IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto  legislativo  31  dicembre 1992, n. 545, recante
norme  sull'ordinamento  degli  organi  speciali   di   giurisdizione
tributaria;
  Visto  l'art. 1, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 545
del 1992 che  prevede  il  riordino  degli  organi  di  giurisdizione
tributaria,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  636,  in  commissioni  tributarie  provinciali  e
regionali  e,  presso ciascuna delle province di Trento e Bolzano, in
commissioni tributarie di primo e di secondo grado;
  Visto l'art. 42, comma 1, dello stesso decreto legislativo  n.  545
del  1992,  come  modificato  dall'art.  1,  comma 1, lettera a), del
decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito  dalla  legge  20
novembre  1995,  n.  495,  che  prevede l'insediamento delle predette
commissioni tributarie in unica data entro il 1 aprile 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Sono insediate, in data 1 aprile 1996, le commissioni tributarie
provinciali, aventi sede  nel  capoluogo  di  ogni  provincia,  e  le
commissioni  tributarie  regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni
regione.
  2. Sono  insediate  alla  medesima  data  di  cui  al  comma  1  le
commissioni  tributarie  di  primo  e di secondo grado delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  aventi  sede  nei   rispettivi
capoluoghi.