IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sentito il consiglio dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana"; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. Il numero massimo delle onorificenze dell'ordine "Al merito della Repubblica italiana" che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 1996 e' determinato in 13.730 unita', cosi' ripartito nelle cinque classi: cavaliere di gran croce n. 40; grande ufficiale n. 270; commendatore n. 1.420; ufficiale n. 2.500; cavaliere n. 9.500. La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sara' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.