IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per effetto del quale l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) e relative sanzioni ed interessi, limitatamente a quella dovuta per i presupposti di applicazione dell'imposta verificatisi fino al 31 dicembre 1992, continua ad essere di spettanza dei comuni, eccezion fatta per le imposizioni straordinarie di cui all'art. 26 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, ed all'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363, il cui gettito e' di esclusiva spettanza dello Stato, nonche' per le altre fattispecie per le quali le disposizioni vigenti prevedono la riserva delle riscossioni all'erario statale; Visto il decreto del Ministro delle finanze dell'8 giugno 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 10 luglio 1974, come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 15 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 30 marzo 1984, con il quale vengono stabilite le modalita' per l'esecuzione di rimborsi, in favore dei contribuenti, dell'INVIM indebitamente percetta e del conseguente recupero nei confronti del comune al quale e' stata devoluta; Considerato che, a seguito della disposizione di cui al predetto comma 6 dell'art. 17, diminuiscono progressivamente le riscossioni per INVIM di spettanza dei comuni sulle quali poter operare le detrazioni delle somme da rimborsare; Visto il menzionato comma 6 dell'art. 17 il quale consente che con decreto del Ministro delle finanze vengano stabilite modalita' per l'effettuazione dei rimborsi ai contribuenti dell'INVIM di spettanza dei comuni; Decreta: Art. 1. 1. Per l'esecuzione dei rimborsi ai contribuenti delle somme, a titolo di INVIM e relative sanzioni ed interessi, attribuite ai comuni aventi diritto, continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle finanze dell'8 giugno 1974 e 15 marzo 1984 citati nelle premesse. 2. Se entro quattro mesi dalla emanazione del provvedimento di rimborso, l'ufficio del registro competente, oppure delegato ai sensi dell'art. 4 del predetto decreto ministeriale dell'8 giugno 1974, non puo' effettuare, in tutto od in parte, il rimborso per insufficienza delle somme, a titolo di INVIM e relative sanzioni ed interessi, ancora da devolvere al comune interessato, l'ufficio medesimo trasmette, dandone comunicazione al contribuente ed alla Direzione regionale delle entrate, il predetto provvedimento, con la specificazione che non si e' potuto effettuare il rimborso, al comune debitore; tale comune deve provvedere direttamente al rimborso in favore del contribuente. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 1996 Il Ministro: FANTOZZI Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1996 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 25