Al Ministero delle finanze
                                  All'Azienda  di   Stato   per   gli
                                  interventi  nel  mercato agricolo -
                                  AIMA
                                  Alla regione Sicilia
                                  Alla regione Calabria
                                  Alla regione Campania
                                  Alla regione Puglia
                                  Alla regione Basilicata
                                  Alla regione Lombardia
                                  Alla regione Lazio
                                  All'UNAPROA
                                  All'UIAPOA
                                  All'UNACOA
                                  All'ANICAV
                                  All'ASSITRAPA
                                  All'AIIPA
                                  All'ANITAO
                                  Al CITRAG
                                  Alla Confcooperative
                                  Alla Lega delle cooperative
                                  All'AGCI
                                  All'UNCI
                                  All'UGC
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla CIA
                                  Al Copagri
                                  Al Comando generale  della  guardia
                                  di finanza
                                  Al Comando generale dei carabinieri
                                  All'Ispettorato            centrale
                                  repressioni frodi
                                  Al Comando carabinieri tutela norme
                                  comunitarie e agroalimentari
  Il regolamento CE n. 3338/93 della Commissione del 3 dicembre  1993
stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento CE n. 3119/93
e  CEE  n.  1035/77  del  Consiglio,  riguardo  alle  misure intese a
promuovere   la   trasformazione    di    taluni    agrumi    e    la
commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni.
  Tenuto  conto  che  i  regolamenti  CE  numeri  1543/95  e  2615/95
stabiliscono norme per la trasformazione delle arance, dei  mandarini
e  delle  clementine  in  deroga alle disposizioni dei regolamenti CE
numeri 3119/93 e 3338/93, per la campagna 1995/96, e che in base alle
suddette deroghe  si  stabilisce  che  per  la  trasformazione  delle
arance,   dei   mandarini   e   delle   clementine  la  compensazione
finanziaria, per la campagna 1995/96, viene versata  direttamente  ai
produttori,  principio  questo  esplicitamente  accettato da tutte le
organizzazioni di rappresentanza dei produttori  e  delle  industrie,
nel corso della riunione del 12 settembre 1995, si ritiene necessario
emettere  la  presente  circolare per una migliore applicazione della
normativa sopra detta:
                           NORME GENERALI
                  Condizioni per la trasformazione
  Al  fine  dell'ottenimento  dei  benefici  previsti dalla normativa
comunitaria e' necessario che le industrie di trasformazione oltre ai
locali e macchinari idonei per la produzione  di  succhi  devono,  in
relazione alla tipologia prodotto, possedere:
    -  impianti per la produzione dei succhi naturali bevibili, oltre
alle normali  linee  di  estrazione.  Detti  impianti  devono  essere
costituiti    da    macchinari   atti   alla   refrigerazione,   alla
friconservazione del succo e, comunque, devono essere presenti  tutte
le tecnologie atte a produrre succhi naturali bevibili;
    -   impianti   per   la  produzione  dei  succhi  destinati  alla
concentrazione. Detti impianti devono essere costituiti da macchinari
che  consentano  la  produzione  di  succhi  concentrati   quali   il
pastorizzatore e il concentratore. Devono comunque essere presenti le
celle  frigorifere  e  macchinari  che consentano la surgelazione del
prodotto ottenuto.
  Le imprese che per  motivazioni  commerciali  consegnano  il  succo
ottenuto  immediatamente  ad  altre  industrie  che  provvedono  alla
concentrazione  del  prodotto,  sono   escluse   dall'obbligo   della
dotazione   dei   macchinari   inerenti  alla  pastorizzazione,  alla
concentrazione ed alla frigoconservazione del succo.
  Analogamente le  imprese  di  trasformazione  che  producono  succo
naturale  bevibile,  che  per  motivazioni  commerciali consegnano ad
altre industrie il succo prodotto, sono  escluse  dall'obbligo  della
dotazione  degli  impianti di refrigerazione e frigoconservazione del
succo.
  Per entrambe le tipologie di imprese sopra riportate la valutazione
relativa alle condizioni minime  e'  sostituita  da  un  giudizio  di
economicita'  della  trasformazione  basato  sui  costi della materia
prima e della trasformazione confrontati con il prezzo di vendita del
succo di prima spremitura.
  Inoltre, le industrie di trasformazione devono presentare le minime
caratteristiche tecniche ed economiche di seguito elencate:
    - depuratore per il trattamento delle acque di scarico;
    -  bilico  a   funzionamento   non   automatico   con   stampante
elettronica;
    -  silos  o vasche per la conservazione degli agrumi, idonei alla
piombatura;
    - magazzini, attrezzature (per  i  silos  contenenti  succo  deve
sussistere  la possibilita', attraverso specifiche apparecchiature di
misurazione, di poter constatare il quantitativo di prodotto in  essi
contenuto);
    -  capacita'  finanziaria  idonea  a  garantire  il pagamento del
prodotto nei tempi e nei modi previsti dalla disciplina comunitaria e
dalla presente circolare;
    - efficienti strutture contabili amministrative  per  rispondere,
tra   l'altro,   alle  esigenze  di  controllo  sul  prodotto  fresco
contrattato ed entrato in  azienda  e,  in  riscontro,  sul  prodotto
trasformato.
                              CONTROLLI
                       Organismi di controllo
  L'organismo  designato  per  l'esecuzione  dei controlli, di cui al
regolamento CE n. 3338/93, e' la regione competente per territorio  o
altro ente da questa delegato per verificare:
    - i requisiti minimi delle industrie di trasformazione;
    - le quantita' contrattate ed i tempi utili di contrattazione ivi
compresi quelli delle clausole aggiuntive previste dal regolamento CE
e le quantita' conferite all'industria;
    - lo status di produttore agricolo;
    -  l'effettiva  quantita' consegnata e le operazioni di consegna,
nonche' l'avvenuta trasformazione delle quantita' di prodotto  fresco
conferito  alle industrie di trasformazione, al netto degli eventuali
scarti;
    - la rispondenza tra entita' della produzione conseguita  e  mano
d'opera  impiegata  nelle  imprese  al fine di verificare l'effettiva
trasformazione secondo le tabelle di cui al capitolo "Parametri".
