IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il proprio decreto in data 5 gennaio 1996  con  il  quale,  a
seguito  della  delibera  adottata  dal  Consiglio dei Ministri nella
riunione del 5 gennaio 1996 viene dichiarato, a  termine  del  citato
art.  5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 gennaio 1997
lo stato di emergenza nel comune di Corniglio (Parma) interessato  da
un  nuovo  movimento franoso di eccezionale gravita' in localita' "La
Lama";
  Vista l'ordinanza n. 2396 del 20 dicembre  1994  con  la  quale  si
disponevano interventi volti a fronteggiare il movimento franoso;
  Considerato che, malgrado gli interventi realizzati con l'ordinanza
n.   2396  del  20  dicembre  1994,  tale  movimento  franoso  si  e'
ulteriormente riattivato distruggendo la quasi totalita' delle  opere
realizzate,  lesionando  una  casa di civile abitazione, distruggendo
una parte di foresta demaniale  e  minacciando  l'incolumita'  di  50
edifici  abitativi  nonche'  di 5 stabilimenti per la lavorazione del
prosciutto ed il cimitero comunale;
  Vista la nota prot. n. 5/P.C. in data 16 gennaio 1996 con la  quale
il  prefetto  di  Parma  ha  quantificato  in  lire  1.800 milioni il
fabbisogno per l'attuazione del piano di emergenza predisposto  dalla
prefettura;
  Vista  la  nota  n. GBO/96/289 in data 8 gennaio 1996 della regione
Emilia-Romagna - Assessorato territorio, con la quale si comunica che
la sistemazione del movimento franoso  in  localita'  "La  Lama"  del
comune  di  Corniglio  assume  carattere prioritario nel quadro degli
interventi di carattere idrogeologico da finanziare con  i  fondi  di
cui alla legge 27 ottobre 1995, n. 438, art. 1-septies;
  Visto il verbale del sopralluogo effettuato in data 12 gennaio 1996
dal  comitato  tecnico  scientifico all'uopo operante per conto della
regione  Emilia-Romagna,   al   quale   ha   partecipato   anche   un
rappresentante del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche,
da  cui  risulta  la  situazione  di grave pericolo incombente per la
pubblica e privata incolumita';
  Visto l'elaborato progettuale relativo  all'ipotesi  di  intervento
datato  24  gennaio  1996  predisposto dalla regione Emilia-Romagna -
Servizio provinciale difesa del suolo, dal quale risulta un costo  di
lire 4.600 milioni;
  Visti  gli  esiti della riunione effettuata presso la prefettura di
Parma in data 19 gennaio 1996 dal Sottosegretario  di  Stato  per  la
protezione  civile  con  il  prefetto di Parma ed il presidente della
giunta regionale dell'Emilia-Romagna;
  Considerato che,  in  relazione  all'urgenza  e  nelle  more  della
ripartizione  dei  fondi  di  cui  all'art.  1-septies della legge 27
ottobre 1995, n. 438, la copertura finanziaria dell'intero fabbisogno
necessario per realizzare le  opere  ipotizzate  pari  a  lire  4.600
milioni  puo'  essere  assunta  sul  capitolo  7615,  rubrica  6, del
bilancio di previsione della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri
per l'esercizio finanziario 1996, dovra' essere reintegrato, per pari
importo, in sede di ripartizione dei fondi di cui alla citata legge;
  Attesa,  pertanto, la necessita' di consentire al prefetto di Parma
l'attuazione del piano d'emergenza ed alla regione Emilia-Romagna  di
realizzare  in  via  d'urgenza  le  opere  volte alla riduzione della
situazione di rischio, nuovamente incombente in localita'  "La  Lama"
del comune di Corniglio;
  Vista la relazione predisposta dal Dipartimento protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  far fronte alle attivita' di assistenza e soccorso ai soggetti
minacciati dal movimento franoso nel comune di Corniglio il  prefetto
di  Parma  e'  delegato  ad  adottare  tutti i provvedimenti connessi
all'attivazione del piano di emergenza all'uopo predisposto.