IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n.73; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Viste le deliberazioni espresse dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione di questo Ateneo nelle rispettive sedute del 18 luglio 1995 e 20 luglio 1994; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1995; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: 1. E' soppressa la scuola diretta a fini speciali in assistenza nefrologica e tecniche dialitiche. Verra', comunque, consentito, agli studenti gia' iscritti alla predetta scuola, il completamento del corso di studi previsto. 2. Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, e' modificato come segue: all'art. 97, recante l'elenco delle scuole dirette a fini speciali, e' soppressa la scuola in oggetto; sono altresi' soppressi gli articoli dal n. 116 al n. 122, recanti l'ordinamento della suindicata scuola. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 8 gennaio 1996 Il rettore: CRESCENTI