  Le regioni competenti per territorio accertano  e  certificano  per
ciascuna  impresa il possesso dei requisiti di cui al primo trattino,
entro il 1 giugno di ogni anno per i limoni ed entro il 1 ottobre per
arance, clementine e mandarini oppure entro  il  1  dicembre,  per  i
limoni,  nel  caso  in cui la certificazione non sia stata rilasciata
entro la prima scadenza.
  Tuttavia per la  campagna  1995/96,  considerati  i  tempi  per  la
formalizzazione  del  provvedimento,  occorre derogare dalle predette
scadenze per consentire i sopradetti adempimenti entro trenta  giorni
dall'entrata in vigore della presente circolare.
  Gli stessi organismi controllano e certificano l'avvenuto pagamento
del  prezzo  minimo  e/o  della  differenza tra il prezzo minimo e la
compensazione  finanziaria,  di  seguito  denominato  "prezzo   netto
industriale" da parte:
    a)   delle  industrie  di  trasformazione  alle  associazioni  di
produttori;
    b)  delle  associazioni  dei  produttori  ai  singoli  produttori
conferenti;
    c)  dell'industria  alle  cooperative o ai singoli produttori che
non appartengono ad alcuna associazione di produttori.
  Le autorita' regionali effettuano, inoltre, per  ciascuna  campagna
di  commercializzazione controlli presso le imprese di trasformazione
secondo le disposizioni dell'art. 16 del regolamento CE n. 3338/93.
  Il Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e  forestali,  di
seguito  per brevita' denominato Ministero, si riserva la facolta' di
effettuare controlli in qualsiasi momento li ritenga opportuni, anche
tramite l'Ispettorato repressione frodi o altri enti.
              Organismi di assistenza e rappresentanza
  Gli organismi di assistenza e rappresentanza sono:
    a) le Unioni nazionali delle associazioni di produttori  agricoli
legalmente   costituite  e  riconosciute,  di  seguito  per  brevita'
denominate unioni come sotto specificate:
     -   Unione   nazionale   delle   associazioni   di    produttori
ortofrutticoli ed agrumari - UNAPROA;
     -    Unione   nazionale   delle   associazioni   di   produttori
ortofrutticoli ed agrumari - UIAPOA;
     -   Unione   nazionale   delle   associazioni   di   coltivatori
ortofrutticoli ed agrumari - UNACOA.
  Le  sopradette  Unioni  nell'interesse  degli associati relazionano
l'avvenuto pagamento agli agricoltori conferenti  del  prezzo  minimo
e/o  della  differenza  tra  il  prezzo  minimo  e  la  compensazione
finanziaria, di seguito  denominato  "prezzo  netto  industriale"  da
parte:
    -   delle   industrie  di  trasformazione  alle  associazioni  di
produttori;
    -  delle  associazioni  dei  produttori  ai  singoli   produttori
conferenti;
    - dell'industria alle cooperative o ai singoli produttori che non
appartengono ad alcuna associazione di produttori;
    b)   le   associazioni  nazionali  di  categoria  sotto  elencate
rappresentanti le industrie di trasformazione:
     -  Associazione  italiana  trasformatori  prodotti  agricoli   -
ASSITRAPA;
     -   Associazione  nazionale  degli  industriali  delle  conserve
alimentari - ANICAV;
     - Associazione italiana industriali prodotti alimentari - AIIPA;
     -  Associazione  nazionale  industrie  trasformazioni  agrumi  e
ortofrutticoli - ANITAO.
  Le   sopradette   associazioni   nell'interesse   degli   associati
relazionano la rispondenza tra entita' della produzione conseguita  e
prodotto  fresco  ottenuto  secondo  le  tabelle di cui al successivo
capitolo "Parametri";
    c) le associazioni di tutela, rappresentanza  ed  assistenza  del
movimento  cooperativo,  legalmente  riconosciute. Dette associazioni
nell'interesse degli associati possono acquisire ogni utile  elemento
per  conoscere la rispondenza tra entita' della produzione conseguita
e mano d'opera impiegata  nelle  imprese  cooperative  di  produzione
secondo le tabelle di cui al capitolo "Parametri".
  Le  organizzazioni  di  cui  ai punti b) e c), nell'interesse degli
associati possono rilevare i prezzi di vendita  dei  prodotti  finiti
ottenuti  (allegato  1) dalle imprese di trasformazione, ponendoli in
relazione ai costi di produzione delle aziende medesime.
               ADEMPIMENTI A CARICO DEI TRASFORMATORI
                     Contratti di trasformazione
  I contratti di trasformazione devono essere conclusi nei modi e nei
termini previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8  del  regolamento  CE  n.
3338/93  e  devono  riportare  le  quantita'  di  materia  prima  che
l'industria  intende  effettivamente  trasformare  nel  corso   della
campagna  ed i quantitativi che il produttore e' in grado di fornire,
tenendo conto anche degli obiettivi di  trasformazione  stabiliti  da
eventuali accordi interprofessionali.
  Il contratto di trasformazione puo' avere la forma di un impegno di
conferimento  tra  uno  o  piu'  produttori  da  una  parte e la loro
associazione  o  unione  riconosciuta  che  agisce  in  qualita'   di
trasformatore  dall'altra.  Nel  caso  di contratto stipulato fra una
cooperativa  o  un  singolo   produttore   con   una   industria   di
trasformazione,  occorre che quest'ultima si assicuri della capacita'
dell'altro   contraente   a   stipulare   contratto   al   di   fuori
dell'associazione   dei  produttori  o  della  cooperativa.  In  tale
eventualita'  la  cooperativa  od  il   singolo   contraente   devono
dichiarare,  sotto  la  propria responsabilita', pena la nullita' del
contratto,  la  non  appartenenza   ad   alcuna   organizzazione   di
produttori.  Copia della citata dichiarazione deve essere allegata al
contratto.
  Inoltre,  per i contratti relativi alle arance, ai mandarini e alle
clementine il trasformatore, al momento della stipula del  contratto,
costituisce,   presso  la  regione,  una  cauzione,  sotto  forma  di
fideiussione, pari all'importo da pagare al produttore maggiorato del
10%. Tale cauzione, a favore del produttore con  il  quale  e'  stato
stipulato  il  contratto, e' destinata ad assicurare il pagamento del
prezzo netto industriale a  carico  dell'industria.  L'importo  della
cauzione  dovra' essere adattato in funzione delle eventuali clausole
contrattuali aggiuntive stipulate in un secondo momento.
  Per la campagna 1995/96,  considerati  i  tempi  necessari  per  la
pubblicazione  della  presente  circolare  ministeriale, i contraenti
potranno allegare ai  contratti  la  richiesta  di  fideiussione  che
verra'  formalizzata  in  tempi  successivi  e comunque entro ventuno
giorni dalla data di stipula.
  Nel  contratto,  oltre  ai  dati  indicati  nella  regolamentazione
comunitaria, devono figurare:
    -  l'ubicazione e le superfici investite ad agrumeti distinte per
specie e relativi dati catastali atti  ad  individuare  le  superfici
stesse;
    -  l'elenco dei soci, ove trattasi di societa' cooperativa, con a
fianco le specificazioni delle superfici  agrumetate  ed  i  relativi
dati catastali atti ad individuare le superfici stesse.
  Al  fine di consentire alle autorita' regionali competenti adeguati
controlli sull'ubicazione ed entita' della produzione agrumicola,  le
associazioni  di  produttori  e le cooperative agricole di produzione
e/o di trasformazione che hanno stipulato direttamente contratti  e/o
impegni  di  conferimento, devono far pervenire, prima dell'inizio di
ogni singola campagna di trasformazione alla regione  competente  per
territorio   catastini  dei  soci  eventualmente  anche  su  supporto
magnetico,   sulla   base   delle   specifiche   tecniche   elaborate
dall'Italsiel sul progetto anagrafe soci.
  Inoltre  le  stesse  associazioni  e  cooperative  devono  avere  a
disposizione, per  ogni  eventuale  controllo  sull'ubicazione  delle
produzioni  da  parte  delle autorita' competenti, le mappe catastali
relative al territorio di operativita'.
  Le imprese  di  trasformazione,  le  cooperative  di  produzione  e
trasformazione  e  le  associazioni  di autotrasformazione devono far
pervenire a questo Ministero - D.G.  delle  politiche  comunitarie  e
internazionali  -  Divisione V, all'AIMA, alle regioni competenti per
territorio,   alle   unioni   delle   associazioni   di    produttori
ortofrutticoli,   alle   associazioni   industriali   e  associazioni
cooperative,  copia  di  ciascun  contratto,  ovvero  di  impegno  di
conferimento  e  delle eventuali clausole aggiuntive, intervenuti tra
il trasformatore ed il produttore,  singolo  o  associato,  il  tutto
corredato  di  copia  autenticata  delle  cauzioni ove richieste. Per
poter  fruire  della  compensazione  finanziaria  CE  le  copie   dei
contratti  devono pervenire, alle citate amministrazioni ed ai citati
enti, secondo i termini stabiliti dall'art. 8 del regolamento  CE  n.
3338/93.
             Modalita' di pagamento della materia prima
  Il  pagamento  della  materia  prima deve essere effettuato a mezzo
bonifico bancario nel rispetto del prezzo minimo e sulla  base  della
bolletta  di  entrata  nell'impresa  di trasformazione nel caso della
trasformazione  dei  limoni,  e  nel  rispetto   del   prezzo   netto
industriale  e  sulla  base della bolletta di entrata nell'impresa di
trasformazione  nel  caso  della  trasformazione  delle  arance,  dei
mandarini  e  delle  clementine.   Tali   pagamenti   devono   essere
effettuati:
    a)  dalle  imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni
di produttori le quali, a loro volta,  pagano  direttamente,  con  la
stessa modalita', i singoli produttori conferenti soci della medesima
associazione;
    b) dalle imprese di trasformazione acquirenti alle cooperative di
produzione  le  quali, a loro volta, pagano con la stessa modalita' i
singoli produttori conferenti;
    c)  dalle  imprese  di  trasformazione  ai   singoli   produttori
conferenti, con la stessa modalita'.
  Nel  caso di associazioni di autotrasformazione e di cooperative di
produzione e trasformazione il prezzo  minimo  per  i  limoni  ed  il
prezzo  netto industriale per le arance, i mandarini e le clementine,
in base alle disposizioni  del  regolamento  CE  n.  2704/94  che  ha
modificato il regolamento CE n. 3338/93, potra' essere accreditato in
bilancio.
  Il  trasformatore  deve  curare che da parte dell'istituto bancario
presso  il  quale  intrattiene  o   intende   intrattenere   rapporti
finanziari,  siano  inviati  alle regioni ed alle Unioni l'elenco dei
pagamenti effettuati; ugualmente le associazioni di produttori  e  le
cooperative   curano   che   l'istituto   bancario  presso  il  quale
intrattengono o intendono intrattenere rapporti finanziari, trasmetta
alle regioni ed alle Unioni un elenco  dei  pagamenti  effettuati  ai
soci.
  Le   associazioni   e   le   cooperative   di   produzione  e/o  di
trasformazione i cui soci non siano stati pagati per l'intero importo
con le modalita' stabilite, non possono piu' accedere nelle  campagne
successive  alla  contrattazione  e/o  alla trasformazione secondo le
modalita' previste dalla regolamentazione comunitaria.
  Gli importi che le  industrie  pagano  ai  produttori,  siano  essi
singoli  o  associati,  per  il  prodotto  conferito in esecuzione di
contratti, devono essere rendicontati dal legale rappresentante della
stessa industria all'AIMA ed alle regioni competenti per territorio.
  A tal fine le associazioni  di  produttori  conferenti  la  materia
prima  alle  imprese private, entro il termine di trenta giorni dalla
data di accredito, devono provvedere a  ripartire  direttamente  agli
associati le somme introitate dalle industrie di trasformazione sulla
base  della  documentazione  di  conferimento con l'eventuale saldo a
fine campagna.
  Parimenti le cooperative di trasformazione e  le  associazioni  che
trasformano  il  prodotto dei soci devono effettuare i pagamenti agli
associati a mezzo bonifico bancario.  Eventuali  servizi  resi  dalle
associazioni  di  produttori  e  dalle cooperative ai propri soci non
possono essere regolati nell'ambito del pagamento della materia prima
conferita, ma da partite contabili separate.
  Per le  arance,  i  mandarini  e  le  clementine  la  compensazione
finanziaria,   per   tutti   i   conferimenti   puo'  essere  versata
direttamente dall'AIMA alle Unioni delle associazioni dei produttori,
sulla base degli elenchi di conferimento  inviati  all'AIMA  ed  alle
predette  Unioni. Le stesse Unioni provvedono a loro volta a pagare i
singoli produttori a mezzo bonifico bancario.
  Il  pagamento del prezzo minimo per i limoni o della differenza tra
il prezzo  minimo  e  la  compensazione  finanziaria  ai  soci  delle
cooperative    di    trasformazione    o    delle   associazioni   di
autotrasformazione potra' altresi' avvenire in conformita'  a  quanto
previsto  dal  regolamento  CE n. 2704/94 del 7 novembre 1994 nonche'
delle note MIRAAF n. E-886  del  16  agosto  1995  ed  E-969  del  14
settembre 1995.
                   Controlli della trasformazione
  Le regioni, ciascuna nell'ambito del proprio territorio, effettuano
controlli,  assicurando  la  partecipazione  di almeno un funzionario
tecnico idoneo a compiere  verifiche,  con  particolare  riguardo  al
rispetto   della   normativa  vigente  sulla  qualita'  del  prodotto
destinato alla trasformazione.
  Alle operazioni di controllo  effettuate  presso  le  industrie  di
trasformazione partecipa almeno un militare della Guardia di finanza,
con  il compito di verificare il peso della materia prima consegnata.
E' comunque vietata la possibilita' per i funzionari  di  controllare
piu' industrie nella stessa giornata. Alle regioni compete l'onere di
assicurare  comunque  la continuita' del controllo alle imprese anche
con la nomina di funzionari supplenti, garantendo  la  trasformazione
con  piu'  turni  lavorativi  nella stessa giornata. E' fatto obbligo
alle regioni stabilire  la  necessaria  rotazione  degli  addetti  ai
controlli.
  Il  controllo  per ciascuna delle partite consegnate all'industria,
per le quali sono rilasciate  relative  bollette  di  entrata,  verte
sulla  determinazione del peso, della qualita' della materia prima, e
sulla verifica dell'effettiva avvenuta  trasformazione  del  prodotto
presso l'industria. Le bollette di entrata dovranno essere restituite
in doppia copia al produttore o all'organizzazione dei produttori per
la firma che dovra' essere preceduta dai riferimenti del contratto ai
quali  le  quantita'  si riferiscono. Inoltre, nella parte posteriore
della bolletta vi dovra' essere manoscritta la dizione "per accordo".
Uno  degli  esemplari  della  bolletta,   cosi'   completata,   sara'
immediamente  rinviata  ai controllori. Le bollette di entrata devono
essere vidimate per la conformita' dai controllori presenti.
  Al termine della lavorazione giornaliera il gruppo di  accertamento
constata  l'avvenuta trasformazione e compila una distinta riportante
i  quantitativi  effettivamente  trasformati   nella   giornata,   in
relazione  alle  verifiche  effettuate  per  ciascuna partita ed alle
relative bollette di entrata; la distinta sara' sottoscritta da tutti
i componenti del gruppo  di  accertamento.  I  controlli  non  devono
limitare in alcun modo l'attivita' di trasformazione delle imprese.
  I  funzionari  regionali delegati all'esercizio dei controlli nella
qualita' di pubblici ufficiali estendono le  proprie  valutazioni  ad
ogni fatto o situazione di cui dovessero venire a conoscenza.
  Le  regioni,  rilevate  le eventuali irregolarita' emerse nel corso
delle   verifiche,   richiedono   all'AIMA   la   sospensione   della
corresponsione  delle  compensazioni  finanziarie  dandone  immediata
comunicazione anche a questo Ministero  -  Direzione  generale  delle
politiche comunitarie e internazionali - Divisione V, nonche' ai fini
della  eventuale  irrogazione  delle sanzioni, previste in materia di
indebita percezione di  aiuti  comunitari,  all'Ispettorato  centrale
repressione  frodi al quale compete in particolare l'applicazione del
paragrafo 7 dell'art. 16 del regolamento CE n. 3338/93.
                      Programmi di lavorazione
  Per  una  piu'  efficace  articolazione dei controlli prescritti le
industrie di trasformazione interessate, sia singole  che  associate,
sulla  base dei contratti stipulati e delle potenzialita' giornaliere
di  trasformazione,  redigono  programmi  di   massima   del   lavoro
stagionale,  trasmettendoli alle regioni competenti territorialmente,
ai  comandi  regionali  della  Guardia  di  finanza  competente   per
territorio,  ed  all'Ispettorato centrale repressione frodi nei tempi
utili appresso indicati:
    - per le arance, i mandarini, le clementine e i satsumas entro il
31 ottobre;
    - per i limoni, entro il 10 aprile o entro il 10 settembre per le
quantita' che devono essere ricevute in azienda, rispettivamente  nei
periodi dal 1 giugno al 30 novembre e dal 1 dicembre al 31 maggio.
