Al Ministero delle finanze
All'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo -
AIMA
Alla regione Sicilia
Alla regione Calabria
Alla regione Campania
Alla regione Puglia
Alla regione Basilicata
Alla regione Lombardia
Alla regione Lazio
All'UNAPROA
All'UIAPOA
All'UNACOA
All'ANICAV
All'ASSITRAPA
All'AIIPA
All'ANITAO
Al CITRAG
Alla Confcooperative
Alla Lega delle cooperative
All'AGCI
All'UNCI
All'UGC
Alla Confagricoltura
Alla Coldiretti
Alla CIA
Al Copagri
Al Comando generale della guardia
di finanza
Al Comando generale dei carabinieri
All'Ispettorato centrale
repressioni frodi
Al Comando carabinieri tutela norme
comunitarie e agroalimentari
Il regolamento CE n. 3338/93 della Commissione del 3 dicembre 1993
stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento CE n. 3119/93
e CEE n. 1035/77 del Consiglio, riguardo alle misure intese a
promuovere la trasformazione di taluni agrumi e la
commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni.
Tenuto conto che i regolamenti CE numeri 1543/95 e 2615/95
stabiliscono norme per la trasformazione delle arance, dei mandarini
e delle clementine in deroga alle disposizioni dei regolamenti CE
numeri 3119/93 e 3338/93, per la campagna 1995/96, e che in base alle
suddette deroghe si stabilisce che per la trasformazione delle
arance, dei mandarini e delle clementine la compensazione
finanziaria, per la campagna 1995/96, viene versata direttamente ai
produttori, principio questo esplicitamente accettato da tutte le
organizzazioni di rappresentanza dei produttori e delle industrie,
nel corso della riunione del 12 settembre 1995, si ritiene necessario
emettere la presente circolare per una migliore applicazione della
normativa sopra detta:
NORME GENERALI
Condizioni per la trasformazione
Al fine dell'ottenimento dei benefici previsti dalla normativa
comunitaria e' necessario che le industrie di trasformazione oltre ai
locali e macchinari idonei per la produzione di succhi devono, in
relazione alla tipologia prodotto, possedere:
- impianti per la produzione dei succhi naturali bevibili, oltre
alle normali linee di estrazione. Detti impianti devono essere
costituiti da macchinari atti alla refrigerazione, alla
friconservazione del succo e, comunque, devono essere presenti tutte
le tecnologie atte a produrre succhi naturali bevibili;
- impianti per la produzione dei succhi destinati alla
concentrazione. Detti impianti devono essere costituiti da macchinari
che consentano la produzione di succhi concentrati quali il
pastorizzatore e il concentratore. Devono comunque essere presenti le
celle frigorifere e macchinari che consentano la surgelazione del
prodotto ottenuto.
Le imprese che per motivazioni commerciali consegnano il succo
ottenuto immediatamente ad altre industrie che provvedono alla
concentrazione del prodotto, sono escluse dall'obbligo della
dotazione dei macchinari inerenti alla pastorizzazione, alla
concentrazione ed alla frigoconservazione del succo.
Analogamente le imprese di trasformazione che producono succo
naturale bevibile, che per motivazioni commerciali consegnano ad
altre industrie il succo prodotto, sono escluse dall'obbligo della
dotazione degli impianti di refrigerazione e frigoconservazione del
succo.
Per entrambe le tipologie di imprese sopra riportate la valutazione
relativa alle condizioni minime e' sostituita da un giudizio di
economicita' della trasformazione basato sui costi della materia
prima e della trasformazione confrontati con il prezzo di vendita del
succo di prima spremitura.
Inoltre, le industrie di trasformazione devono presentare le minime
caratteristiche tecniche ed economiche di seguito elencate:
- depuratore per il trattamento delle acque di scarico;
- bilico a funzionamento non automatico con stampante
elettronica;
- silos o vasche per la conservazione degli agrumi, idonei alla
piombatura;
- magazzini, attrezzature (per i silos contenenti succo deve
sussistere la possibilita', attraverso specifiche apparecchiature di
misurazione, di poter constatare il quantitativo di prodotto in essi
contenuto);
- capacita' finanziaria idonea a garantire il pagamento del
prodotto nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina comunitaria e
dalla presente circolare;
- efficienti strutture contabili amministrative per rispondere,
tra l'altro, alle esigenze di controllo sul prodotto fresco
contrattato ed entrato in azienda e, in riscontro, sul prodotto
trasformato.
CONTROLLI
Organismi di controllo
L'organismo designato per l'esecuzione dei controlli, di cui al
regolamento CE n. 3338/93, e' la regione competente per territorio o
altro ente da questa delegato per verificare:
- i requisiti minimi delle industrie di trasformazione;
- le quantita' contrattate ed i tempi utili di contrattazione ivi
compresi quelli delle clausole aggiuntive previste dal regolamento CE
e le quantita' conferite all'industria;
- lo status di produttore agricolo;
- l'effettiva quantita' consegnata e le operazioni di consegna,
nonche' l'avvenuta trasformazione delle quantita' di prodotto fresco
conferito alle industrie di trasformazione, al netto degli eventuali
scarti;
- la rispondenza tra entita' della produzione conseguita e mano
d'opera impiegata nelle imprese al fine di verificare l'effettiva
trasformazione secondo le tabelle di cui al capitolo "Parametri".
