IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto    l'art.    118   del   testo   unico   delle   disposizioni
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e  le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che da' facolta' al Ministero  di
stabilire  tabelle di retribuzioni medie o convenzionali agli effetti
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e  le
malattie professionali;
  Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1987;
  Rilevata la trasformazione delle compagnie e gruppi portuali di cui
all'art.   11  del  codice  della  navigazione  nei  nuovi  organismi
societari attuata dall'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e
successive modificazioni;
  Considerato  che  detta  trasformazione non ha operato una modifica
della natura dell'attivita' lavorativa dei sopra detti organismi, che
permane diretta allo svolgimento delle medesime operazioni nei porti,
cosi' come precedentemente descritte dall'art. 108 del  codice  della
navigazione  e,  attualmente,  dall'art.  16  della  citata  legge n.
84/1994, e successive modificazioni;
  Ritenuta l'opportunita' di predisporre un provvedimento sostitutivo
del sopra citato decreto ministeriale 13  novembre  1987,  alla  luce
della vigente normativa;
  Sentiti  il  Ministero  dei trasporti e della navigazione, l'INAIL,
nonche'  le  organizzazioni  sindacali  di   categoria   maggiormente
rappresentative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  retribuzione  convenzionale  giornaliera  dei  lavoratori delle
compagnie e gruppi portuali trasformati ai sensi dell'art.  21  della
legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e  successive  modificazioni, che
svolgono le attivita' di cui  all'art.  16  della  stessa  legge,  e'
determinata in L. 108.950.
  La   retribuzione   da  assumere  come  base  per  la  liquidazione
dell'indennita' per inabilita' temporanea  e'  uguale  alla  indicata
retribuzione convenzionale, e la retribuzione annua da assumersi come
base  per  la  liquidazione della rendita per inabilita' permanente e
della rendita ai superstiti si valuta  uguale  a  trecento  volte  la
stessa retribuzione convenzionale, ferma restando la disposizione del
terzo  comma  dell'art. 116 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  e  successive
modificazioni.
  Inoltre,  ai  sensi  degli  articoli  30,  primo  comma,  e  41 del
richiamato testo unico, la retribuzione da prendere  a  base  per  il
calcolo  del  premio  di  assicurazione  e'  uguale alla retribuzione
convenzionale giornaliera di cui sopra, rapportata a dodici giorni al
mese ovvero a centoquarantaquattro giorni all'anno.