Al Ministero delle finanze All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA Alla regione Sicilia Alla regione Calabria Alla regione Campania Alla regione Puglia Alla regione Basilicata Alla regione Lombardia Alla regione Lazio All'UNAPROA All'UIAPOA All'UNACOA All'ANICAV All'ASSITRAPA All'AIIPA All'ANITAO Al CITRAG Alla Confcooperative Alla Lega delle cooperative All'AGCI All'UNCI All'UGC Alla Confagricoltura Alla Coldiretti Alla CIA Al Copagri Al Comando generale della guardia di finanza Al Comando generale dei carabinieri All'Ispettorato centrale repressioni frodi Al Comando carabinieri tutela norme comunitarie e agroalimentari Il regolamento CE n. 3338/93 della Commissione del 3 dicembre 1993 stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento CE n. 3119/93 e CEE n. 1035/77 del Consiglio, riguardo alle misure intese a promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni. Tenuto conto che i regolamenti CE numeri 1543/95 e 2615/95 stabiliscono norme per la trasformazione delle arance, dei mandarini e delle clementine in deroga alle disposizioni dei regolamenti CE numeri 3119/93 e 3338/93, per la campagna 1995/96, e che in base alle suddette deroghe si stabilisce che per la trasformazione delle arance, dei mandarini e delle clementine la compensazione finanziaria, per la campagna 1995/96, viene versata direttamente ai produttori, principio questo esplicitamente accettato da tutte le organizzazioni di rappresentanza dei produttori e delle industrie, nel corso della riunione del 12 settembre 1995, si ritiene necessario emettere la presente circolare per una migliore applicazione della normativa sopra detta: NORME GENERALI Condizioni per la trasformazione Al fine dell'ottenimento dei benefici previsti dalla normativa comunitaria e' necessario che le industrie di trasformazione oltre ai locali e macchinari idonei per la produzione di succhi devono, in relazione alla tipologia prodotto, possedere: - impianti per la produzione dei succhi naturali bevibili, oltre alle normali linee di estrazione. Detti impianti devono essere costituiti da macchinari atti alla refrigerazione, alla friconservazione del succo e, comunque, devono essere presenti tutte le tecnologie atte a produrre succhi naturali bevibili; - impianti per la produzione dei succhi destinati alla concentrazione. Detti impianti devono essere costituiti da macchinari che consentano la produzione di succhi concentrati quali il pastorizzatore e il concentratore. Devono comunque essere presenti le celle frigorifere e macchinari che consentano la surgelazione del prodotto ottenuto. Le imprese che per motivazioni commerciali consegnano il succo ottenuto immediatamente ad altre industrie che provvedono alla concentrazione del prodotto, sono escluse dall'obbligo della dotazione dei macchinari inerenti alla pastorizzazione, alla concentrazione ed alla frigoconservazione del succo. Analogamente le imprese di trasformazione che producono succo naturale bevibile, che per motivazioni commerciali consegnano ad altre industrie il succo prodotto, sono escluse dall'obbligo della dotazione degli impianti di refrigerazione e frigoconservazione del succo. Per entrambe le tipologie di imprese sopra riportate la valutazione relativa alle condizioni minime e' sostituita da un giudizio di economicita' della trasformazione basato sui costi della materia prima e della trasformazione confrontati con il prezzo di vendita del succo di prima spremitura. Inoltre, le industrie di trasformazione devono presentare le minime caratteristiche tecniche ed economiche di seguito elencate: - depuratore per il trattamento delle acque di scarico; - bilico a funzionamento non automatico con stampante elettronica; - silos o vasche per la conservazione degli agrumi, idonei alla piombatura; - magazzini, attrezzature (per i silos contenenti succo deve sussistere la possibilita', attraverso specifiche apparecchiature di misurazione, di poter constatare il quantitativo di prodotto in essi contenuto); - capacita' finanziaria idonea a garantire il pagamento del prodotto nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina comunitaria e dalla presente circolare; - efficienti strutture contabili amministrative per rispondere, tra l'altro, alle esigenze di controllo sul prodotto fresco contrattato ed entrato in azienda e, in riscontro, sul prodotto trasformato. CONTROLLI Organismi di controllo L'organismo designato per l'esecuzione dei controlli, di cui al regolamento CE n. 3338/93, e' la regione competente per territorio o altro ente da questa delegato per verificare: - i requisiti minimi delle industrie di trasformazione; - le quantita' contrattate ed i tempi utili di contrattazione ivi compresi quelli delle clausole aggiuntive previste dal regolamento CE e le quantita' conferite all'industria; - lo status di produttore agricolo; - l'effettiva quantita' consegnata e le operazioni di consegna, nonche' l'avvenuta trasformazione delle quantita' di prodotto fresco conferito alle industrie di trasformazione, al netto degli eventuali scarti; - la rispondenza tra entita' della produzione