Le regioni competenti per territorio accertano e certificano per
ciascuna impresa il possesso dei requisiti di cui al primo trattino,
entro il 1 giugno di ogni anno per i limoni ed entro il 1 ottobre per
arance, clementine e mandarini oppure entro il 1 dicembre, per i
limoni, nel caso in cui la certificazione non sia stata rilasciata
entro la prima scadenza.
Tuttavia per la campagna 1995/96, considerati i tempi per la
formalizzazione del provvedimento, occorre derogare dalle predette
scadenze per consentire i sopradetti adempimenti entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente circolare.
Gli stessi organismi controllano e certificano l'avvenuto pagamento
del prezzo minimo e/o della differenza tra il prezzo minimo e la
compensazione finanziaria, di seguito denominato "prezzo netto
industriale" da parte:
a) delle industrie di trasformazione alle associazioni di
produttori;
b) delle associazioni dei produttori ai singoli produttori
conferenti;
c) dell'industria alle cooperative o ai singoli produttori che
non appartengono ad alcuna associazione di produttori.
Le autorita' regionali effettuano, inoltre, per ciascuna campagna
di commercializzazione controlli presso le imprese di trasformazione
secondo le disposizioni dell'art. 16 del regolamento CE n. 3338/93.
Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di
seguito per brevita' denominato Ministero, si riserva la facolta' di
effettuare controlli in qualsiasi momento li ritenga opportuni, anche
tramite l'Ispettorato repressione frodi o altri enti.
Organismi di assistenza e rappresentanza
Gli organismi di assistenza e rappresentanza sono:
a) le Unioni nazionali delle associazioni di produttori agricoli
legalmente costituite e riconosciute, di seguito per brevita'
denominate unioni come sotto specificate:
- Unione nazionale delle associazioni di produttori
ortofrutticoli ed agrumari - UNAPROA;
- Unione nazionale delle associazioni di produttori
ortofrutticoli ed agrumari - UIAPOA;
- Unione nazionale delle associazioni di coltivatori
ortofrutticoli ed agrumari - UNACOA.
Le sopradette Unioni nell'interesse degli associati relazionano
l'avvenuto pagamento agli agricoltori conferenti del prezzo minimo
e/o della differenza tra il prezzo minimo e la compensazione
finanziaria, di seguito denominato "prezzo netto industriale" da
parte:
- delle industrie di trasformazione alle associazioni di
produttori;
- delle associazioni dei produttori ai singoli produttori
conferenti;
- dell'industria alle cooperative o ai singoli produttori che non
appartengono ad alcuna associazione di produttori;
b) le associazioni nazionali di categoria sotto elencate
rappresentanti le industrie di trasformazione:
- Associazione italiana trasformatori prodotti agricoli -
ASSITRAPA;
- Associazione nazionale degli industriali delle conserve
alimentari - ANICAV;
- Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA;
- Associazione nazionale industrie trasformazioni agrumi e
ortofrutticoli - ANITAO.
Le sopradette associazioni nell'interesse degli associati
relazionano la rispondenza tra entita' della produzione conseguita e
prodotto fresco ottenuto secondo le tabelle di cui al successivo
capitolo "Parametri";
c) le associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza del
movimento cooperativo, legalmente riconosciute. Dette associazioni
nell'interesse degli associati possono acquisire ogni utile elemento
per conoscere la rispondenza tra entita' della produzione conseguita
e mano d'opera impiegata nelle imprese cooperative di produzione
secondo le tabelle di cui al capitolo "Parametri".
Le organizzazioni di cui ai punti b) e c), nell'interesse degli
associati possono rilevare i prezzi di vendita dei prodotti finiti
ottenuti (allegato 1) dalle imprese di trasformazione, ponendoli in
relazione ai costi di produzione delle aziende medesime.
ADEMPIMENTI A CARICO DEI TRASFORMATORI
Contratti di trasformazione
I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei modi e nei
termini previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento CE n.
3338/93 e devono riportare le quantita' di materia prima che
l'industria intende effettivamente trasformare nel corso della
campagna ed i quantitativi che il produttore e' in grado di fornire,
tenendo conto anche degli obiettivi di trasformazione stabiliti da
eventuali accordi interprofessionali.
Il contratto di trasformazione puo' avere la forma di un impegno di
conferimento tra uno o piu' produttori da una parte e la loro
associazione o unione riconosciuta che agisce in qualita' di
trasformatore dall'altra. Nel caso di contratto stipulato fra una
cooperativa o un singolo produttore con una industria di
trasformazione, occorre che quest'ultima si assicuri della capacita'
dell'altro contraente a stipulare contratto al di fuori
dell'associazione dei produttori o della cooperativa. In tale
eventualita' la cooperativa od il singolo contraente devono
dichiarare, sotto la propria responsabilita', pena la nullita' del
contratto, la non appartenenza ad alcuna organizzazione di
produttori. Copia della citata dichiarazione deve essere allegata al
contratto.
