A tutte le regioni All'AIMA All'UNAPROA All'UIAPOA All'UNACOA Alla Confagricoltura Alla Coldiretti Alla CIA Al COPAGRI Alla Confcooperative All'UNCI Alla Lega delle cooperative All'AGCI-AGICA All'UGC Ai fini dell'erogazione del premio d'estirpazione previsto dal regolamento CE n. 2505/95 del Consiglio del 24 ottobre 1995 e dal regolamento CE n. 2684/95 della Commissione del 21 novembre 1995, relativi al risanamento della produzione comunitaria di pesche e nettarine, si ritiene necessario fornire una sintetica illustrazione degli adempimenti, in relazione anche a quanto previsto dai decreti ministeriali 20 marzo 1991 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 1991, relativi a "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti comunitari concernenti la concessione di premi per l'estirpazione di meleti e mandarineti". Richiesta del premio. I produttori di pesche e di nettarine che intendono ottenere la concessione del premio di estirpazione previsto dall'art. 2 del regolamento CE n. 2684/95 della Commissione del 21 ottobre 1995, inoltrano apposita domanda, corredata di copia autenticata dell'atto di proprieta' o del contratto di affitto agli uffici periferici degli assessorati regionali dell'agricoltura competenti per territorio, secondo le modalita' indicate all'art. 3 del medesimo regolamento. I produttori, anche non aderenti ad associazioni riconosciute ai sensi della legge n. 622 del 1967, possono inoltrare la domanda di premio per il tramite delle medesime organizzazioni operanti nella zona ove ricadono gli impianti oggetto di estirpazione. La domanda stessa, redatta in duplice esemplare su modello conforme all'allegato fac-simile, ed a firma autenticata del produttore, e' trasmessa ai competenti uffici regionali prima dell'inizio delle operazioni di estirpazione e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1996. Attivita' di controllo. In applicazione del comma 1 dell'art. 4 del regolamento CE n. 2684/95, gli uffici regionali, previa verifica dei dati e visita sul posto, valutano la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della domanda. Conformemente alle modalita' previste dal comma 2 dell'art. 4 del medesimo regolamento gli stessi uffici comunicano, al produttore, a mezzo raccomandata, l'esito della domanda entro due mesi dal ricevimento della stessa. In conformita' ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del citato regolamento il produttore, entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione e comunque non oltre il 30 aprile 1996, deve eseguire l'estirpazione e rendere gli alberi inadatti al reimpianto. Il produttore e' tenuto a comunicare, con preavviso di almeno venti giorni, la data prevista per l'inizio delle operazioni di estirpazione al competente ufficio regionale il quale accertera' con una visita sul posto che le operazioni abbiano avuto luogo in conformita' della normativa comunitaria ed attestera' il momento in cui le stesse sono state eseguite. Tale attestazione sara' annotata nello spazio appositamente riservato nel modello allegato alla presente circolare. Gli uffici regionali, terminata l'istruttoria, trasmettono immediatamente la domanda ritenuta ammissibile, completata con le dovute annotazioni, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AlMA, ai fini della liquidazione del premio nel termine di novanta giorni dal collaudo finale. Verifiche periodiche. In applicazione del comma 1 dell'art. 6 del regolamento CE n. 2684/95 gli uffici regionali competenti per territorio effettuano periodicamente, almeno una volta ogni cinque anni, visite ispettive presso l'azienda del produttore beneficiario per verificare il regolare adempimento delle norme comunitarie, comunicandone l'esito, entro i quindici giorni successivi, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, nonche' all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA. Recupero del premio e sanzione. Conformemente al comma 3 dell'art. 6 del regolamento CE n. 2684/95 l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, in caso di riscontrata inosservanza degli obblighi assunti con la domanda, procede: al recupero del premio di estirpazione versato, maggiorato degli interessi legali; alla imposizione al produttore inadempiente del pagamento di una somma della stessa entita' del premio di estirpazione versato. Comunicazioni regionali. Gli uffici regionali competenti per territorio comunicano all'AIMA e per conoscenza a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V le superfici, ripartite per varieta', interessate alle domande di premio di estirpazione e quelle sottoposte ad estirpazione. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: LUCHETTI Registrata alla Corte dei conti il 10 gennaio 1996 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 6 ALLEGATO ----> Vedere allegato da Pag. 29 a Pag. 38 della G.U. <----