conseguita e mano d'opera impiegata nelle imprese al fine di verificare l'effettiva trasformazione secondo le tabelle di cui al capitolo "Parametri". Le regioni competenti per territorio accertano e certificano per ciascuna impresa il possesso dei requisiti di cui al primo trattino, entro il 1 giugno di ogni anno per i limoni ed entro il 1 ottobre per arance, clementine e mandarini oppure entro il 1 dicembre, per i limoni, nel caso in cui la certificazione non sia stata rilasciata entro la prima scadenza. Tuttavia per la campagna 1995/96, considerati i tempi per la formalizzazione del provvedimento, occorre derogare dalle predette scadenze per consentire i sopradetti adempimenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente circolare. Gli stessi organismi controllano e certificano l'avvenuto pagamento del prezzo minimo e/o della differenza tra il prezzo minimo e la compensazione finanziaria, di seguito denominato "prezzo netto industriale" da parte: a) delle industrie di trasformazione alle associazioni di produttori; b) delle associazioni dei produttori ai singoli produttori conferenti; c) dell'industria alle cooperative o ai singoli produttori che non appartengono ad alcuna associazione di produttori. Le autorita' regionali effettuano, inoltre, per ciascuna campagna di commercializzazione controlli presso le imprese di trasformazione secondo le disposizioni dell'art. 16 del regolamento CE n. 3338/93. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito per brevita' denominato Ministero, si riserva la facolta' di effettuare controlli in qualsiasi momento li ritenga opportuni, anche tramite l'Ispettorato repressione frodi o altri enti. Organismi di assistenza e rappresentanza Gli organismi di assistenza e rappresentanza sono: a) le Unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli legalmente costituite e riconosciute, di seguito per brevita' denominate unioni come sotto specificate: - Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - UNAPROA; - Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - UIAPOA; - Unione nazionale delle associazioni di coltivatori ortofrutticoli ed agrumari - UNACOA. Le sopradette Unioni nell'interesse degli associati relazionano l'avvenuto pagamento agli agricoltori conferenti del prezzo minimo e/o della differenza tra il prezzo minimo e la compensazione finanziaria, di seguito denominato "prezzo netto industriale" da parte: - delle industrie di trasformazione alle associazioni di produttori; - delle associazioni dei produttori ai singoli produttori conferenti; - dell'industria alle cooperative o ai singoli produttori che non appartengono ad alcuna associazione di produttori; b) le associazioni nazionali di categoria sotto elencate rappresentanti le industrie di trasformazione: - Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli - ASSITRAPA; - Associazione nazionale degli industriali delle conserve alimentari - ANICAV; - Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA; - Associazione nazionale industrie trasformazioni agrumi e ortofrutticoli - ANITAO. Le sopradette associazioni nell'interesse degli associati relazionano la rispondenza tra entita' della produzione conseguita e prodotto fresco ottenuto secondo le tabelle di cui al successivo capitolo "Parametri"; c) le associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo, legalmente riconosciute. Dette associazioni nell'interesse degli associati possono acquisire ogni utile elemento per conoscere la rispondenza tra entita' della produzione conseguita e mano d'opera impiegata nelle imprese cooperative di produzione secondo le tabelle di cui al capitolo "Parametri". Le organizzazioni di cui ai punti b) e c), nell'interesse degli associati possono rilevare i prezzi di vendita dei prodotti finiti ottenuti (allegato 1) dalle imprese di trasformazione, ponendoli in relazione ai costi di produzione delle aziende medesime. ADEMPIMENTI A CARICO DEI TRASFORMATORI Contratti di trasformazione I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei modi e nei termini previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento CE n. 3338/93 e devono riportare le quantita' di materia prima che l'industria intende effettivamente trasformare nel corso della campagna ed i quantitativi che il produttore e' in grado di fornire, tenendo conto anche degli obiettivi di trasformazione stabiliti da eventuali accordi interprofessionali. Il contratto di trasformazione puo' avere la forma di un impegno di conferimento tra uno o piu' produttori da una parte e la loro associazione o unione riconosciuta che agisce in qualita' di trasformatore dall'altra. Nel caso di contratto stipulato fra una cooperativa o un singolo produttore con una industria di trasformazione, occorre che quest'ultima si assicuri della capacita' dell'altro contraente a stipulare contratto al di fuori dell'associazione dei produttori o della cooperativa. In tale eventualita' la cooperativa od il singolo contraente devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', pena la nullita' del contratto, la non appartenenza ad alcuna organizzazione