Inoltre, per i contratti relativi alle arance, ai mandarini e alle
clementine il trasformatore, al momento della stipula del contratto,
costituisce, presso la regione, una cauzione, sotto forma di
fideiussione, pari all'importo da pagare al produttore maggiorato del
10%. Tale cauzione, a favore del produttore con il quale e' stato
stipulato il contratto, e' destinata ad assicurare il pagamento del
prezzo netto industriale a carico dell'industria. L'importo della
cauzione dovra' essere adattato in funzione delle eventuali clausole
contrattuali aggiuntive stipulate in un secondo momento.
Per la campagna 1995/96, considerati i tempi necessari per la
pubblicazione della presente circolare ministeriale, i contraenti
potranno allegare ai contratti la richiesta di fideiussione che
verra' formalizzata in tempi successivi e comunque entro ventuno
giorni dalla data di stipula.
Nel contratto, oltre ai dati indicati nella regolamentazione
comunitaria, devono figurare:
- l'ubicazione e le superfici investite ad agrumeti distinte per
specie e relativi dati catastali atti ad individuare le superfici
stesse;
- l'elenco dei soci, ove trattasi di societa' cooperativa, con a
fianco le specificazioni delle superfici agrumetate ed i relativi
dati catastali atti ad individuare le superfici stesse.
Al fine di consentire alle autorita' regionali competenti adeguati
controlli sull'ubicazione ed entita' della produzione agrumicola, le
associazioni di produttori e le cooperative agricole di produzione
e/o di trasformazione che hanno stipulato direttamente contratti e/o
impegni di conferimento, devono far pervenire, prima dell'inizio di
ogni singola campagna di trasformazione alla regione competente per
territorio catastini dei soci eventualmente anche su supporto
magnetico, sulla base delle specifiche tecniche elaborate
dall'Italsiel sul progetto anagrafe soci.
Inoltre le stesse associazioni e cooperative devono avere a
disposizione, per ogni eventuale controllo sull'ubicazione delle
produzioni da parte delle autorita' competenti, le mappe catastali
relative al territorio di operativita'.
Le imprese di trasformazione, le cooperative di produzione e
trasformazione e le associazioni di autotrasformazione devono far
pervenire a questo Ministero - D.G. delle politiche comunitarie e
internazionali - Divisione V, all'AIMA, alle regioni competenti per
territorio, alle unioni delle associazioni di produttori
ortofrutticoli, alle associazioni industriali e associazioni
cooperative, copia di ciascun contratto, ovvero di impegno di
conferimento e delle eventuali clausole aggiuntive, intervenuti tra
il trasformatore ed il produttore, singolo o associato, il tutto
corredato di copia autenticata delle cauzioni ove richieste. Per
poter fruire della compensazione finanziaria CE le copie dei
contratti devono pervenire, alle citate amministrazioni ed ai citati
enti, secondo i termini stabiliti dall'art. 8 del regolamento CE n.
3338/93.
Modalita' di pagamento della materia prima
Il pagamento della materia prima deve essere effettuato a mezzo
bonifico bancario nel rispetto del prezzo minimo e sulla base della
bolletta di entrata nell'impresa di trasformazione nel caso della
trasformazione dei limoni, e nel rispetto del prezzo netto
industriale e sulla base della bolletta di entrata nell'impresa di
trasformazione nel caso della trasformazione delle arance, dei
mandarini e delle clementine. Tali pagamenti devono essere
effettuati:
a) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni
di produttori le quali, a loro volta, pagano direttamente, con la
stessa modalita', i singoli produttori conferenti soci della medesima
associazione;
b) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle cooperative di
produzione le quali, a loro volta, pagano con la stessa modalita' i
singoli produttori conferenti;
c) dalle imprese di trasformazione ai singoli produttori
conferenti, con la stessa modalita'.
Nel caso di associazioni di autotrasformazione e di cooperative di
produzione e trasformazione il prezzo minimo per i limoni ed il
prezzo netto industriale per le arance, i mandarini e le clementine,
in base alle disposizioni del regolamento CE n. 2704/94 che ha
modificato il regolamento CE n. 3338/93, potra' essere accreditato in
bilancio.
Il trasformatore deve curare che da parte dell'istituto bancario
presso il quale intrattiene o intende intrattenere rapporti
finanziari, siano inviati alle regioni ed alle Unioni l'elenco dei
pagamenti effettuati; ugualmente le associazioni di produttori e le
cooperative curano che l'istituto bancario presso il quale
intrattengono o intendono intrattenere rapporti finanziari, trasmetta
alle regioni ed alle Unioni un elenco dei pagamenti effettuati ai
soci.
Le associazioni e le cooperative di produzione e/o di
trasformazione i cui soci non siano stati pagati per l'intero importo
con le modalita' stabilite, non possono piu' accedere nelle campagne
successive alla contrattazione e/o alla trasformazione secondo le
modalita' previste dalla regolamentazione comunitaria.
