IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.
458;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sentito  il  consiglio  dell'ordine  "Al  merito  della  Repubblica
italiana";
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il numero massimo delle onorificenze dell'ordine "Al  merito  della
Repubblica  italiana"  che potranno essere complessivamente conferite
nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 1996  e'  determinato
in 13.730 unita', cosi' ripartito nelle cinque classi:
   cavaliere di gran croce n. 40;
   grande ufficiale n. 270;
   commendatore n. 1.420;
   ufficiale n. 2.500;
   cavaliere n. 9.500.
  La  ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
vari Ministeri, del numero di  onorificenze  stabilito  dal  presente
decreto, sara' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  a  norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.