
stabilisce con effetto dal 1 gennaio  1996  l'estensione  alle  forme
pensionistiche esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria del
criterio  del  riparto dell'onere contributivo tra datore di lavoro e
lavoratore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Con effetto dal 1  ottobre  1995  le  aliquote  contributive  di
finanziamento delle gestioni pensionistiche sono cosi' aumentate:
   Fondo pensioni lavoratori dipendenti di 0,60 punti percentuali;
   Fondo  per  i  dipendenti  dall'ENEL  e  dalle  aziende elettriche
private di 0,30 punti percentuali;
   Fondo per la previdenza dei personale addetto ai pubblici  servizi
di trasporto di 0,30 punti percentuali;
   Fondo  di  previdenza  del  personale  addetto alle gestioni delle
imposte di consumo di 1,90 punti percentuali;
   Fondo pensioni dei  lavoratori  dello  spettacolo  di  0,40  punti
percentuali;
   Fondo pensioni sportivi professionisti di 0,1 punti percentuali;
   Fondo  pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. di
0,6 punti percentuali.
  2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 e' aumentata  di  0,6
punti percentuali la ritenuta in conto entrata Tesoro.
  3. Gli aumenti contributivi di cui al comma 1 sono ripartiti per un
terzo  a carico dei lavoratori e per due terzi a carico dei datori di
lavoro. Tale riparto ha effetto dal 1  gennaio  1996  anche  per  gli
aumenti contributivi di cui al comma 2.
  4.  Il  predetto  aumento  contributivo, ove corrisposto secondo le
modalita' per l'assolvimento degli adempimenti contributivi da  parte
dei  datori di lavoro, non e' soggetto a sanzioni, interessi od altri
oneri, per i periodi  anteriori  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 gennaio 1996
                                    Il Ministro del lavoro
                                  e della previdenza sociale
                                            TREU
p. Il Ministro del tesoro
         VEGAS