  Successivamente  alle  predette  date  le  regioni  e la Guardia di
finanza provvedono alla designazione dei funzionari, che opereranno i
prescritti controlli presso le industrie.
  Le  stesse  industrie,  per  ogni   campagna   di   trasformazione,
comunicano  a  questo  Ministero - D.G. delle politiche comunitarie e
internazionali  -  Divisione  V,  ed  alle  regioni  competenti   per
territorio, la settimana in cui avra' inizio la trasformazione.
  La  comunicazione deve pervenire agli uffici sopra indicati al piu'
tardi   cinque   giorni   lavorativi    prima    dell'inizio    della
trasformazione.
  Gli  eventuali  ritardi sono esaminati alla luce delle disposizioni
poste al punto 2 dell'art. 4 del regolamento CE n. 3338/93.
                Gestione delle attivita' industriali
  Al fine di garantire una trasparente gestione  delle  attivita'  di
trasformazione industriale in caso di trasferimenti, di subentri e di
riprese  dell'attivita'  di  trasformazione,  le  imprese interessate
devono  far   pervenire   le   domande   di   autorizzazione   almeno
quarantacinque  giorni  prima dell'inizio della campagna del prodotto
oggetto della richiesta, a questo Ministero -  D.G.  delle  politiche
comunitarie   e   internazionali  -  Divisione  V,  ed  alle  regioni
competenti per territorio. Il Ministero provvede alle verifiche ed ai
controlli cosi' come previsto per i nuovi trasformatori, in  concerto
con le regioni competenti ed altri enti.
  Le  anzidette  comunicazioni devono essere corredate di copia degli
atti  relativi  al  trasferimento  o  al  subentro  o  alla   ripresa
dell'attivita'  dell'azienda,  nonche'  dei documenti richiesti per i
nuovi  trasformatori  come  di  seguito  indicato   nello   specifico
paragrafo.
  Tutta la predetta documentazione deve essere inviata in originale o
copia  conforme.  Le  domande  di  autorizzazione  non  corredate dei
prescritti documenti non saranno prese in considerazione.
 
               DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI CONTROLLO
                        Compiti delle regioni
  Alle regioni, oltre ai controlli sistematici  summenzionati  presso
le   industrie,  nel  corso  della  campagna  di  trasformazione,  e'
demandato il compito di effettuare  verifiche  casuali  e  periodiche
presso  i  produttori  agricoli e le imprese di trasformazione, anche
con l'intervento della Guardia di finanza, dell'Arma dei  carabinieri
e  dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi,  secondo programmi
concordati con i rispettivi comandi. Tali  controlli  sono  orientati
sulla  verifica  della  produzione  agricola,  sulla qualita' e sulla
commercializzazione del prodotto finito.
  Per ciascuna campagna di commercializzazione dei prodotti derivati,
le  medesime  regioni,  presso  le   industrie   di   trasformazione,
controllano  i  registri,  le  fatture emesse e le scorte di prodotto
finito giacenti, secondo  le  modalita'  espresse  dall'art.  16  del
regolamento CE n. 3338/93.
  Inoltre,  tenendo  conto delle verifiche dirette e delle risultanze
degli eventuali controlli degli organi di polizia giudiziaria e delle
relazioni degli organismi di assistenza e rappresentanza, le  regioni
provvedono  a  rilasciare,  nel  caso  di  regolare svolgimento delle
operazioni, un certificato dal quale risulti:
    - la regolarita' della contrattazione ed il relativo rispetto dei
tempi stabiliti in base alle esigenze del trasformatore, tenuto conto
dei periodi di trasformazione di cui al regolamento CE n. 3338/93;
    -  le  quantita'  globali  di  agrumi  freschi   acquistati   dal
trasformatore  ed  entrate  nella  sua impresa, tenuto conto dei vari
periodi di trasformazione di cui al sopracitato regolamento CE;
    -  la  verifica  dell'effettiva  trasformazione   di   tutte   le
quantita', se del caso suddivisa per singolo periodo;
    - la regolare tenuta dei registri di carico e scarico;
    -  il  possesso  da  parte dell'impresa industriale dei requisiti
minimi indicati precedentemente.
  Le regioni, accertato l'avvenuto pagamento del prodotto oggetto  di
contratti  di  trasformazione o l'avvenuto accredito in bilancio, nel
caso di impegni di conferimento, al  prezzo  minimo  e/o  del  prezzo
netto  industriale  stabilito da regolamenti CE trasmettono, nel caso
della trasformazione dei limoni, al trasformatore e  nel  caso  della
trasformazione  delle  arance,  dei  mandarini  e delle clementine al
produttore o all'organizzazione dei produttori, entro  trenta  giorni
dalla  documentata notizia dell'avvenuto pagamento, una dichiarazione
in tal senso.
  Le regioni, in caso di mancato pagamento  da  parte  dell'industria
dell'importo  di  sua  spettanza,  trasmette  ai  produttori  o  alle
organizzazioni dei produttori che hanno conferito arance, mandarini e
clementine, una dichiarazione nella quale si precisa che l'impresa di
trasformazione non ha pagato il prezzo netto a suo carico.
  Le regioni, accertata per  ciascuna  impresa  ovvero  per  ciascuna
cooperativa   di  produzione  e  trasformazione  la  rispondenza  tra
prodotto trasformato e prodotto fresco in rapporto alla  qualita'  ed
alla  potenzialita'  dell'impianto,  ai consumi di energia elettrica,
olio combustibile, metano  e  manodopera  impiegata,  certificano  la
congruita'.
