LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali  ed  il  relativo  regolamento  di esecuzione, approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n.  616,  con  cui  sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi'  come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata  la  deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree  di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
  Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898  del
26  aprile  1988,  avente  per  oggetto  "Criteri  e procedure per il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Richiamata la delibera della  giunta  regionale  n.  22971  del  27
maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa  l'esigenza di estendere i
criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni  ex  art.  7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata
deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad  opere  di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
  Vista  l'istanza  di  stralcio  presentata alla giunta regionale in
data 23 giugno 1995, prot. n. 30996, dal sig. Locatelli Pietro per la
realizzazione di cambio di destinazione d'uso di  edificio  esistente
ed  opere  connesse su un'area ubicata nel comune di Gromo (Bergamo),
mappale n. 2236, sottoposta a vincolo paesaggistico  in  forza  della
legge  n.  1497/1939, nonche' gravata da vincolo di immodificabilita'
ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1-ter  della  legge  8
agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n.
13,  individuato  con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859
del 10 dicembre 1985;
  Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non  sussistono
esigenze  assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera  proposta,  a  verificare  che  la  stessa  non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere  ambientale,  propri
della proposta di piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale   di   pianificazione    paesistico-ambientale,    risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario  della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
  Riconosciuta, in  base  alle  attestazioni  e  alla  documentazione
prodotta,  la  particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti nel fornire  migliori  servizi  di  ristoro  all'afflusso
turistico del sito;
  Vista  la  certificazione  sindacale di giunta comunale espressa in
data 13 giugno 1995, n. 145, con la quale si  attesta  che  le  opere
suddette  sono  conformi  ai  disposti  delle citate deliberazioni di
giunta regionale del 26 aprile 1988, n. 31898, e 27 maggio  1992,  n.
22971;
  Riconosciuta  la  necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi,
in considerazione dell'esigenza di soddisfare  i  suddetti  interessi
pubblici  e  sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza
ed urgenza tali  che  la  giunta  regionale  non  puo'  esimersi  dal
prenderli  in  esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al
particolare regime di salvaguardia cui l'area  in  questione  risulta
assoggettata;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che, ai sensi dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto legislativo n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1) di stralciare, per le motivazioni di cui  in  premessa,  l'area
ubicata  in  comune  di Gromo (Bergamo), mappali n. 2236, dall'ambito
territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta  regionale
n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto
1)  della  presente  deliberazione,  l'ambito  territoriale  n.   13,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)  di  pubblicare  la  presente  deliberazione   nella   Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale  della
regione  Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo comma, della
legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi'  come  modificato  dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 17 novembre 1995
                                             Il presidente: FORMIGONI
Il segretario: MIGLIO