di produttori. Copia della citata dichiarazione deve essere allegata al contratto. Inoltre, per i contratti relativi alle arance, ai mandarini e alle clementine il trasformatore, al momento della stipula del contratto, costituisce, presso la regione, una cauzione, sotto forma di fideiussione, pari all'importo da pagare al produttore maggiorato del 10%. Tale cauzione, a favore del produttore con il quale e' stato stipulato il contratto, e' destinata ad assicurare il pagamento del prezzo netto industriale a carico dell'industria. L'importo della cauzione dovra' essere adattato in funzione delle eventuali clausole contrattuali aggiuntive stipulate in un secondo momento. Per la campagna 1995/96, considerati i tempi necessari per la pubblicazione della presente circolare ministeriale, i contraenti potranno allegare ai contratti la richiesta di fideiussione che verra' formalizzata in tempi successivi e comunque entro ventuno giorni dalla data di stipula. Nel contratto, oltre ai dati indicati nella regolamentazione comunitaria, devono figurare: - l'ubicazione e le superfici investite ad agrumeti distinte per specie e relativi dati catastali atti ad individuare le superfici stesse; - l'elenco dei soci, ove trattasi di societa' cooperativa, con a fianco le specificazioni delle superfici agrumetate ed i relativi dati catastali atti ad individuare le superfici stesse. Al fine di consentire alle autorita' regionali competenti adeguati controlli sull'ubicazione ed entita' della produzione agrumicola, le associazioni di produttori e le cooperative agricole di produzione e/o di trasformazione che hanno stipulato direttamente contratti e/o impegni di conferimento, devono far pervenire, prima dell'inizio di ogni singola campagna di trasformazione alla regione competente per territorio catastini dei soci eventualmente anche su supporto magnetico, sulla base delle specifiche tecniche elaborate dall'Italsiel sul progetto anagrafe soci. Inoltre le stesse associazioni e cooperative devono avere a disposizione, per ogni eventuale controllo sull'ubicazione delle produzioni da parte delle autorita' competenti, le mappe catastali relative al territorio di operativita'. Le imprese di trasformazione, le cooperative di produzione e trasformazione e le associazioni di autotrasformazione devono far pervenire a questo Ministero - D.G. delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, all'AIMA, alle regioni competenti per territorio, alle unioni delle associazioni di produttori ortofrutticoli, alle associazioni industriali e associazioni cooperative, copia di ciascun contratto, ovvero di impegno di conferimento e delle eventuali clausole aggiuntive, intervenuti tra il trasformatore ed il produttore, singolo o associato, il tutto corredato di copia autenticata delle cauzioni ove richieste. Per poter fruire della compensazione finanziaria CE le copie dei contratti devono pervenire, alle citate amministrazioni ed ai citati enti, secondo i termini stabiliti dall'art. 8 del regolamento CE n. 3338/93. Modalita' di pagamento della materia prima Il pagamento della materia prima deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario nel rispetto del prezzo minimo e sulla base della bolletta di entrata nell'impresa di trasformazione nel caso della trasformazione dei limoni, e nel rispetto del prezzo netto industriale e sulla base della bolletta di entrata nell'impresa di trasformazione nel caso della trasformazione delle arance, dei mandarini e delle clementine. Tali pagamenti devono essere effettuati: a) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni di produttori le quali, a loro volta, pagano direttamente, con la stessa modalita', i singoli produttori conferenti soci della medesima associazione; b) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle cooperative di produzione le quali, a loro volta, pagano con la stessa modalita' i singoli produttori conferenti; c) dalle imprese di trasformazione ai singoli produttori conferenti, con la stessa modalita'. Nel caso di associazioni di autotrasformazione e di cooperative di produzione e trasformazione il prezzo minimo per i limoni ed il prezzo netto industriale per le arance, i mandarini e le clementine, in base alle disposizioni del regolamento CE n. 2704/94 che ha modificato il regolamento CE n. 3338/93, potra' essere accreditato in bilancio. Il trasformatore deve curare che da parte dell'istituto bancario presso il quale intrattiene o intende intrattenere rapporti finanziari, siano inviati alle regioni ed alle Unioni l'elenco dei pagamenti effettuati; ugualmente le associazioni di produttori e le cooperative curano che l'istituto bancario presso il quale intrattengono o intendono intrattenere rapporti finanziari, trasmetta alle regioni ed alle Unioni un elenco dei pagamenti effettuati ai soci. Le associazioni e le cooperative di produzione e/o di trasformazione i cui soci non siano stati pagati per l'intero importo con le modalita' stabilite, non possono piu' accedere nelle campagne successive alla contrattazione e/o alla trasformazione secondo le modalita' previste