IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita'  sementiera,  modificata  da  ultimo  dal  decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373;
  Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione della direttiva del Consiglio  n.  91/683/CEE  del  19
dicembre   1991   concernente   le   misure   di   protezione  contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali  ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n.  306  del  31
dicembre   1993,   concernente   le   misure   di  protezione  contro
l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica
italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Viste  le  direttive del Consiglio n. 66/403/CEE del 14 giugno 1966
modificata da ultimo dalla direttiva della  Commissione  n.  95/65/CE
del  7  marzo 1995, e la direttiva del Consiglio n. 70/457/CEE del 29
gennaio  1970,   modificata   da   ultimo   dall'atto   di   adesione
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  del  14  dicembre 1995 n.
96/6/CE che autorizza la Grecia, l'Italia e il Portogallo a concedere
deroghe a  talune  disposizioni  della  direttiva  n.  77/93/CEE  del
Consiglio  per  quanto  riguarda i tuberiseme di patata originari del
Canada;
  Considerato che  le  misure  fitosanitarie  previste  nel  presente
decreto  farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione
in Italia del "Clavibacter  michiganensis  ssp.  sepedonicus"  e  del
"Potato spindle tuber viroid";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  tuberi  seme di patate delle varieta' Atlantic, Donna, Kennebec,
Russet Burbank, Sebago e Shepody originari dal Canada, possono essere
introdotti nel territorio della Repubblica italiana sino al 31  marzo
1996.