AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 28  dicembre
1995,  n.  550,  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               CAPO I.
                            DISPOSIZIONI
                      DI CARATTERE FINANZIARIO
                               ART. 1.
 
   1.  Per  l'anno  1996,  il  limite  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.900
miliardi, al netto di lire 12.400 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto  conto  delle  operazioni  di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario  di  cui  all'articolo  11
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362  -  ivi  compreso  l'indebitamento
all'estero  per  un  importo  complessivo  non superiore a lire 4.000
miliardi relativo ad  interventi  non  considerati  nel  bilancio  di
previsione  per il 1996 - resta fissato, in termini di competenza, in
lire 368.200 miliardi per l'anno finanziario 1996.
   2. Per gli anni 1997 e 1998 il limite massimo del saldo  netto  da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenute
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente,   in  lire  158.300  miliardi  ed  in  lire  146.500
miliardi, al netto di lire 6.000 miliardi  per  l'anno  1997  e  lire
5.682  miliardi  per  l'anno  1998,  per le regolazioni debitorie; il
livello   massimo   del   ricorso   al   mercato   e'    determinato,
rispettivamente,   in  lire  416.000  miliardi  ed  in  lire  377.000
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1997  e  1998,  il
limite   massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente, in lire 128.000 miliardi ed in lire 101.000 miliardi
ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente,   in  lire  385.500  miliardi  ed  in  lire  331.000
miliardi.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
          468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio), come sostituito dall'art.  5
          della legge 23 agosto 1988, n.  362, e' il seguente:
             "Art.  11  (Legge  finanziaria).  -  1.  Il Ministro del
          tesoro, di concerto con il Ministro del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
          presenta al Parlamento, entro  il  mese  di  settembre,  il
          disegno di legge finanziaria.
             2.  La  legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
          di cui al comma  2  dell'art.  3,  dispone  annualmente  il
          quadro  di  riferimento finanziario per il periodo compreso
          nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
          periodo,  alla regolazione annuale delle grandezze previste
          dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
          finanziari agli obiettivi.
             3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte,  tasse  e  contributi,  ne'  puo' disporre nuove o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene:
               a)  le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e  contributi  in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1› gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
               b)  il  livello  massimo  del   ricorso   al   mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio  pluriennale,  comprese  le  eventuali regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
               c) la determinazione,  in  apposita  tabella,  per  le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote  destinate  a  gravare   su   ciascuno   degli   anni
          considerati;
               d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
          da   iscrivere   nel   bilancio   di  ciascuno  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente  la  cui  quantificazione e' rinviata alla legge
          finanziaria;
               e)  la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
               f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
          il  rifinanziamento,  per  non  piu'  di  un anno, di norme
          vigenti che prevedono interventi di sostegno  dell'economia
          classificati fra le spese in conto capitale;
               g)  gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11- bis e le corrispondenti tabelle;
               h)  l'importo  complessivo   massimo   destinato,   in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a   norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo 1983, n.  93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni   non
          compreso nel regime contrattuale;
               i)  altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.
             4. La legge  finanziaria  indica  altresi'  quale  quota
          delle  nuove  o  maggiori entrate per ciascun anno compreso
          nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per  la
          copertura di nuove o maggiori spese.
            5.  In  attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
          delle nuove o maggiori entrate tributarie, extra-tributarie
          e   contributive   e   delle   riduzioni   permanenti    di
          autorizzazioni di spesa corrente.
             6.   In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di
          copertura di cui al comma 5,  le  nuove  o  maggiori  spese
          disposte  con la legge finanziaria non possono concorrere a
          determinare tassi di evoluzione delle spese  medesime,  sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento".