IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
   Visto  il  decreto-legge  n. 101/1993 piu' volte reiterato fino al
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con  modificazioni,
nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;
   Visto  in  particolare  l'art.  2,  comma 6, della citata legge n.
493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti  per  nuove
opere  pubbliche  salvo  autorizzazione  del  Ministro  del bilancio,
sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti
previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;
   Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la
metodologia  e  le  procedure  per  il  rilascio   delle   suindicate
autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;
   Vista  la  nota  in  data  15 novembre 1995, prot. DV/1646, con la
quale il Comitato costituito  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui
sopra,  ha  trasmesso  un quinto elenco di interventi con istruttoria
con esito favorevole;
   Udita  la  relazione   del   Ministro   del   bilancio   e   della
programmazione economica;
                               ESPRIME
                         il seguente parere:
   1.  I  comuni  di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad
utilizzare i fondi disponibili presso gli  stessi  comuni,  derivanti
dall'art.  3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi e
gli  importi  indicati  e  con  rispetto  delle  eventuali   relative
prescrizioni formulate.
   Alla  realizzazione  delle  opere  i  comuni  dovranno  provvedere
mediante  espletamento  di  gare  da  effettuarsi  con  le  procedure
previste   dalle   vigenti  normative;  comunicheranno,  inoltre,  al
Ministro del bilancio la data dell'avvenuta consegna  dei  lavori  da
effettuare   entro   centottanta   giorni  dalla  data  del  rilascio
dell'autorizzazione del Ministro del bilancio.
   Qualora entro tale data  la  predetta  consegna  non  abbia  luogo
l'ente  interessato  dovra'  darne motivata comunicazione al Ministro
del bilancio e prospettare  una  diversa  utilizzazione  della  somma
relativa.
   2.  I  comuni  di  cui  all'allegato  2  non  sono  autorizzati ad
utilizzare i fondi di cui trattasi per  gli  interventi,  e  relativi
importi, in esso indicati.
   3. Relativamente ai progetti di cui all'allegato 3 e' sospesa ogni
deliberazione   in   merito   in   attesa   della   integrazione   di
documentazione, dei chiarimenti che il Comitato, di cui in  premessa,
riterra'  opportuno e necessario richiedere nonche' delle valutazioni
conseguenziali ai risultati degli ulteriori approfondimenti anche  in
attuazione a quanto contenuto nella delibera CIPE, assunta in data 10
maggio  1995,  relativa  al  valore  massimo  di  riferimento  per la
valutazione dei costi di urbanizzazione primaria.
    Roma, 20 novembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA