LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, introduttivo
del nuovo sistema di  finanziamento  della  Consob,  che  prevede  la
corresponsione  alla  stessa  di  contribuzioni da parte dei soggetti
tenuti in relazione ai servizi da essa resi in base a disposizioni di
legge;
  Vista la propria delibera  n.  9423  del  1  settembre  1995,  resa
esecutiva  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
dell'8 settembre 1995 e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  n.  216  del  15  settembre  1995,  con  la  quale  si e'
provveduto ad individuare le tipologie delle  suddette  contribuzioni
("corrispettivo istruttorio", "corrispettivo per la partecipazione ad
esami",  "contributo  di vigilanza", "contributo sulle negoziazioni")
ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;
  Vista la propria delibera  n.  9424  del  1  settembre  1995,  resa
esecutiva  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
dell'8 settembre 1995 e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  n.  216  del  15  settembre  1995,  con  la  quale  si e'
provveduto a stabilire la misura delle suddette contribuzioni;
  Atteso che la citata delibera n. 9424 del 1 settembre 1995  demanda
a   successivo   provvedimento  la  definizione  delle  modalita'  di
pagamento delle contribuzioni predette, nonche'  la  definizione  dei
termini  di  pagamento  del "contributo di vigilanza" ad eccezione di
quelli - gia' stabiliti nella stessa delibera n. 9424 -  relativi  al
pagamento  del "contributo" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3,
lettere f) e q), della  parimenti  citata  delibera  n.  9423  del  1
settembre 1995;
  Attesa  la necessita' di stabilire un termine anche in relazione al
pagamento  del  "corrispettivo  istruttorio"  dovuto   dai   soggetti
indicati nell'art. 1, lettera p), della citata delibera n. 9423 del 1
settembre 1995;
  Vista   la   propria  delibera  n.  9440  dell'11  settembre  1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  216  del  15
settembre  1995,  con  la  quale  si  e' proceduto all'indicazione di
modalita' e termini di pagamento  provvisori  e  relativi  alle  sole
contribuzioni  -  "corrispettivo  istruttorio", "corrispettivo per la
partecipazione ad esami" e "contributo di vigilanza" di cui  all'art.
3,  lettere  p)  e  q), della citata delibera n. 9423 del 1 settembre
1995 - applicabili gia' per l'esercizio finanziario 1995,  mentre  si
e' rinviata a successivo provvedimento la definizione della materia;
  Ritenuto,  conseguentemente,  di  provvedere alla definizione delle
modalita' e dei termini di pagamento delle  contribuzioni  dovute  ai
sensi della citata delibera n. 9423 del 1 settembre 1995;
  Ritenuto,  peraltro,  non  necessario  per il momento provvedere in
ordine  alle   modalita'   di   pagamento   del   "contributo   sulle
negoziazioni",  avuto  riguardo  alla  previsione  di cui all'art. 5,
comma 3, della citata delibera n. 9423 del 1 settembre 1995  a  norma
del  quale  la  corresponsione di detta tipologia di contribuzioni e'
temporaneamente sospesa fino al 31 dicembre 1996;
  Ravvisata l'opportunita' di una parziale conferma delle modalita' e
dei termini di pagamento gia' indicati con la citata delibera n. 9440
dell'11 settembre 1995;
  Ravvisata, infine, la necessita', riconnessa alla messa a punto del
sistema di riscossione delle contribuzioni, di stabilire, per il solo
esercizio   finanziario   1996  e  limitatamente  al  "contributo  di
vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere da a) ad
e), g), h), o) e p), della citata delibera n. 9423  del  1  settembre
1995,  termini  di  pagamento  differiti rispetto a quelli valevoli a
regime;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1. E' abrogata la delibera n. 9440 dell'11  settembre  1995  citata
nelle premesse del presente provvedimento.