Gli importi che le industrie pagano ai produttori, siano essi
singoli o associati, per il prodotto conferito in esecuzione di
contratti, devono essere rendicontati dal legale rappresentante della
stessa industria all'AIMA ed alle regioni competenti per territorio.
A tal fine le associazioni di produttori conferenti la materia
prima alle imprese private, entro il termine di trenta giorni dalla
data di accredito, devono provvedere a ripartire direttamente agli
associati le somme introitate dalle industrie di trasformazione sulla
base della documentazione di conferimento con l'eventuale saldo a
fine campagna.
Parimenti le cooperative di trasformazione e le associazioni che
trasformano il prodotto dei soci devono effettuare i pagamenti agli
associati a mezzo bonifico bancario. Eventuali servizi resi dalle
associazioni di produttori e dalle cooperative ai propri soci non
possono essere regolati nell'ambito del pagamento della materia prima
conferita, ma da partite contabili separate.
Per le arance, i mandarini e le clementine la compensazione
finanziaria, per tutti i conferimenti puo' essere versata
direttamente dall'AIMA alle Unioni delle associazioni dei produttori,
sulla base degli elenchi di conferimento inviati all'AIMA ed alle
predette Unioni. Le stesse Unioni provvedono a loro volta a pagare i
singoli produttori a mezzo bonifico bancario.
Il pagamento del prezzo minimo per i limoni o della differenza tra
il prezzo minimo e la compensazione finanziaria ai soci delle
cooperative di trasformazione o delle associazioni di
autotrasformazione potra' altresi' avvenire in conformita' a quanto
previsto dal regolamento CE n. 2704/94 del 7 novembre 1994 nonche'
delle note MIRAAF n. E-886 del 16 agosto 1995 ed E-969 del 14
settembre 1995.
Controlli della trasformazione
Le regioni, ciascuna nell'ambito del proprio territorio, effettuano
controlli, assicurando la partecipazione di almeno un funzionario
tecnico idoneo a compiere verifiche, con particolare riguardo al
rispetto della normativa vigente sulla qualita' del prodotto
destinato alla trasformazione.
Alle operazioni di controllo effettuate presso le industrie di
trasformazione partecipa almeno un militare della Guardia di finanza,
con il compito di verificare il peso della materia prima consegnata.
E' comunque vietata la possibilita' per i funzionari di controllare
piu' industrie nella stessa giornata. Alle regioni compete l'onere di
assicurare comunque la continuita' del controllo alle imprese anche
con la nomina di funzionari supplenti, garantendo la trasformazione
con piu' turni lavorativi nella stessa giornata. E' fatto obbligo
alle regioni stabilire la necessaria rotazione degli addetti ai
controlli.
Il controllo per ciascuna delle partite consegnate all'industria,
per le quali sono rilasciate relative bollette di entrata, verte
sulla determinazione del peso, della qualita' della materia prima, e
sulla verifica dell'effettiva avvenuta trasformazione del prodotto
presso l'industria. Le bollette di entrata dovranno essere restituite
in doppia copia al produttore o all'organizzazione dei produttori per
la firma che dovra' essere preceduta dai riferimenti del contratto ai
quali le quantita' si riferiscono. Inoltre, nella parte posteriore
della bolletta vi dovra' essere manoscritta la dizione "per accordo".
Uno degli esemplari della bolletta, cosi' completata, sara'
immediamente rinviata ai controllori. Le bollette di entrata devono
essere vidimate per la conformita' dai controllori presenti.
Al termine della lavorazione giornaliera il gruppo di accertamento
constata l'avvenuta trasformazione e compila una distinta riportante
i quantitativi effettivamente trasformati nella giornata, in
relazione alle verifiche effettuate per ciascuna partita ed alle
relative bollette di entrata; la distinta sara' sottoscritta da tutti
i componenti del gruppo di accertamento. I controlli non devono
limitare in alcun modo l'attivita' di trasformazione delle imprese.
I funzionari regionali delegati all'esercizio dei controlli nella
qualita' di pubblici ufficiali estendono le proprie valutazioni ad
ogni fatto o situazione di cui dovessero venire a conoscenza.
Le regioni, rilevate le eventuali irregolarita' emerse nel corso
delle verifiche, richiedono all'AIMA la sospensione della
corresponsione delle compensazioni finanziarie dandone immediata
comunicazione anche a questo Ministero - Direzione generale delle
politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, nonche' ai fini
della eventuale irrogazione delle sanzioni, previste in materia di
indebita percezione di aiuti comunitari, all'Ispettorato centrale
repressione frodi al quale compete in particolare l'applicazione del
paragrafo 7 dell'art. 16 del regolamento CE n. 3338/93.
