IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' di Verona e approvato con decreto
del   Presidente  della  Repubblica  6  settembre  1983,  n.  766,  e
successive modificazioni e integrazioni;
  Visto l'art. 16, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto l'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
 Visto il decreto rettorale n.  4511  del  10  luglio  1993,  recante
modificazioni  allo statuto dell'Universita' di Verona, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale  del  4  ottobre  1993  e  contenente  il  diploma
universitario in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.);
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e
il decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  maggio  1994  sulla
individuazione    dei    settori    scientifico-disciplinari    degli
insegnamenti universitari;
  Viste le deliberazioni  degli  organi  accademici  dell'Universita'
degli  studi  di  Verona  (consiglio  di falcolta' del 28 marzo 1995,
senato accademico del 9 maggio 1995 e  consiglio  di  amministrazione
del 12 maggio 1995);
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nella seduta del 13 luglio 1995;
  Visto il recepimento  assunto  da  parte  degli  organi  accademici
dell'Universita'  di  Verona  (consiglio di facolta' del 19 settembre
1995,  senato  accademico  del   3   ottobre   1995,   consiglio   di
amministrazione del 31 ottobre 1995);
                              Decreta:
  Lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Verona  e'  cosi'
modificato per cui agli articoli da 323  a  342  dello  statuto  sono
sostituiti dai seguenti:
                        DIPLOMA UNIVERSITARIO
            IN GESTIONE DELLE IMPRESE ALIMENTARI (G.I.A)
  Art. 323. - E' istituito il diploma universitario in Gestione delle
imprese  alimentari  (G.I.A.).  La  durata  del  corso  di diploma in
Gestione delle imprese alimentari  (G.I.A.)  e'  di  tre  anni.  Sono
titolo  di ammissione i diplomi di maturita' degli istituti di scuola
secondaria di durata quinquennale ed equiparati.
  Art. 324. - Il numero degli iscritti a ciascun  anno  di  corso  e'
stabilito  dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta' in
base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro
e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art.  9,  comma
4, della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
  Art.  325.  -  Gli  insegnamenti  attivabili  nel  corso di diploma
universitario in Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.) sono:
    a) i sei insegnamenti fondamentali di cui all'art. 6 del  decreto
ministeriale  31  luglio  1992  da scegliere tra quelli che compaiono
nell'elenco   dei   settori    scientificodisciplinari    individuati
nell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1994, secondo la seguente distribuzione:
    uno nel settore P01A (economia politica);
    uno nel settore P02A (economia aziendale);
    uno nel settore N01X (diritto privato);
    uno nel settore N09X (istituzioni di diritto pubblico);
    uno nel settore S01A (statistica);
    uno nel settore S04A (matematica per le applicazioni economiche),
e precisamente cosi' identificati dalla facolta':
    1) diritto pubblico generale;
    2) istituzioni di economia;
    3) metodi matematici per la gestione delle aziende;
    4) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
    5) nozioni giuridiche fondamentali;
    6) tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
    b) gli insegnamenti caratterizzanti delle aree di cui all'art. 16
del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e cioe':
   Area economica:
    economia agraria;
    economia agro-alimentare;
    economia dei mercati agricoli e forestali;
    geografia economica;
    politica economica agraria;
    storia dell'agricoltura;
   Area aziendale:
    economia e gestione delle imprese;
    marketing;
    merceologia;
    merceologia dei prodotti alimentari;
    merceologia delle risorse naturali;
    organizzazione aziendale;
    tecnologia dei cicli produttivi;
   Area giuridica:
    diritto privato dell'economia;
   Area matematico-statistica:
    controllo statistico della qualita';
   Altre aree:
    fisiologia della nutrizione;
    gestione della qualita' nell'industria alimentare;
    igiene della nutrizione;
    principi di dietetica;
    scienza dell'alimentazione;
    biotecnologie alimentari,
e cosi' precisamente identificati dalla facolta':
    1) controllo statistico della qualita';
    2) diritto privato dell'economia;
    3) economia agraria;
    4) economia agro-alimentare;
    5) economia dei mercati agricoli e forestali;
    6) economia e gestione delle imprese;
    7) gestione della qualita' nell'industria alimentare;
    8) igiene della nutrizione;
    9) marketing;
    10) merceologia dei prodotti alimentari;
    11) organizzazione aziendale;
    12) tecnologia dei cicli produttivi;
    c)  altri insegnamenti attivati in facolta' nelle aree economica,
aziendale, giuridica e matematico-statistica;
    d)  le  seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua
francese, lingua spagnola, lingua tedesca.
  1. Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori  potranno  essere
scelti   da   uno  qualsiasi  di  essi  in  relazione  alle  esigenze
didattico-scientifiche della facolta'.
  Art. 326. - Il piano di studi del corso di diploma universitario in
Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.) comprende sei insegnamenti
fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra  i
caratterizzanti di cui all'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio
1992   ed   altri  insegnamenti  equivalenti  ad  un  numero  di  tre
annualita'.
  Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti  di  norma
nel primo anno di corso.
  Gli  insegnamenti  annuali  comprendono di norma settantadue ore di
didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di
didattica.
  A tutti gli effetti - ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale
31 luglio 1992 - e' stabilita l'equivalenza tra un  corso  annuale  e
due   semestrali.   Uno   stesso  insegnamento  annuale  puo'  essere
articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame.
  La  struttura   didattica   competente   stabilisce   quali   degli
insegnamenti  non  fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali
con corsi semestrali.
  Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in
Gestione delle imprese alimentari (G.I.A.) deve comprendere, ai sensi
dell'art. 16 del decreto ministeriale 31 luglio  1992  sul  complesso
degli  insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, almeno due
insegnamenti  dell'area   economica,   almeno   cinque   insegnamenti
dell'area  aziendale  con particolare attenzione a quelli del settore
scientifico-disciplinare  C01B,  almeno  due  insegnamenti  dell'area
giuridica, almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica ed
almeno  due  insegnamenti  delle altre aree di cui sempre all'art. 16
del decreto ministeriale 31 luglio 1992.
  La  struttura  didattica   competente   attiva   gli   insegnamenti
obbligatori,   gli   insegnamenti   caratterizzanti   e   gli   altri
insegnamenti nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 6,  7
e 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992.
  Art.  327.  -  Il  diploma  universitario in Gestione delle imprese
alimentari (G.I.A.) si consegue  dopo  aver  superato  gli  esami  di
profitto  per  gli  insegnamenti equivalenti ad un numero di quindici
annualita', una prova di idoneita' in una lingua  straniera  moderna,
una  prova  di idoneita' di conoscenze informatiche di base - secondo
il dettato dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale  31  luglio
1992 - e il colloquio finale.
  Art.  328.  -  La struttura didattica competente garantisce che tra
gli insegnamenti attivati dalla facolta' ve  ne  siano  almeno  dieci
compresi   nell'elenco  degli  insegnamenti  caratterizzanti  di  cui
all'art. 16 del decreto ministeriale  31  luglio  1992  e  predispone
percorsi  didattici  ed  eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli
alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo  adeguate
possibilita' di scelta per gli studenti.
  La   struttura   didattica   competente   individua,  nel  rispetto
dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di  studio  e
gli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma.
  Sempre  la  struttura  didattica competente puo' assegnare ai corsi
(ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni  aggiuntive  che
ne  specifichino  i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in
cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  Sempre la struttura didattica competente puo' stabilire che  alcuni
insegnamenti  siano  impartiti  con l'ausilio di laboratori, attivati
anche mediante convenzioni.
  Nell'ambito dei corsi di  cui  ai  commi  precedenti  la  struttura
didattica  deve  riservare  non meno di duecento ore di esercitazioni
pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.
  Inoltre la  struttura  didattica  competente  puo'  organizzare  la
permanenza  degli  studenti,  sotto  la  sorveglianza  di un "tutor",
presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre
a sei mesi.
  Infine  la  struttura  didattica  competente  puo'  autorizzare  lo
studente  ad  inserire  nel  proprio  piano  di  studi fino a quattro
insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Universita' o  in  altre
universita'  anche  straniere.  In  tal  caso  la struttura didattica
competente dovra' altresi'  determinare  la  categoria  e  l'area  di
appartenenza  dei  suddetti  insegnamenti  ai fini del rispetto degli
articoli 6 e 16 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 e degli altri
vincoli dell'ordinamento.
  Art.  329.  -  La  struttura  didattica  competente  stabilisce  le
modalita'  degli  esami  di  profitto  e  delle prove di idoneita' di
lingua straniera moderna e di conoscenze informatiche di base.
  Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella
discussione orale, con  riferimento  alle  discipline  del  corso  di
diploma, di un tipico problema professionale.
  Art.  330.  - Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del
diploma universitario sono riconosciuti degli insegnamenti del  corso
di  diploma  universitario  e  del  corso di laurea seguiti con esito
positivo in relazione al sistema di crediti didattici  determinato  a
norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 a condizione che
essi  siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi
approvato dalla competente struttura didattica per il corso al  quale
si chiede l'iscrizione.
Dovranno  in  ogni  caso essere riconosciute le prove di idoneita' di
lingue e di informatica di cui  all'art.  9,  comma  1,  del  decreto
ministeriale 31 luglio 1992.
  Nel  caso  di  passaggio dal corso di laurea al corso di diploma il
riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni
pratiche non potra' superare le cento ore.
  Le strutture didattiche competenti determinano  i  criteri  per  il
riconoscimento  degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di
diploma in Gestione delle  imprese  alimentari  (G.I.A)  e  corso  di
laurea in economia e commercio.
  Art.  331.  -  A  tutti  i  fini del presente ordinamento valgono i
settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n.
341/1990 e dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994
e recepiti per il corso di laurea in economia e commercio.
   Verona, 31 ottobre 1995
                                                   Il rettore: MARIGO