IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio l993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996; Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 gennaio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 3.487 miliardi; Visti i propri decreti in data 19 dicembre 1995 e 5 gennaio 1996, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon", della durata di 2 anni, con decorrenza 29 dicembre 1995; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro "zero coupon"; Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ), di durata biennale, con decorrenza 29 dicembre 1995 e scadenza 30 dicembre 1997, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi. In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, e' prevista automaticamente l'emissione della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 19 dicembre 1995.