IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria; Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 che prevede il riordino degli organi di giurisdizione tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, in commissioni tributarie provinciali e regionali e, presso ciascuna delle province di Trento e Bolzano, in commissioni tributarie di primo e di secondo grado; Visto l'art. 42, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495, che prevede l'insediamento delle predette commissioni tributarie in unica data entro il 1 aprile 1996; Decreta: Art. 1. 1. Sono insediate, in data 1 aprile 1996, le commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, e le commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. 2. Sono insediate alla medesima data di cui al comma 1 le commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi sede nei rispettivi capoluoghi.