Programmi di lavorazione
Per una piu' efficace articolazione dei controlli prescritti le
industrie di trasformazione interessate, sia singole che associate,
sulla base dei contratti stipulati e delle potenzialita' giornaliere
di trasformazione, redigono programmi di massima del lavoro
stagionale, trasmettendoli alle regioni competenti territorialmente,
ai comandi regionali della Guardia di finanza competente per
territorio, ed all'Ispettorato centrale repressione frodi nei tempi
utili appresso indicati:
- per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas entro il
31 ottobre;
- per i limoni, entro il 10 aprile o entro il 10 settembre per le
quantita' che devono essere ricevute in azienda, rispettivamente nei
periodi dal 1 giugno al 30 novembre e dal 1 dicembre al 31 maggio.
Successivamente alle predette date le regioni e la Guardia di
finanza provvedono alla designazione dei funzionari, che opereranno i
prescritti controlli presso le industrie.
Le stesse industrie, per ogni campagna di trasformazione,
comunicano a questo Ministero - D.G. delle politiche comunitarie e
internazionali - Divisione V, ed alle regioni competenti per
territorio, la settimana in cui avra' inizio la trasformazione.
La comunicazione deve pervenire agli uffici sopra indicati al piu'
tardi cinque giorni lavorativi prima dell'inizio della
trasformazione.
Gli eventuali ritardi sono esaminati alla luce delle disposizioni
poste al punto 2 dell'art. 4 del regolamento CE n. 3338/93.
Gestione delle attivita' industriali
Al fine di garantire una trasparente gestione delle attivita' di
trasformazione industriale in caso di trasferimenti, di subentri e di
riprese dell'attivita' di trasformazione, le imprese interessate
devono far pervenire le domande di autorizzazione almeno
quarantacinque giorni prima dell'inizio della campagna del prodotto
oggetto della richiesta, a questo Ministero - D.G. delle politiche
comunitarie e internazionali - Divisione V, ed alle regioni
competenti per territorio. Il Ministero provvede alle verifiche ed ai
controlli cosi' come previsto per i nuovi trasformatori, in concerto
con le regioni competenti ed altri enti.
Le anzidette comunicazioni devono essere corredate di copia degli
atti relativi al trasferimento o al subentro o alla ripresa
dell'attivita' dell'azienda, nonche' dei documenti richiesti per i
nuovi trasformatori come di seguito indicato nello specifico
paragrafo.
Tutta la predetta documentazione deve essere inviata in originale o
copia conforme. Le domande di autorizzazione non corredate dei
prescritti documenti non saranno prese in considerazione.
DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI CONTROLLO
Compiti delle regioni
Alle regioni, oltre ai controlli sistematici summenzionati presso
le industrie, nel corso della campagna di trasformazione, e'
demandato il compito di effettuare verifiche casuali e periodiche
presso i produttori agricoli e le imprese di trasformazione, anche
con l'intervento della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri
e dell'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo programmi
concordati con i rispettivi comandi. Tali controlli sono orientati
sulla verifica della produzione agricola, sulla qualita' e sulla
commercializzazione del prodotto finito.
Per ciascuna campagna di commercializzazione dei prodotti derivati,
le medesime regioni, presso le industrie di trasformazione,
controllano i registri, le fatture emesse e le scorte di prodotto
finito giacenti, secondo le modalita' espresse dall'art. 16 del
regolamento CE n. 3338/93.
Inoltre, tenendo conto delle verifiche dirette e delle risultanze
degli eventuali controlli degli organi di polizia giudiziaria e delle
relazioni degli organismi di assistenza e rappresentanza, le regioni
provvedono a rilasciare, nel caso di regolare svolgimento delle
operazioni, un certificato dal quale risulti:
- la regolarita' della contrattazione ed il relativo rispetto dei
tempi stabiliti in base alle esigenze del trasformatore, tenuto conto
dei periodi di trasformazione di cui al regolamento CE n. 3338/93;
- le quantita' globali di agrumi freschi acquistati dal
trasformatore ed entrate nella sua impresa, tenuto conto dei vari
periodi di trasformazione di cui al sopracitato regolamento CE;
- la verifica dell'effettiva trasformazione di tutte le
quantita', se del caso suddivisa per singolo periodo;
- la regolare tenuta dei registri di carico e scarico;
- il possesso da parte dell'impresa industriale dei requisiti
minimi indicati precedentemente.
Le regioni, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto di
contratti di trasformazione o l'avvenuto accredito in bilancio, nel
caso di impegni di conferimento, al prezzo minimo e/o del prezzo
netto industriale stabilito da regolamenti CE trasmettono, nel caso
della trasformazione dei limoni, al trasformatore e nel caso della
trasformazione delle arance, dei mandarini e delle clementine al
produttore o all'organizzazione dei produttori, entro trenta giorni
dalla documentata notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione
in tal senso.
Le regioni, in caso di mancato pagamento da parte dell'industria
dell'importo di sua spettanza, trasmette ai produttori o alle
organizzazioni dei produttori che hanno conferito arance, mandarini e
clementine, una dichiarazione nella quale si precisa che l'impresa di
trasformazione non ha pagato il prezzo netto a suo carico.
Le regioni, accertata per ciascuna impresa ovvero per ciascuna
cooperativa di produzione e trasformazione la rispondenza tra
prodotto trasformato e prodotto fresco in rapporto alla qualita' ed
alla potenzialita' dell'impianto, ai consumi di energia elettrica,
olio combustibile, metano e manodopera impiegata, certificano la
congruita'.
Le stesse verificano in corso di campagna i prezzi di vendita dei
prodotti finiti ottenuti sulla scorta dei documenti giustificativi
dell'impresa e rilasciano al termine delle operazioni di
commercializzazione apposita attestazione di rispondenza economica.
Tuttavia, per la sola campagna 1995-96 tale verifica verra'
effettuata sui contratti di vendita stipulati in previsione delle
produzioni da ottenere.
Qualora i suddetti contratti non siano disponibili ad inizio di
campagna, il trasformatore trasmettera' con cadenza mensile alle
regioni competenti i nominativi degli acquirenti dei prodotti finiti
ottenuti e i relativi prezzi di vendita, al fine di consentire il
previsto controllo.
Se al termine degli accertamenti dovessero venire meno per
un'impresa i presupposti di economicita', di cui all'ultimo trattino
del capitolo "Controlli", le regioni competenti sospendono
l'attivita' in regime di trasformazione agevolata, comunicando tale
decisione al Ministero e all'AIMA.
Per il rilascio delle certificazioni di cui alla presente circolare
le regioni possono avvalersi delle relazioni effettuate dagli
organismi di assistenza e di rappresentanza, come indicato nel
precedente capitolo "Organismi di assistenza e di rappresentanza".
ATTI, CERTIFICAZIONI E PARAMETRI DI PRODUZIONE
Registro di carico e scarico
I trasformatori, sia singoli che associati, nell'indicare sul
registro di carico e scarico i quantitativi di succo ottenuti da
ciascun prodotto con il grado di concentrazione espresso in gradi
Brix, ai sensi dell'art. 14 del regolamento CE n. 3338/93, devono
distinguere il prodotto ottenuto dalla prima spremitura da quello
ottenuto da eventuali successive lavorazioni. Le rese ottenute da
queste ultime lavorazioni non devono essere considerate ai fini della
rispondenza alla scala di concordanza di cui all'allegato del gia'
citato regolamento. Inoltre, i trasformatori nel medesimo registro
devono riportare gli acquisti e le vendite di succo comprese le
operazioni che saranno effettuate al termine dell'attivita' di
trasformazione.
I produttori e le organizzazioni dei produttori che consegnano
arance, mandarini e clementine all'industria di trasformazione
dovranno istituire un registro delle consegne dove siano indicati
giornalmente la specie, la quantita' e la destinazione della materia
prima consegnata, riportando contemporaneamente gli estremi della
bolla di accompagnamento della singola partita.
Bollette di entrata
Le bollette di entrata di cui al primo comma dell'art. 10 del
regolamento CE n. 3338/93 devono contenere le indicazioni del peso
netto e del peso lordo distinti per specie e qualita' di prodotto,
del rispettivo prezzo unitario realizzato - che non deve essere
inferiore al prezzo minimo ne' difforme al prezzo fatturato - e di
quello totale, nonche' gli estremi della bolla di accompagnamento
della materia prima e del numero del contratto.
E' fatto obbligo:
- al titolare dell'industria, o persona dallo stesso delegata, di
accertare che il peso sia stato controllato dalla controparte. La
stessa deve essere altresi' avvertita verbalmente delle
responsabilita', anche penali, che gliene deriverebbero in caso di
sussistenza di difformita' tra il peso effettivo e quello indicato
nella bolletta;
- al produttore di conservare copia della bolletta per un periodo
non inferiore a cinque anni. Copia della bolletta dove essere
trasmessa, a cura del trasformatore, alle unioni e se del caso, alle
cooperative di produttori nonche' agli organismi nazionali di
rappresentanza di appartenenza del trasformatore.
Parametri
Le seguenti tabelle indicano i parametri sulla rispondenza tra
materia prima impiegata e prodotto trasformato ottenuto nonche' i
parametri sulla rispondenza tra entita' della produzione conseguita,
in rapporto alla qualita' ed alla potenzialita' degli impianti, ai
consumi di energia elettrica, olio combustibile, metano e mano
d'opera impiegata:
Succo naturale Essenza
prima spremitura % gr/q.le
- -
1) Resa materia prima:
Arance. . . . . . . . . . . . . . . 30 - 40 fino a 250
Limoni. . . . . . . . . . . . . . . 20 - 30 200 - 530
Mandarini . . . . . . . . . . . . . 22,5 - 30 150 - 400
Clementine. . . . . . . . . . . . . 22,5 - 30 50 - 150
Satsumas. . . . . . . . . . . . . . 22,5 - 30 50 - 150
2) Estrattori di succo:
Portata massima unita', espressa in tonn. di frutta:
Taglia - birillatrice (media). . . . . . . . fino a 1,2 tonn/h
Taglia - birillatrice (grande) . . . . . . . " 2 "
Estrattore continuo (piccolo). . . . . . . . " 12 "
Estrattore continuo (medio). . . . . . . . . " 18 "
Estrattore continuo (grande) . . . . . . . . " 25 "
Estrattore FMC . . . . . . . . . . . . . . . " 3 "
Torchi per mandarini . . . . . . . . . . . . " 8 "
3) Energia elettrica (consumi):
a) per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora
(circa 3 tonn. di succo naturale) = 40 Kwh con pastorizzatore, 25 Kwh
senza pastorizzatore, 12 Kwh solo estrazione di succo naturale (senza
estrazione di essenza);
b) per una linea idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora
(circa 0,5 tonn. succo concentrato 60 Brix) = 75 Kwh.