  Le  stesse  verificano in corso di campagna i prezzi di vendita dei
prodotti finiti ottenuti sulla scorta  dei  documenti  giustificativi
dell'impresa   e   rilasciano   al   termine   delle   operazioni  di
commercializzazione apposita attestazione di rispondenza economica.
  Tuttavia,  per  la  sola  campagna  1995-96  tale  verifica  verra'
effettuata  sui  contratti  di  vendita stipulati in previsione delle
produzioni da ottenere.
  Qualora i suddetti contratti non siano  disponibili  ad  inizio  di
campagna,  il  trasformatore  trasmettera'  con  cadenza mensile alle
regioni competenti i nominativi degli acquirenti dei prodotti  finiti
ottenuti  e  i  relativi  prezzi di vendita, al fine di consentire il
previsto controllo.
  Se  al  termine  degli  accertamenti  dovessero  venire  meno   per
un'impresa  i presupposti di economicita', di cui all'ultimo trattino
del  capitolo   "Controlli",   le   regioni   competenti   sospendono
l'attivita'  in  regime di trasformazione agevolata, comunicando tale
decisione al Ministero e all'AIMA.
  Per il rilascio delle certificazioni di cui alla presente circolare
le  regioni  possono  avvalersi  delle  relazioni  effettuate   dagli
organismi  di  assistenza  e  di  rappresentanza,  come  indicato nel
precedente capitolo "Organismi di assistenza e di rappresentanza".
           ATTI, CERTIFICAZIONI E PARAMETRI DI PRODUZIONE
                    Registro di carico e scarico
  I trasformatori,  sia  singoli  che  associati,  nell'indicare  sul
registro  di  carico  e  scarico  i quantitativi di succo ottenuti da
ciascun prodotto con il grado di  concentrazione  espresso  in  gradi
Brix,  ai  sensi  dell'art.  14 del regolamento CE n. 3338/93, devono
distinguere il prodotto ottenuto dalla  prima  spremitura  da  quello
ottenuto  da  eventuali  successive  lavorazioni. Le rese ottenute da
queste ultime lavorazioni non devono essere considerate ai fini della
rispondenza alla scala di concordanza di cui  all'allegato  del  gia'
citato  regolamento.  Inoltre,  i trasformatori nel medesimo registro
devono riportare gli acquisti e  le  vendite  di  succo  comprese  le
operazioni  che  saranno  effettuate  al  termine  dell'attivita'  di
trasformazione.
  I produttori e le  organizzazioni  dei  produttori  che  consegnano
arance,   mandarini  e  clementine  all'industria  di  trasformazione
dovranno istituire un registro delle  consegne  dove  siano  indicati
giornalmente  la specie, la quantita' e la destinazione della materia
prima consegnata, riportando  contemporaneamente  gli  estremi  della
bolla di accompagnamento della singola partita.
                         Bollette di entrata
  Le  bollette  di  entrata  di  cui  al primo comma dell'art. 10 del
regolamento CE n. 3338/93 devono contenere le  indicazioni  del  peso
netto  e  del  peso lordo distinti per specie e qualita' di prodotto,
del rispettivo prezzo unitario  realizzato  -  che  non  deve  essere
inferiore  al  prezzo  minimo ne' difforme al prezzo fatturato - e di
quello totale, nonche' gli estremi  della  bolla  di  accompagnamento
della materia prima e del numero del contratto.
  E' fatto obbligo:
    - al titolare dell'industria, o persona dallo stesso delegata, di
accertare  che  il  peso  sia stato controllato dalla controparte. La
stessa   deve   essere   altresi'   avvertita    verbalmente    delle
responsabilita',  anche  penali,  che gliene deriverebbero in caso di
sussistenza  di  difformita'  tra il peso effettivo e quello indicato
nella bolletta;
    - al produttore di conservare copia della bolletta per un periodo
non inferiore  a  cinque  anni.  Copia  della  bolletta  dove  essere
trasmessa,  a cura del trasformatore, alle unioni e se del caso, alle
cooperative  di  produttori  nonche'  agli  organismi  nazionali   di
rappresentanza di appartenenza del trasformatore.
                              Parametri
  Le  seguenti  tabelle  indicano  i  parametri sulla rispondenza tra
materia prima impiegata e prodotto  trasformato  ottenuto  nonche'  i
parametri  sulla rispondenza tra entita' della produzione conseguita,
in rapporto alla qualita' ed alla potenzialita'  degli  impianti,  ai
consumi  di  energia  elettrica,  olio  combustibile,  metano  e mano
d'opera impiegata:
                                   Succo naturale          Essenza
                                  prima spremitura        % gr/q.le
                                          -                   -
   1) Resa materia prima:
Arance. . . . . . . . . . . . . . .  30   - 40           fino a 250
Limoni. . . . . . . . . . . . . . .  20   - 30            200 - 530
Mandarini . . . . . . . . . . . . .  22,5 - 30            150 - 400
Clementine. . . . . . . . . . . . .  22,5 - 30             50 - 150
Satsumas. . . . . . . . . . . . . .  22,5 - 30             50 - 150
 
   2) Estrattori di succo:
  Portata massima unita', espressa in tonn. di frutta:
Taglia - birillatrice (media). . . . . . . .  fino a  1,2 tonn/h
Taglia - birillatrice (grande) . . . . . . .    "       2   "
Estrattore continuo (piccolo). . . . . . . .    "      12   "
Estrattore continuo (medio). . . . . . . . .    "      18   "
Estrattore continuo (grande) . . . . . . . .    "      25   "
Estrattore FMC . . . . . . . . . . . . . . .    "       3   "
Torchi per mandarini . . . . . . . . . . . .    "       8   "
 
   3) Energia elettrica (consumi):
     a) per una linea idonea a trasformare  10  tonn.  di  agrumi/ora
(circa 3 tonn. di succo naturale) = 40 Kwh con pastorizzatore, 25 Kwh
senza pastorizzatore, 12 Kwh solo estrazione di succo naturale (senza
estrazione di essenza);
     b)  per  una  linea  idonea a trasformare 10 tonn. di agrumi/ora
(circa 0,5 tonn. succo concentrato 60 Brix) = 75 Kwh.
 
   4) Gasolio (consumi):
  Per tonn. di succo concentrato:
 
                                                   Succo arancia,
                                                     mandarino,
                                                     clementina,
                                 Succo limone         satsuma
        Apparecchiatura            40 Brix            60 Brix
              -                       -                  -
Semplice effetto. . . . . . . . .  kg 360              kg 435
Semplice (con termocompressione).  "  220              "  285
Doppio effetto. . . . . . . . . .  "  165              "  210
Triplo effetto. . . . . . . . . .  "  120              "  150
Piu' effetti. . . . . . . . . . .  "  102              "  127
   5) Numero addetti:
     a)   valutabile  da  un  minimo  di  tre  unita'  per  turno  di
lavorazione (otto ore) e per linea di trasformazione prima estrazione
succo ed essenze;
     b) valutabile da un minimo di cinque unita',  sempre  per  turno
lavorativo,  quando  la  lavorazione  comprende  anche  la  linea  di
trattamento del succo, fino alla concentrazione.
                              PROCEDURE
      Presentazione della domanda di compensazione finanziaria
  Le  domande   relative   alla   concessione   della   compensazione
finanziaria  devono  essere  presentate dal trasformatore sia singolo
che  associato  nel  caso  della  trasformazione  dei  limoni  e  dai
produttori o dalle organizzazioni dei produttori nel caso di consegne
di  arance,  mandarini  e  clementine nei modi e nei termini previsti
dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento CE n. 3338/93.
  Le domande devono essere inviate direttamente all'AIMA.
  Le domande di compensazione finanziaria  devono,  altresi',  essere
corredate:
    a)  della  certificazione della regione in ordine alle risultanze
delle verifiche e dei controlli previsti dalla presente circolare;
    b) della certificazione della regione competente  per  territorio
dell'avvenuto  pagamento  del  prezzo  minimo  o  per  le  arance,  i
mandarini e le clementine  del  prezzo  netto  industriale  da  parte
dell'industria.   Nel   caso   di  mancato  pagamento  al  produttore
dell'importo a carico dell'industria per le arance, i mandarini e  le
clementine,  il  certificato  rilasciato dalla regione deve precisare
che il produttore non e' stato pagato dal trasformatore;
    c) dell'attestato delle regioni competenti per  territorio  sulle
congruita' previste dalla presente circolare;
    d)    della   documentazione   necessaria   al   rilascio   della
certificazione di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490.
  Se trattasi di trasformatore associato le domande devono:
    a) contenere i seguenti dati:
     - le indicazioni innanzi specificate;
     - la denominazione e sede sociale.
    b) essere corredate di:
     - atto costitutivo, statuto ed eventuali atti di  proroga  della
cooperativa;
     -  certificato  di  iscrizione  nel  registro  prefettizio delle
cooperative;
     -  elenco  dei  soci   conferenti   il   prodotto   oggetto   di
trasformazione;
     - copia notarile del bilancio consuntivo di previsione approvato
dall'assemblea,   nel  quale  sono  state  rigorosamente  esposte  le
quantita' globali distinte per prodotto ed  il  prezzo  attribuito  e
gia'  corrisposto  per  le  stesse o di quello accreditato ai singoli
soci conferitori;
     - attestazione delle regioni  comprovante  l'avvenuto  pagamento
del  prezzo  minimo  o  del  prezzo  netto  industriale,  qualora  il
pagamento sia stato effettuato a mezzo bonifico bancario;
     -  attestato  delle  regioni sulla congruita' di cui al capitolo
"Organismo di controllo";
     - documentazione necessaria al rilascio della certificazione  di
cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 490.
  Qualora   le  cooperative  siano  impossibilitate  a  corredare  la
domanda, entro i  termini  voluti  dalla  specifica  regolamentazione
comunitaria, del bilancio consuntivo, e' consentita, in sostituzione,
la  presentazione  di  una  copia  con autentica notarile di bilancio
provvisorio approvato dall'assemblea generale dei soci che, all'uopo,
deve  contenere,  alla  data  del  bilancio  provvisorio  stesso,  le
indicazioni   prescritte   nel  presente  articolo  e  le  risultanze
aziendali peculiari dei bilanci consuntivi.
  Le domande di compensazione finanziaria  come  sopra  disciplinate,
devono  essere  corredate  di  una  certificazione  della regione che
attesti:
    - che i quantitativi di agrumi freschi acquistati in  virtu'  dei
contratti  e trasformati nell'impresa corrispondono a quelli indicati
nella domanda di compensazione finanziaria;
    - che i quantitativi  indicati  nella  domanda  di  compensazione
finanziaria  corrispondono  a  quelli per i quali e' stato rilasciato
l'attestato;
    - che i requisiti qualitativi prescritti sono stati rispettati.
  Le domande di compensazione devono essere integrate dalle relazioni
redatte dagli organismi di cui al capitolo "Organismi di assistenza e
rappresentanza".
  Il difetto di una delle indicazioni e della documentazione previste
al capitolo "Procedure" comporta il rigetto della richiesta.
  Con  le   stesse   modalita'   previste   per   il   trasformatore,
relativamente alla trasformazione delle arance, dei mandarini e delle
clementine,   i   produttori,   sia  singoli  che  associati,  devono
presentare domanda di  richiesta  di  compensazione  finanziaria  con
riferimento  al  trasformatore  a  cui  hanno conferito il prodotto e
suddividendo lo stesso per specie e quantitativi riferiti  a  singolo
contratto.
  Dette  domande  devono  contenere,  oltre  alle esatte generalita',
denominazione e  sede  del  produttore,  le  modalita'  di  pagamento
richieste  ed  essere  corredata  della  documentazione necessaria al
rilascio della certificazione di cui al decreto legislativo 8  agosto
1994, n. 490.
