IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che da' facolta' al Ministero di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1987; Rilevata la trasformazione delle compagnie e gruppi portuali di cui all'art. 11 del codice della navigazione nei nuovi organismi societari attuata dall'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni; Considerato che detta trasformazione non ha operato una modifica della natura dell'attivita' lavorativa dei sopra detti organismi, che permane diretta allo svolgimento delle medesime operazioni nei porti, cosi' come precedentemente descritte dall'art. 108 del codice della navigazione e, attualmente, dall'art. 16 della citata legge n. 84/1994, e successive modificazioni; Ritenuta l'opportunita' di predisporre un provvedimento sostitutivo del sopra citato decreto ministeriale 13 novembre 1987, alla luce della vigente normativa; Sentiti il Ministero dei trasporti e della navigazione, l'INAIL, nonche' le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1. La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori delle compagnie e gruppi portuali trasformati ai sensi dell'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, che svolgono le attivita' di cui all'art. 16 della stessa legge, e' determinata in L. 108.950. La retribuzione da assumere come base per la liquidazione dell'indennita' per inabilita' temporanea e' uguale alla indicata retribuzione convenzionale, e la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione della rendita per inabilita' permanente e della rendita ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la stessa retribuzione convenzionale, ferma restando la disposizione del terzo comma dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Inoltre, ai sensi degli articoli 30, primo comma, e 41 del richiamato testo unico, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione e' uguale alla retribuzione convenzionale giornaliera di cui sopra, rapportata a dodici giorni al mese ovvero a centoquarantaquattro giorni all'anno.