4) Gasolio (consumi):
Per tonn. di succo concentrato:
Succo arancia,
mandarino,
clementina,
Succo limone satsuma
Apparecchiatura 40 Brix 60 Brix
- - -
Semplice effetto. . . . . . . . . kg 360 kg 435
Semplice (con termocompressione). " 220 " 285
Doppio effetto. . . . . . . . . . " 165 " 210
Triplo effetto. . . . . . . . . . " 120 " 150
Piu' effetti. . . . . . . . . . . " 102 " 127
5) Numero addetti:
a) valutabile da un minimo di tre unita' per turno di
lavorazione (otto ore) e per linea di trasformazione prima estrazione
succo ed essenze;
b) valutabile da un minimo di cinque unita', sempre per turno
lavorativo, quando la lavorazione comprende anche la linea di
trattamento del succo, fino alla concentrazione.
PROCEDURE
Presentazione della domanda di compensazione finanziaria
Le domande relative alla concessione della compensazione
finanziaria devono essere presentate dal trasformatore sia singolo
che associato nel caso della trasformazione dei limoni e dai
produttori o dalle organizzazioni dei produttori nel caso di consegne
di arance, mandarini e clementine nei modi e nei termini previsti
dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento CE n. 3338/93.
Le domande devono essere inviate direttamente all'AIMA.
Le domande di compensazione finanziaria devono, altresi', essere
corredate:
a) della certificazione della regione in ordine alle risultanze
delle verifiche e dei controlli previsti dalla presente circolare;
b) della certificazione della regione competente per territorio
dell'avvenuto pagamento del prezzo minimo o per le arance, i
mandarini e le clementine del prezzo netto industriale da parte
dell'industria. Nel caso di mancato pagamento al produttore
dell'importo a carico dell'industria per le arance, i mandarini e le
clementine, il certificato rilasciato dalla regione deve precisare
che il produttore non e' stato pagato dal trasformatore;
c) dell'attestato delle regioni competenti per territorio sulle
congruita' previste dalla presente circolare;
d) della documentazione necessaria al rilascio della
certificazione di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490.
Se trattasi di trasformatore associato le domande devono:
a) contenere i seguenti dati:
- le indicazioni innanzi specificate;
- la denominazione e sede sociale.
b) essere corredate di:
- atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di proroga della
cooperativa;
- certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle
cooperative;
- elenco dei soci conferenti il prodotto oggetto di
trasformazione;
- copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato
dall'assemblea, nel quale sono state rigorosamente esposte le
quantita' globali distinte per prodotto ed il prezzo attribuito e
gia' corrisposto per le stesse o di quello accreditato ai singoli
soci conferitori;
- attestazione delle regioni comprovante l'avvenuto pagamento
del prezzo minimo o del prezzo netto industriale, qualora il
pagamento sia stato effettuato a mezzo bonifico bancario;
- attestato delle regioni sulla congruita' di cui al capitolo
"Organismo di controllo";
- documentazione necessaria al rilascio della certificazione di
cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490.
Qualora le cooperative siano impossibilitate a corredare la
domanda, entro i termini voluti dalla specifica regolamentazione
comunitaria, del bilancio consuntivo, e' consentita, in sostituzione,
la presentazione di una copia con autentica notarile di bilancio
provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che, all'uopo,
deve contenere, alla data del bilancio provvisorio stesso, le
indicazioni prescritte nel presente articolo e le risultanze
aziendali peculiari dei bilanci consuntivi.
Le domande di compensazione finanziaria come sopra disciplinate,
devono essere corredate di una certificazione della regione che
attesti:
- che i quantitativi di agrumi freschi acquistati in virtu' dei
contratti e trasformati nell'impresa corrispondono a quelli indicati
nella domanda di compensazione finanziaria;
- che i quantitativi indicati nella domanda di compensazione
finanziaria corrispondono a quelli per i quali e' stato rilasciato
l'attestato;
- che i requisiti qualitativi prescritti sono stati rispettati.
Le domande di compensazione devono essere integrate dalle relazioni
redatte dagli organismi di cui al capitolo "Organismi di assistenza e
rappresentanza".
Il difetto di una delle indicazioni e della documentazione previste
al capitolo "Procedure" comporta il rigetto della richiesta.
Con le stesse modalita' previste per il trasformatore,
relativamente alla trasformazione delle arance, dei mandarini e delle
clementine, i produttori, sia singoli che associati, devono
presentare domanda di richiesta di compensazione finanziaria con
riferimento al trasformatore a cui hanno conferito il prodotto e
suddividendo lo stesso per specie e quantitativi riferiti a singolo
contratto.
