A tutte le regioni
                                  All'AIMA
                                  All'UNAPROA
                                  All'UIAPOA
                                  All'UNACOA
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla CIA
                                  Al COPAGRI
                                  Alla Confcooperative
                                  All'UNCI
                                  Alla Lega delle cooperative
                                  All'AGCI-AGICA
                                  All'UGC
 Ai  fini  dell'erogazione  del  premio  d'estirpazione  previsto dal
regolamento  CE  n.  2505/95  del Consiglio del 24 ottobre 1995 e dal
regolamento  CE  n.  2684/95  della Commissione del 21 novembre 1995,
relativi  al  risanamento  della  produzione  comunitaria di pesche e
nettarine,  si ritiene necessario fornire una sintetica illustrazione
degli  adempimenti,  in relazione anche a quanto previsto dai decreti
ministeriali  20 marzo 1991 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 71
del  25  marzo  1991,  relativi  a "Disposizioni per l'attuazione dei
regolamenti  comunitari  concernenti  la  concessione  di  premi  per
l'estirpazione di meleti e mandarineti".
Richiesta del premio.
  I  produttori  di  pesche  e di nettarine che intendono ottenere la
concessione  del  premio  di  estirpazione  previsto  dall'art. 2 del
regolamento  CE  n.  2684/95  della  Commissione del 21 ottobre 1995,
inoltrano  apposita domanda, corredata di copia autenticata dell'atto
di proprieta' o del contratto di affitto agli uffici periferici degli
assessorati  regionali  dell'agricoltura  competenti  per territorio,
secondo le modalita' indicate all'art. 3 del medesimo regolamento.
  I  produttori,  anche  non aderenti ad associazioni riconosciute ai
sensi  della  legge  n. 622 del 1967, possono inoltrare la domanda di
premio  per  il  tramite delle medesime organizzazioni operanti nella
zona ove ricadono gli impianti oggetto di estirpazione.
  La domanda stessa, redatta in duplice esemplare su modello conforme
all'allegato  fac-simile,  ed  a firma autenticata del produttore, e'
trasmessa  ai  competenti  uffici  regionali  prima dell'inizio delle
operazioni di estirpazione e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1996.
Attivita' di controllo.
  In  applicazione  del  comma  1  dell'art.  4 del regolamento CE n.
2684/95,  gli uffici regionali, previa verifica dei dati e visita sul
posto,  valutano  la  sussistenza  delle  condizioni  necessarie  per
l'accoglimento della domanda.
  Conformemente  alle  modalita' previste dal comma 2 dell'art. 4 del
medesimo  regolamento  gli stessi uffici comunicano, al produttore, a
mezzo   raccomandata,  l'esito  della  domanda  entro  due  mesi  dal
ricevimento della stessa.
  In conformita' ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del citato regolamento il
produttore,   entro   due   mesi  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione  e  comunque non oltre il 30 aprile 1996, deve eseguire
l'estirpazione  e  rendere  gli  alberi  inadatti  al  reimpianto. Il
produttore  e'  tenuto  a  comunicare,  con preavviso di almeno venti
giorni,   la   data   prevista   per  l'inizio  delle  operazioni  di
estirpazione  al competente ufficio regionale il quale accertera' con
una  visita  sul  posto  che  le  operazioni  abbiano  avuto luogo in
conformita'  della  normativa comunitaria ed attestera' il momento in
cui  le  stesse sono state eseguite. Tale attestazione sara' annotata
nello  spazio  appositamente  riservato  nel  modello  allegato  alla
presente circolare.
  Gli   uffici   regionali,   terminata   l'istruttoria,  trasmettono
immediatamente  la  domanda  ritenuta  ammissibile, completata con le
dovute  annotazioni,  all'Azienda  di  Stato  per  gli interventi nel
mercato  agricolo  -  AlMA, ai fini della liquidazione del premio nel
termine di novanta giorni dal collaudo finale.
Verifiche periodiche.
  In  applicazione  del  comma  1  dell'art.  6 del regolamento CE n.
2684/95  gli  uffici  regionali  competenti per territorio effettuano
periodicamente,  almeno  una volta ogni cinque anni, visite ispettive
presso  l'azienda  del  produttore  beneficiario  per  verificare  il
regolare  adempimento delle norme comunitarie, comunicandone l'esito,
entro  i  quindici  giorni  successivi,  al  Ministero  delle risorse
agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche
comunitarie  e  internazionali  - Divisione V, nonche' all'Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.
Recupero del premio e sanzione.
  Conformemente  al comma 3 dell'art. 6 del regolamento CE n. 2684/95
l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, in
caso  di  riscontrata  inosservanza  degli  obblighi  assunti  con la
domanda, procede:
   al  recupero  del premio di estirpazione versato, maggiorato degli
interessi legali;
   alla  imposizione  al produttore inadempiente del pagamento di una
somma della stessa entita' del premio di estirpazione versato.
Comunicazioni regionali.
  Gli  uffici regionali competenti per territorio comunicano all'AIMA
e  per  conoscenza  a  questo  Ministero  -  Direzione generale delle
politiche  comunitarie  e  internazionali - Divisione V le superfici,
ripartite  per  varieta',  interessate  alle  domande  di  premio  di
estirpazione e quelle sottoposte ad estirpazione.
  La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                Il Ministro: LUCHETTI
 Registrata alla Corte dei conti il 10 gennaio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 6
                                                             ALLEGATO

   ---->   Vedere allegato da Pag. 29 a Pag. 38 della G.U.  <----