LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del
26 aprile 1988, avente  per  oggetto  "Criteri  e  procedure  per  il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
  Richiamata  la  delibera  della  giunta  regionale  n. 22971 del 27
maggio 1992, con la  quale  si  ravvisa  l'esigenza  di  estendere  i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  fissati  con  la  sopracitata
deliberazione  della  giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
  Vista la deliberazione della  giunta  regionale  n.  54529  del  12
luglio 1994 di stralcio delle aree interessate dalla realizzazione di
una  nuova  seggiovia di congiungimento zona del rifugio Scerscen con
la cima Motta e la realizzazione di nuove piste  su  un'area  ubicata
nel  comune  di  Lanzada  ai  mappali  16, 14, 15, 162, 20, foglio 7,
mappali 542, 543, 548, 26, 63, 64, 162, foglio 8 (per la  sola  parte
interessata  dall'intervento),  mappale  13, foglio 7 (esclusivamente
per la rimozione dell'esistente impianto di  risalita)  sottoposta  a
vincolo  paesaggistico  in  forza  della  legge n. 1497/1939, nonche'
gravata  da  vincolo   di   immodificabilita'   ed   inedificabilita'
temporanea  di  cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431,
in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2,  individuato  con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Vista  la  nuova richiesta di stralcio delle aree interessate dalla
realizzazione della nuova pista da sci  che  congiunga  la  zona  del
rifugio  Scerscen  con la cima Motta su un'area ubicata nel comune di
Lanzada ai mappali 17 e 18, foglio 7, e  mappale  65,  foglio  8,  ad
integrazione  del  precedente  stralcio,  assunto  con  deliberazione
regionale di cui sopra;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  3,  della legge
regionale 27 maggio 1985, n. 57, e' stato richiesto alla  commissione
provinciale  per  le  bellezze  naturali  di Sondrio di esprimersi in
merito  alla  compatibilita'  tra  le   trasformazioni   territoriali
conseguenti  alla  realizzazione  delle opere richieste e la qualita'
paesistica dei luoghi interessati;
  Preso atto del parere espresso dalla commissione provinciale per le
bellezze naturali in sede  di  sopralluogo,  effettuato  in  data  15
giugno 1994, nel quale si ammette la realizzazione del nuovo impianto
di  risalita  e  del  tratto  di  pista  di collegamento in quanto la
realizzazione non comporta modificazioni  significative  dell'attuale
assetto  paesistico, escludendo, invece la possibilita' di attuare la
nuova pista in quanto la  proposta  progettuale  prevede  alterazioni
incompatibili con la tutela dei luoghi;
  Rilevata  tuttavia che la nuova pista da sci proposta e oggetto del
presente  stralcio  integrativo,  risulta  idonea  e  funzionale   al
completamento  del  comprensorio  sciistico,  soggetto primario dello
sviluppo socioeconomico della Valmalenco;
  Vista l'autorizzazione espressa dalla comunita' montana  Valtellina
con decreto n. 843 del 14 gennaio 1994;
  Visto  il verbale di sopralluogo della commissione tecnica piste da
sci formulata in data 29 settembre 1994;
  Visto il benestare concesso dalla comunita' montana Valtellina  per
l'apprezzamento  della pista da discesa, espresso con nota 9 novembre
1994, n. 8846;
  Visto il parere positivo con prescrizioni, espresso dallo SPAFA  di
Sondrio in data 23 agosto 1993, n. 871;
  Visto  i  verbali  di  martellata  relativi  al taglio delle piante
ostacolanti  la  realizzazione  della  predetta  seggiovia  e   della
relativa  pista  di  collegamento  di Campolungo, formulati in data 2
agosto 1994, n. 13127 e 11 ottobre 1994, n. 16376,  con  i  quali  si
autorizza il taglio di duecentoventi piante piu' ventisei soggetti di
stangame;
  Ritenuto  comunque  che  la  proposta del nuovo tracciato sciistico
dovra' essere particolarmente improntato alle necessarie salvaguardie
paesistiche onde evitare ulteriori alterazioni ambientali all'assetto
territoriale esistente;
  Che pertanto ad integrazione di quanto prescritto dallo  SPAFA  con
il  succitato  parere  del 23 agosto 1993, n. 871, recependo anche le
osservazioni formulate dalla predetta commissione provinciale per  le
bellezze  naturali  ed in carenza del progetto globale del territorio
interessato dagli interventi sciistici,  si  prescrive  ad  ulteriore
tutela del territorio:
   la   larghezza  della  nuova  pista  sciabile  non  dovra'  essere
superiore ai mt. 20 per la parte interessante il territorio boschivo;
   il  tracciato  sciabile  dovra'  essere   improntato   al   minore
abbattimento di piante ed al minimo impatto ambientale ammissibile;
   la  realizzazione  delle opere previste e connesse alla formazione
della  pista  dovra'  evitare  alterazioni  all'equilibrio   vegetale
esistente o danno alla vegetazione forestale circostante;
   a  compensazione dell'alterazione ambientale prevista, ogni pianta
abbattuta  dovra'  essere  sostituita  con  cinque  essenze  in  eta'
sufficientemente   matura,   con   garanzia  di  attecchimento  e  di
manutenzione stagionale e obbligo di sostituzione degli elementi  non
attecchiti,  da  porre  a  dimora a rinfoltimento del bosco esistente
limitrofo alla pista sciabile;
  Atteso,  per  quanto  espresso  e  prescritto,  che  si e' pertanto
ulteriormente provveduto, per quanto riguarda la nuova pista  di  sci
(cima Motta-Scerscen) e relativamente all'area interessata dall'opera
proposta,  ad  evitare  che  la  stessa non risulti incompatibile con
tutti quegli elementi che caratterizzano il carattere ambientale  dei
luoghi;
  Riconosciuta,  in  base  alle  attestazioni  e  alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale  dell'opera  in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali
consistenti  nella  valorizzazione,  dal  punto  di vista sciistico e
turistico, dell'area sciabile esistente;
  Riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di  cui  trattasi,
in  considerazione  dell'esigenza  di soddisfare i suddetti interessi
pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono  una  rilevanza
ed  urgenza  tali  che  la  giunta  regionale  non  puo' esimersi dal
prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali  correlati  al
particolare  regime  di  salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale    di    pianificazione   paesistico-ambientale,   risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare,  della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto,  dall'ambito  territoriale  n.  2,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto che in  forza  dei  disposti  della  legge  regionale  26
settembre  1992,  n.  32  e legge regionale 28 aprile 1995, n. 31, il
provvedimento autorizzativo ex art. 7 della legge 29 giugno 1939,  n.
1497,  rilasciato  in  regime  di  subdelega  dal comune di Lanzada e
questo procedera' a valutare la compatibilita' dell'opera  in  ordine
alla  piu'  puntuale  localizzazione  e  alla migliore qualificazione
progettuale, tenendo conto anche delle prescrizioni espresse;
  Dato atto che, ai sensi dell'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
40/1993,  come  modificato  dall'art.  1  del  decreto legislativo n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1) di stralciare, ad integrazione della  deliberazione  di  giunta
regionale  n.  54529 del 12 luglio 1994, per le motivazioni di cui in
premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), mappali 17 e
18, foglio 7, e mappale 65, foglio  8,  per  la  realizzazione  della
nuova  pista  da  sci  di congiungimento tra il rifugio Scerscen e la
cima  Motta   dall'ambito   territoriale   n.   2   individuato   con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   2)  di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al punto
1)  della  presente  deliberazione,  l'ambito  territoriale   n.   2,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  27  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 24 novembre 1995
                                             Il presidente: FORMIGONI
Il segretario: MIGLIO