  E' consentito, altresi', alle unioni nazionali di produttori e alle
associazioni  nazionali  di categoria industriale, previo accordo tra
di loro, presentare una o piu' domande congiunte per conto dei propri
iscritti,  al  fine  di  una  piu'  sollecita  istruttoria  da  parte
dell'ente erogatore.
               Riduzione eventuale della compensazione
  Per  ciascuna  impresa di trasformazione di agrumi la compensazione
finanziaria e' concessa per la totalita' dei quantitativi  acquistati
nell'ambito   dei  contratti  di  trasformazione,  a  condizione  che
l'impresa  abbia  effettivamente   trasformato   la   totalita'   dei
quantitativi acquistati.
  Qualora  tale  condizione  non sia soddisfatta, la compensazione e'
ridotta,  salvo  caso  di  forza   maggiore,   proporzionalmente   ai
quantitativi  effettivamente  trasformati  rispetto  ai  quantitativi
totali acquistati, fatto salvo il disposto del paragrafo 7  dell'art.
16 del regolamento CE n. 3338/93.
                         Nuovi trasformatori
  I  nuovi  trasformatori  che  intendono  beneficiare  del regime di
compensazione finanziaria devono far  pervenire  apposita  domanda  a
questo  Ministero - D.G. delle politiche comunitarie e internazionali
-  Divisione  V,   e   per   conoscenza   alle   regioni   competenti
territorialmente, entro il:
    -  16  agosto  per  le  arance,  i  mandarini,  le clementine e i
satsumas;
    - 16 ottobre per i limoni invernali;
    - 16 aprile per i limoni estivi,
di ogni anno precedente la campagna di trasformazione.
  La domanda deve essere corredata di:
    -   planimetria   dello   stabilimento   con   la    dislocazione
dell'impianto;
    - relazione tecnica, specificando la capacita' lavorativa;
    -  documenti  giustificativi  del  titolo  di  provenienza  dello
stabilimento e degli impianti;
    - garanzie finanziarie;
    - atto costitutivo e statuto della societa';
    - certificato di iscrizione alla camera di  commercio,  industria
ed artigianato;
    - certificato di vigenza;
    - certificato sanitario.
  La  predetta  documentazione  deve essere inviata in originale o in
copia  conforme.  Non  vengono  prese   in   considerazione   domande
incomplete.
  Le  nuove  aziende  devono  presentare  le  caratteristiche  minime
indispensabili  previste  dalla  presente  circolare  e  disporre  di
macchinari   e  strutture  efficienti,  funzionanti  al  momento  del
sopralluogo, con capacita' di trasformazione ed  idonee  garanzie  di
solidita'  finanaziaria  tali  da consentire la continuita' nel tempo
dell'attivita' di trasformazione.
  Inoltre, le imprese devono sottostare a tutte  le  disposizioni  di
cui  alle  leggi 9 novembre 1988, n. 475, e 10 maggio 1976, n. 319, e
successive modifiche e integrazioni.
                   Dichiarazione di trasformazione
  Le industrie nel corso  della  campagna  di  trasformazione  devono
comunicare  con cadenza mensile (da intendersi dal 1 al 30/31 di ogni
mese), le quantita' di agrumi  lavorate  nonche'  i  quantitativi  di
succo  ottenuti,  i  quantitativi  di  succo acquistati o venduti con
l'indicazione  dei  fornitori  o  degli  acquirenti  e  le   relative
giacenze;  le  stesse  devono,  inoltre,  comunicare al termine delle
operazioni  di  trasformazione  le  medesime  informazioni   riferite
all'intera campagna.
  I  produttori  e  le  organizzazioni dei produttori devono altresi'
comunicare con  cadenza  mensile  i  quantitativi  di  materia  prima
consegnata   precisando  la  specie,  la  quantita'  e  le  industrie
destinatarie; detta comunicazione deve inoltre riportare gli  estremi
del contratto a cui fa riferimento il prodotto conferito.
  Tali  comunicazioni devono essere inviate a questo Ministero - D.G.
delle politiche comunitarie e  internazionali  -  Divisione  V,  alle
regioni  competenti  per  territorio,  alle associazioni nazionali di
categoria e alle associazioni di tutela, rappresentanza ed assistenza
del movimento cooperativo.
  Le suddette comunicazioni devono essere riferite al prodotto fresco
acquistato in base alla contrattazione effettuata.
  La  mancata  o  erronea  comunicazione  delle suddette informazioni
determinera'  l'addebito  alle  industrie  o  ai  produttori  e  alle
organizzazioni  dei  produttori interessati delle spese sostenute dal
Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e   forestali   per
l'ottenimento  delle informazioni presso le stesse industrie o presso
i medesimi produttori od organizzazioni di produttori.
                     DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
         Ente preposto all'erogazione degli aiuti comunitari
  Alla  corresponsione  delle  compensazioni   finanziarie   previste
rispettivamente  dall'art.  3  del  regolamento  CE  n.  3119/93  del
Consiglio e dall'art. 2 del regolamento CEE n. 1035/77 del  Consiglio
ed  imputabili  al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,
sezione garanzia, provvedera' l'AIMA.
                       Sospensione cautelativa
  In applicazione del paragrafo 5 dell'art. 16 del regolamento CE  n.
3338/93  l'AIMA  sospende cautelativamente i pagamenti o il pagamento
della compensazione finanziaria per i quali  sono  state  riscontrate
irregolarita'  nel  corso  dei procedimenti di controllo disciplinati
dalla presente circolare.
  La circolare 26 ottobre  1994,  n.  6,  e  successiva  modifica  e'
annullata.
  La  presente  circolare  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                                                Il Ministro: LUCHETTI
 Registrata alla Corte dei conti il 16 gennaio 1996
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 19