IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifiche  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  apportare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 5 ottobre
1995;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue:
                               Art. 1.
  Nell'art.  31,  relativo al corso di laurea in lettere, dall'elenco
delle discipline vengono eliminate le seguenti:
   bioetica;
   filosofia della mente;
   linguistica informatica.