IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio l993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;
  Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il  22
gennaio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 3.487 miliardi;
  Visti  i  propri decreti in data 19 dicembre 1995 e 5 gennaio 1996,
con i  quali  e'  stata  disposta  l'emissione  delle  prime  quattro
tranches  dei  certificati di credito del Tesoro "zero coupon", della
durata di 2 anni, con decorrenza 29 dicembre 1995;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di una quinta tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto il proprio decreto del 24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede  che  gli  "specialisti  in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della  legge  30  marzo
1981,  n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di
una quinta tranche  dei  certificati  di  credito  del  Tesoro  "zero
coupon"  (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 29 dicembre 1995 e
scadenza 30 dicembre 1997, fino all'importo massimo di nominali  lire
2.000  miliardi, di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 1995,
citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime  due  tranches
dei certificati stessi.
  In  base  all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio
1994,  citato  nelle  premesse,  al  termine   della   procedura   di
assegnazione di cui al successivo art. 2, e' prevista automaticamente
l'emissione  della  sesta  tranche  dei  certificati,  per un importo
massimo  del  10  per  cento  dell'ammontare  nominale  indicato   al
precedente  primo  comma, da assegnare agli operatori "specialisti in
titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli  3  e
4.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre condizioni e modalita' di emissione stabilite
dal citato decreto ministeriale 19 dicembre 1995.