dalla regolamentazione comunitaria. Gli importi che le industrie pagano ai produttori, siano essi singoli o associati, per il prodotto conferito in esecuzione di contratti, devono essere rendicontati dal legale rappresentante della stessa industria all'AIMA ed alle regioni competenti per territorio. A tal fine le associazioni di produttori conferenti la materia prima alle imprese private, entro il termine di trenta giorni dalla data di accredito, devono provvedere a ripartire direttamente agli associati le somme introitate dalle industrie di trasformazione sulla base della documentazione di conferimento con l'eventuale saldo a fine campagna. Parimenti le cooperative di trasformazione e le associazioni che trasformano il prodotto dei soci devono effettuare i pagamenti agli associati a mezzo bonifico bancario. Eventuali servizi resi dalle associazioni di produttori e dalle cooperative ai propri soci non possono essere regolati nell'ambito del pagamento della materia prima conferita, ma da partite contabili separate. Per le arance, i mandarini e le clementine la compensazione finanziaria, per tutti i conferimenti puo' essere versata direttamente dall'AIMA alle Unioni delle associazioni dei produttori, sulla base degli elenchi di conferimento inviati all'AIMA ed alle predette Unioni. Le stesse Unioni provvedono a loro volta a pagare i singoli produttori a mezzo bonifico bancario. Il pagamento del prezzo minimo per i limoni o della differenza tra il prezzo minimo e la compensazione finanziaria ai soci delle cooperative di trasformazione o delle associazioni di autotrasformazione potra' altresi' avvenire in conformita' a quanto previsto dal regolamento CE n. 2704/94 del 7 novembre 1994 nonche' delle note MIRAAF n. E-886 del 16 agosto 1995 ed E-969 del 14 settembre 1995. Controlli della trasformazione Le regioni, ciascuna nell'ambito del proprio territorio, effettuano controlli, assicurando la partecipazione di almeno un funzionario tecnico idoneo a compiere verifiche, con particolare riguardo al rispetto della normativa vigente sulla qualita' del prodotto destinato alla trasformazione. Alle operazioni di controllo effettuate presso le industrie di trasformazione partecipa almeno un militare della Guardia di finanza, con il compito di verificare il peso della materia prima consegnata. E' comunque vietata la possibilita' per i funzionari di controllare piu' industrie nella stessa giornata. Alle regioni compete l'onere di assicurare comunque la continuita' del controllo alle imprese anche con la nomina di funzionari supplenti, garantendo la trasformazione con piu' turni lavorativi nella stessa giornata. E' fatto obbligo alle regioni stabilire la necessaria rotazione degli addetti ai controlli. Il controllo per ciascuna delle partite consegnate all'industria, per le quali sono rilasciate relative bollette di entrata, verte sulla determinazione del peso, della qualita' della materia prima, e sulla verifica dell'effettiva avvenuta trasformazione del prodotto presso l'industria. Le bollette di entrata dovranno essere restituite in doppia copia al produttore o all'organizzazione dei produttori per la firma che dovra' essere preceduta dai riferimenti del contratto ai quali le quantita' si riferiscono. Inoltre, nella parte posteriore della bolletta vi dovra' essere manoscritta la dizione "per accordo". Uno degli esemplari della bolletta, cosi' completata, sara' immediamente rinviata ai controllori. Le bollette di entrata devono essere vidimate per la conformita' dai controllori presenti. Al termine della lavorazione giornaliera il gruppo di accertamento constata l'avvenuta trasformazione e compila una distinta riportante i quantitativi effettivamente trasformati nella giornata, in relazione alle verifiche effettuate per ciascuna partita ed alle relative bollette di entrata; la distinta sara' sottoscritta da tutti i componenti del gruppo di accertamento. I controlli non devono limitare in alcun modo l'attivita' di trasformazione delle imprese. I funzionari regionali delegati all'esercizio dei controlli nella qualita' di pubblici ufficiali estendono le proprie valutazioni ad ogni fatto o situazione di cui dovessero venire a conoscenza. Le regioni, rilevate le eventuali irregolarita' emerse nel corso delle verifiche, richiedono all'AIMA la sospensione della corresponsione delle compensazioni finanziarie dandone immediata comunicazione anche a questo Ministero - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, nonche' ai fini della eventuale irrogazione delle sanzioni, previste in materia di indebita percezione di aiuti comunitari, all'Ispettorato centrale repressione frodi al quale compete in particolare l'applicazione del paragrafo 7 dell'art. 16 del regolamento CE n. 3338/93. Programmi di lavorazione Per una piu' efficace articolazione dei controlli prescritti le industrie di trasformazione interessate, sia singole che associate, sulla base dei contratti stipulati e delle potenzialita' giornaliere di trasformazione, redigono programmi di massima del lavoro stagionale, trasmettendoli alle regioni competenti territorialmente, ai comandi regionali della Guardia di finanza competente per territorio, ed all'Ispettorato centrale repressione frodi nei tempi utili appresso indicati: - per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas entro il 31 ottobre; - per i limoni, entro il 10 aprile o entro il 10 settembre per le quantita' che devono essere ricevute in azienda, rispettivamente nei periodi dal 1 giugno al 30 novembre e dal 1 dicembre al 31 maggio. Successivamente alle predette date le regioni e la Guardia di finanza provvedono alla designazione dei funzionari, che opereranno i prescritti controlli presso le industrie. Le stesse industrie, per ogni campagna di trasformazione, comunicano a questo Ministero - D.G. delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, ed alle regioni competenti per territorio, la settimana in cui avra' inizio la trasformazione. La comunicazione deve pervenire agli uffici sopra indicati al piu' tardi cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della trasformazione. Gli eventuali ritardi sono esaminati alla luce delle disposizioni poste al punto 2 dell'art. 4 del regolamento CE n. 3338/93. Gestione delle attivita' industriali Al fine di garantire una trasparente gestione delle attivita' di trasformazione industriale in caso di trasferimenti, di subentri e di riprese dell'attivita' di trasformazione, le imprese interessate devono far pervenire le domande di autorizzazione almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio della campagna del prodotto oggetto della richiesta, a questo Ministero - D.G. delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, ed alle regioni competenti per territorio. Il Ministero provvede alle verifiche ed ai controlli cosi' come previsto per i nuovi trasformatori, in concerto con le regioni competenti ed altri enti. Le anzidette comunicazioni devono essere corredate di copia degli atti relativi al trasferimento o al subentro o alla ripresa dell'attivita' dell'azienda, nonche' dei documenti richiesti per i nuovi trasformatori come di seguito indicato nello specifico paragrafo. Tutta la predetta documentazione deve essere inviata in originale o copia conforme. Le domande di autorizzazione non corredate dei prescritti documenti non saranno prese in considerazione. DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI CONTROLLO Compiti delle regioni Alle regioni, oltre ai controlli sistematici summenzionati presso le industrie, nel corso della campagna di trasformazione, e' demandato il compito di effettuare verifiche casuali e periodiche presso i produttori agricoli e le imprese di trasformazione, anche con l'intervento della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo programmi concordati con i rispettivi comandi. Tali controlli sono orientati sulla verifica della produzione agricola, sulla qualita' e sulla commercializzazione del prodotto finito. Per ciascuna campagna di commercializzazione dei prodotti derivati, le medesime regioni, presso le industrie di trasformazione, controllano i registri, le fatture emesse e le scorte di prodotto finito giacenti, secondo le modalita' espresse dall'art. 16 del regolamento CE n. 3338/93. Inoltre, tenendo conto delle verifiche dirette e delle risultanze degli eventuali controlli degli organi di polizia giudiziaria e delle relazioni degli organismi di assistenza e rappresentanza, le regioni provvedono a rilasciare, nel caso di regolare svolgimento delle operazioni, un certificato dal quale risulti: - la regolarita' della contrattazione ed il relativo rispetto dei tempi stabiliti in base alle esigenze del trasformatore, tenuto conto dei periodi di trasformazione di cui al regolamento CE n. 3338/93; - le quantita' globali di agrumi freschi acquistati dal trasformatore ed entrate nella sua impresa, tenuto conto dei vari periodi di trasformazione di cui al sopracitato regolamento CE; - la verifica dell'effettiva trasformazione di tutte le quantita', se del caso suddivisa per singolo periodo; - la regolare tenuta dei registri di carico e scarico; - il possesso da parte dell'impresa industriale dei requisiti minimi indicati precedentemente. Le regioni, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di contratti di trasformazione o l'avvenuto accredito in bilancio, nel caso di impegni di conferimento, al prezzo minimo e/o del prezzo netto industriale stabilito da regolamenti CE trasmettono, nel caso della trasformazione dei limoni, al trasformatore e nel caso della trasformazione delle arance, dei mandarini e delle clementine al produttore o all'organizzazione dei produttori, entro trenta giorni dalla documentata notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione in tal senso. Le regioni, in caso di mancato pagamento da parte dell'industria dell'importo di sua spettanza, trasmette ai produttori o alle organizzazioni dei produttori che hanno conferito arance, mandarini e clementine, una dichiarazione nella quale si precisa che l'impresa di trasformazione non ha pagato il prezzo netto a suo carico. Le regioni, accertata per ciascuna impresa ovvero per ciascuna cooperativa di produzione