Dette domande devono contenere, oltre alle esatte generalita',
denominazione e sede del produttore, le modalita' di pagamento
richieste ed essere corredata della documentazione necessaria al
rilascio della certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490.
E' consentito, altresi', alle unioni nazionali di produttori e alle
associazioni nazionali di categoria industriale, previo accordo tra
di loro, presentare una o piu' domande congiunte per conto dei propri
iscritti, al fine di una piu' sollecita istruttoria da parte
dell'ente erogatore.
Riduzione eventuale della compensazione
Per ciascuna impresa di trasformazione di agrumi la compensazione
finanziaria e' concessa per la totalita' dei quantitativi acquistati
nell'ambito dei contratti di trasformazione, a condizione che
l'impresa abbia effettivamente trasformato la totalita' dei
quantitativi acquistati.
Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la compensazione e'
ridotta, salvo caso di forza maggiore, proporzionalmente ai
quantitativi effettivamente trasformati rispetto ai quantitativi
totali acquistati, fatto salvo il disposto del paragrafo 7 dell'art.
16 del regolamento CE n. 3338/93.
Nuovi trasformatori
I nuovi trasformatori che intendono beneficiare del regime di
compensazione finanziaria devono far pervenire apposita domanda a
questo Ministero - D.G. delle politiche comunitarie e internazionali
- Divisione V, e per conoscenza alle regioni competenti
territorialmente, entro il:
- 16 agosto per le arance, i mandarini, le clementine e i
satsumas;
- 16 ottobre per i limoni invernali;
- 16 aprile per i limoni estivi,
di ogni anno precedente la campagna di trasformazione.
La domanda deve essere corredata di:
- planimetria dello stabilimento con la dislocazione
dell'impianto;
- relazione tecnica, specificando la capacita' lavorativa;
- documenti giustificativi del titolo di provenienza dello
stabilimento e degli impianti;
- garanzie finanziarie;
- atto costitutivo e statuto della societa';
- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria
ed artigianato;
- certificato di vigenza;
- certificato sanitario.
La predetta documentazione deve essere inviata in originale o in
copia conforme. Non vengono prese in considerazione domande
incomplete.
Le nuove aziende devono presentare le caratteristiche minime
indispensabili previste dalla presente circolare e disporre di
macchinari e strutture efficienti, funzionanti al momento del
sopralluogo, con capacita' di trasformazione ed idonee garanzie di
solidita' finanaziaria tali da consentire la continuita' nel tempo
dell'attivita' di trasformazione.
Inoltre, le imprese devono sottostare a tutte le disposizioni di
cui alle leggi 9 novembre 1988, n. 475, e 10 maggio 1976, n. 319, e
successive modifiche e integrazioni.
Dichiarazione di trasformazione
Le industrie nel corso della campagna di trasformazione devono
comunicare con cadenza mensile (da intendersi dal 1 al 30/31 di ogni
mese), le quantita' di agrumi lavorate nonche' i quantitativi di
succo ottenuti, i quantitativi di succo acquistati o venduti con
l'indicazione dei fornitori o degli acquirenti e le relative
giacenze; le stesse devono, inoltre, comunicare al termine delle
operazioni di trasformazione le medesime informazioni riferite
all'intera campagna.
I produttori e le organizzazioni dei produttori devono altresi'
comunicare con cadenza mensile i quantitativi di materia prima
consegnata precisando la specie, la quantita' e le industrie
destinatarie; detta comunicazione deve inoltre riportare gli estremi
del contratto a cui fa riferimento il prodotto conferito.
Tali comunicazioni devono essere inviate a questo Ministero - D.G.
delle politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, alle
regioni competenti per territorio, alle associazioni nazionali di
categoria e alle associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza
del movimento cooperativo.
Le suddette comunicazioni devono essere riferite al prodotto fresco
acquistato in base alla contrattazione effettuata.
La mancata o erronea comunicazione delle suddette informazioni
determinera' l'addebito alle industrie o ai produttori e alle
organizzazioni dei produttori interessati delle spese sostenute dal
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per
l'ottenimento delle informazioni presso le stesse industrie o presso
i medesimi produttori od organizzazioni di produttori.
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari
Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste
rispettivamente dall'art. 3 del regolamento CE n. 3119/93 del
Consiglio e dall'art. 2 del regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio
ed imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,
sezione garanzia, provvedera' l'AIMA.
Sospensione cautelativa
In applicazione del paragrafo 5 dell'art. 16 del regolamento CE n.
3338/93 l'AIMA sospende cautelativamente i pagamenti o il pagamento
della compensazione finanziaria per i quali sono state riscontrate
irregolarita' nel corso dei procedimenti di controllo disciplinati
dalla presente circolare.
La circolare 26 ottobre 1994, n. 6, e successiva modifica e'
annullata.
La presente circolare entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: LUCHETTI
Registrata alla Corte dei conti il 16 gennaio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 19