IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive
modificazioni;
  Visto l'art. 3, comma 4-bis, del  decreto  legislativo  27  gennaio
1992,   n.  119,  introdotto  dall'art.  10,  comma  2,  del  decreto
legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, che prevede che il Ministro della
sanita' stabilisca, con  proprio  decreto,  l'elenco  dei  medicinali
veterinari non sottoposti all'obbligo di ricetta medico veterinaria;
  Visto  l'art. 32, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n.  119,  come  sostituito  dall'art.  10,  comma  7,   del   decreto
legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;
  Visto  il  proprio  decreto  28  settembre  1993,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 9 ottobre 1993;
  Ritenuto necessario procedere  alla  modifica  del  comunicato  del
Ministero della sanita' contenente l'elenco dei medicinali veterinari
non  sottoposti all'obbligo di ricetta medico-veterinaria, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 1994;
  Acquisito il parere favorevole  della  commissione  consultiva  per
l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono sottoposti all'obbligo di vendita dietro  presentazione  di
ricetta  medico-veterinaria  i medicinali veterinari rientranti nelle
categorie  individuate  dall'allegato  I,   che   costituisce   parte
integrante del presente decreto.
  2.  I  medicinali  veterinari  che  non  rientrano  nelle categorie
indicate al comma 1 possono essere esentati dall'obbligo  di  vendita
dietro   presentazione   di   ricetta  medico-veterinaria  a  seguito
dell'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.
  3.  I  medicinali  veterinari  elencati   nell'allegato   II,   che
costituisce   parte   integrante   del  presente  decreto,  non  sono
sottoposti all'obbligo di vendita  dietro  presentazione  di  ricetta
medico-veterinaria.
  4.  Resta,  comunque,  valido quanto previsto dai punti 1 e 2 delle
avvertenze  riportate  in  calce  alla  tabella  4  della  Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana, IX edizione.