e trasformazione la rispondenza tra prodotto trasformato e prodotto fresco in rapporto alla qualita' ed alla potenzialita' dell'impianto, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e manodopera impiegata, certificano la congruita'. Le stesse verificano in corso di campagna i prezzi di vendita dei prodotti finiti ottenuti sulla scorta dei documenti giustificativi dell'impresa e rilasciano al termine delle operazioni di commercializzazione apposita attestazione di rispondenza economica. Tuttavia, per la sola campagna 1995-96 tale verifica verra' effettuata sui contratti di vendita stipulati in previsione delle produzioni da ottenere. Qualora i suddetti contratti non siano disponibili ad inizio di campagna, il trasformatore trasmettera' con cadenza mensile alle regioni competenti i nominativi degli acquirenti dei prodotti finiti ottenuti e i relativi prezzi di vendita, al fine di consentire il previsto controllo. Se al termine degli accertamenti dovessero venire meno per un'impresa i presupposti di economicita', di cui all'ultimo trattino del capitolo "Controlli", le regioni competenti sospendono l'attivita' in regime di trasformazione agevolata, comunicando tale decisione al Ministero e all'AIMA. Per il rilascio delle certificazioni di cui alla presente circolare le regioni possono avvalersi delle relazioni effettuate dagli organismi di assistenza e di rappresentanza, come indicato nel precedente capitolo "Organismi di assistenza e di rappresentanza". ATTI, CERTIFICAZIONI E PARAMETRI DI PRODUZIONE Registro di carico e scarico I trasformatori, sia singoli che associati, nell'indicare sul registro di carico e scarico i quantitativi di succo ottenuti da ciascun prodotto con il grado di concentrazione espresso in gradi Brix, ai sensi dell'art. 14 del regolamento CE n. 3338/93, devono distinguere il prodotto ottenuto dalla prima spremitura da quello ottenuto da eventuali successive lavorazioni. Le rese ottenute da queste ultime lavorazioni non devono essere considerate ai fini della rispondenza alla scala di concordanza di cui all'allegato del gia' citato regolamento. Inoltre, i trasformatori nel medesimo registro devono riportare gli acquisti e le vendite di succo comprese le operazioni che saranno effettuate al termine dell'attivita' di trasformazione. I produttori e le organizzazioni dei produttori che consegnano arance, mandarini e clementine all'industria di trasformazione dovranno istituire un registro delle consegne dove siano indicati giornalmente la specie, la quantita' e la destinazione della materia prima consegnata, riportando contemporaneamente gli estremi della bolla di accompagnamento della singola partita. Bollette di entrata Le bollette di entrata di cui al primo comma dell'art. 10 del regolamento CE n. 3338/93 devono contenere le indicazioni del peso netto e del peso lordo distinti per specie e qualita' di prodotto, del rispettivo prezzo unitario realizzato - che non deve essere inferiore al prezzo minimo ne' difforme al prezzo fatturato - e di quello totale, nonche' gli estremi della bolla di accompagnamento della materia prima e del numero del contratto. E' fatto obbligo: - al titolare dell'industria, o persona dallo stesso delegata, di accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La stessa deve essere altresi' avvertita verbalmente delle responsabilita', anche penali, che gliene deriverebbero in caso di sussistenza di difformita' tra il peso effettivo e quello indicato nella bolletta; - al produttore di conservare copia della bolletta per un periodo non inferiore a cinque anni. Copia della bolletta dove essere trasmessa, a cura del trasformatore, alle unioni e se del caso, alle cooperative di produttori nonche' agli organismi nazionali di rappresentanza di appartenenza del trasformatore. Parametri Le seguenti tabelle indicano i parametri sulla rispondenza tra materia prima impiegata e prodotto trasformato ottenuto nonche' i parametri sulla rispondenza tra entita' della produzione conseguita, in rapporto alla qualita' ed alla potenzialita' degli impianti, ai consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano d'opera impiegata: Succo naturale Essenza prima spremitura % gr/q.le - - 1) Resa materia prima: Arance. . . . . . . . . . . . . . . 30 - 40 fino a 250 Limoni. . . . . . . . . . . . . . . 20 - 30 200 - 530 Mandarini . . . . . . . . . . . . . 22,5 - 30 150 - 400 Clementine. . . . . . . . . . . . . 22,5 - 30 50 - 150 Satsumas. . . . . . . . . . . . . . 22,5 - 30 50 - 150 2) Estrattori di succo: Portata massima unita', espressa in tonn. di frutta: Taglia - birillatrice (media). . . . . . . . fino a 1,2 tonn/h Taglia - birillatrice (grande) . . . . . . . " 2 " Estrattore continuo (piccolo). . . . . . . . " 12 " Estrattore continuo (medio). . . . . . . . . " 18 " Estrattore continuo (grande) . . . . . . . . " 25 " Estrattore FMC . . . . . . . . . . . . . . . " 3 " Torchi per mandarini . . . . . . . . . . . . " 8 " 3) Energia elettrica (consumi): a) per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 3 tonn. di succo naturale) = 40 Kwh con pastorizzatore, 25 Kwh senza pastorizzatore, 12 Kwh solo estrazione di succo naturale (senza estrazione di essenza); b) per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora (circa 0,5 tonn. succo concentrato 60 Brix) = 75 Kwh. 4) Gasolio (consumi): Per tonn. di succo concentrato: Succo arancia, mandarino, clementina, Succo limone satsuma Apparecchiatura 40 Brix 60 Brix - - - Semplice effetto. . . . . . . . . kg 360 kg 435 Semplice (con termocompressione). " 220 " 285 Doppio effetto. . . . . . . . . . " 165 " 210 Triplo effetto. . . . . . . . . . " 120 " 150 Piu' effetti. . . . . . . . . . . " 102 " 127 5) Numero addetti: a) valutabile da un minimo di tre unita' per turno di lavorazione (otto ore) e per linea di trasformazione prima estrazione succo ed essenze; b) valutabile da un minimo di cinque unita', sempre per turno lavorativo, quando la lavorazione comprende anche la linea di trattamento del succo, fino alla concentrazione. PROCEDURE Presentazione della domanda di compensazione finanziaria Le domande relative alla concessione della compensazione finanziaria devono essere presentate dal trasformatore sia singolo che associato nel caso della trasformazione dei limoni e dai produttori o dalle organizzazioni dei produttori nel caso di consegne di arance, mandarini e clementine nei modi e nei termini previsti dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento CE n. 3338/93. Le domande devono essere inviate direttamente all'AIMA. Le domande di compensazione finanziaria devono, altresi', essere corredate: a) della certificazione della regione in ordine alle risultanze delle verifiche e dei controlli previsti dalla presente circolare; b) della certificazione della regione competente per territorio dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo o per le arance, i mandarini e le clementine del prezzo netto industriale da parte dell'industria. Nel caso di mancato pagamento al produttore dell'importo a carico dell'industria per le arance, i mandarini e le clementine, il certificato rilasciato dalla regione deve precisare che il produttore non e' stato pagato dal trasformatore; c) dell'attestato delle regioni competenti per territorio sulle congruita' previste dalla presente circolare; d) della documentazione necessaria al rilascio della certificazione di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490. Se trattasi di trasformatore associato le domande devono: a) contenere i seguenti dati: - le indicazioni innanzi specificate; - la denominazione e sede sociale. b) essere corredate di: - atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della cooperativa; - certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; - elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di trasformazione; - copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato dall'assemblea, nel quale sono state rigorosamente esposte le quantita' globali distinte per prodotto ed il prezzo attribuito e gia' corrisposto per le stesse o di quello accreditato ai singoli soci conferitori; - attestazione delle regioni comprovante l'avvenuto pagamento del prezzo minimo o del prezzo netto industriale, qualora il pagamento sia stato effettuato a mezzo bonifico bancario; - attestato delle regioni sulla congruita' di cui al capitolo "Organismo di controllo"; - documentazione necessaria al rilascio della certificazione di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490. Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la domanda, entro i termini voluti dalla specifica regolamentazione comunitaria, del bilancio consuntivo, e' consentita, in sostituzione, la presentazione di una copia con autentica notarile di bilancio provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che, all'uopo, deve contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze aziendali peculiari dei bilanci consuntivi. Le domande di compensazione finanziaria come sopra disciplinate, devono essere corredate di una certificazione della regione che attesti: - che i quantitativi di agrumi freschi acquistati in virtu' dei contratti e trasformati nell'impresa corrispondono a quelli indicati nella domanda di compensazione finanziaria; - che i quantitativi indicati nella domanda di compensazione finanziaria corrispondono a quelli per i quali e' stato rilasciato l'attestato; - che i requisiti qualitativi prescritti sono stati rispettati. Le domande di compensazione devono essere integrate dalle relazioni redatte dagli organismi di cui al capitolo "Organismi di assistenza e rappresentanza". Il difetto di una delle indicazioni e della documentazione previste al capitolo "Procedure" comporta il rigetto della richiesta. Con le stesse modalita' previste per il trasformatore, relativamente alla trasformazione delle arance, dei mandarini e delle clementine, i produttori, sia singoli che associati, devono presentare domanda di richiesta di compensazione finanziaria con riferimento al trasformatore a cui hanno conferito il prodotto e suddividendo lo stesso per specie e quantitativi riferiti a singolo contratto. Dette domande devono contenere, oltre alle esatte generalita', denominazione e sede del produttore, le modalita' di pagamento richieste ed essere corredata della documentazione necessaria al rilascio della certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. E' consentito, altresi', alle unioni nazionali di produttori e alle associazioni nazionali di categoria industriale, previo accordo tra di loro, presentare una o piu' domande congiunte per conto dei propri iscritti, al fine di una piu' sollecita istruttoria da parte dell'ente erogatore. Riduzione eventuale della compensazione Per ciascuna impresa di trasformazione di agrumi la compensazione finanziaria e' concessa per la totalita' dei quantitativi acquistati nell'ambito dei contratti di trasformazione, a condizione che l'impresa abbia effettivamente trasformato la totalita' dei quantitativi acquistati. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la compensazione e' ridotta, salvo caso di forza maggiore, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente trasformati rispetto ai quantitativi totali acquistati, fatto salvo il disposto del paragrafo 7 dell'art. 16 del regolamento CE n. 3338/93. Nuovi trasformatori I nuovi trasformatori che intendono beneficiare del regime di compensazione finanziaria devono far pervenire apposita domanda a questo Ministero - D.G. delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, e per conoscenza alle regioni competenti territorialmente, entro il: - 16 agosto per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas; - 16 ottobre per i limoni invernali; - 16 aprile per i limoni estivi, di ogni anno precedente la campagna di trasformazione. La domanda deve essere corredata di: - planimetria dello stabilimento con la dislocazione dell'impianto; - relazione tecnica, specificando la capacita' lavorativa; - documenti giustificativi del titolo di provenienza dello stabilimento e degli impianti; - garanzie finanziarie; - atto costitutivo e statuto della societa'; - certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato; - certificato di vigenza; - certificato sanitario. La predetta documentazione deve essere inviata in originale o in copia conforme. Non vengono prese in considerazione domande incomplete. Le nuove aziende devono presentare le caratteristiche minime indispensabili previste dalla presente circolare e disporre di macchinari e strutture efficienti, funzionanti al momento del sopralluogo, con capacita' di trasformazione ed idonee garanzie di solidita' finanaziaria tali da consentire la continuita' nel tempo dell'attivita' di trasformazione. Inoltre, le imprese devono sottostare a tutte le disposizioni di cui alle leggi 9 novembre 1988, n. 475, e 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche e integrazioni. Dichiarazione di trasformazione Le industrie nel corso della campagna di trasformazione devono comunicare con cadenza mensile (da intendersi dal 1 al 30/31 di ogni mese), le quantita' di agrumi lavorate nonche' i quantitativi di succo ottenuti, i quantitativi di succo acquistati o venduti con l'indicazione dei fornitori o degli acquirenti e le relative giacenze; le stesse devono, inoltre, comunicare al termine delle operazioni di trasformazione le medesime informazioni riferite all'intera campagna. I produttori e le organizzazioni dei produttori devono altresi' comunicare con cadenza mensile i quantitativi di materia prima consegnata precisando la specie, la quantita' e le industrie destinatarie; detta comunicazione deve inoltre riportare gli estremi del contratto a cui fa riferimento il prodotto conferito. Tali comunicazioni devono essere inviate a questo Ministero - D.G. delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, alle regioni competenti per territorio, alle associazioni nazionali di categoria e alle associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo. Le suddette comunicazioni devono essere riferite al prodotto fresco acquistato in base alla contrattazione effettuata. La mancata o erronea comunicazione delle suddette informazioni determinera' l'addebito alle industrie o ai produttori e alle organizzazioni dei produttori interessati delle spese sostenute dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'ottenimento delle informazioni presso le stesse industrie o presso i medesimi produttori od organizzazioni di produttori. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste rispettivamente dall'art. 3 del regolamento CE n. 3119/93 del Consiglio e dall'art. 2 del regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, provvedera' l'AIMA. Sospensione cautelativa In applicazione del paragrafo 5 dell'art. 16 del regolamento CE n. 3338/93 l'AIMA sospende cautelativamente i pagamenti o il pagamento della compensazione finanziaria per i quali sono state riscontrate irregolarita' nel corso dei procedimenti di controllo disciplinati dalla presente circolare. La circolare 26 ottobre 1994, n. 6, e successiva modifica e' annullata. La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro: LUCHETTI Registrata alla Corte dei conti il 16 gennaio 1996 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 19