IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge n. 488/1992 sopra richiamata che disciplina la permanenza, per alcune categorie di intervento, delle agevolazioni previste dalla legge n. 64/1986; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno; Vista la lettera della Commissione europea n. 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalita' regionale in Italia; Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, e successive integrazioni e modificazioni, concernenti le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attivita' produttive localizzate nei territori meridionali, ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64; Vista altresi' la delibera CIPI 13 ottobre 1989 con la quale e' stato approvato il contratto di programma tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Gruppo Texas Instruments; Vista la propria delibera 29 marzo 1990 con la quale sono state accantonate le risorse finanziarie a valere sulla legge 1 marzo 1986, n. 64, per la concessione delle agevolazioni al predetto programma; Vista la delibera CIPI 28 dicembre 1993 che ha approvato il primo aggiornamento del piano progettuale del contratto Texas e ridotto da lire 964.100 milioni a lire 881.900 milioni l'onere complessivo a carico dello Stato; Vista la delibera CIPE 11 ottobre 1994 che ha approvato il secondo aggiornamento del piano progettuale del contratto Texas e ridotto da lire 881.900 milioni a lire 843.950 milioni l'onere complessivo a carico dello Stato; Considerato che a fronte dell'attuazione degli impegni previsti dalla delibera CIPE 11 ottobre 1994 sono stati considerati ammissibili alle agevolazioni investimenti per complessive lire 1.485.438 milioni, cosi' ripartiti per categorie: Milioni di lire __ A) Investimenti tecnologici industriali (di cui lire 35.718 milioni per scorte) 988.373 B) Centro di ricerca ..................... 76.256 C) Progetti di ricerca ................... 400.104 D) Progetti di formazione per addetti industria ............................. 20.705 _________ Totale ...... 1.485.438 Considerato altresi' che il seguente onere per lo Stato - determinato secondo le modalita' stabilite dalla delibera CIPI 13 ottobre 1989, ivi compresi i costi per la concessione del credito agevolato alle migliori condizioni previste dall'art. 10 della legge 1 marzo 1986, n. 64, oltre ad oneri di gestione relativi alla definitiva chiusura del contratto per lire 5 miliardi - e' considerato definitivo: Onere per lo Stato (milioni di lire) __ A) Investimenti tecnologici industriali 433.492,1 B) Centro di ricerca.................... 46.808,9 C) Progetti di ricerca ................. 320.083,2 D) Progetti di formazione per addetti industria ........................... 18.634,5 _________ Totale ....... 819.018,7 con una riduzione di lire 19.931,3 milioni rispetto all'onere per lo Stato previsto dalla delibera CIPE 11 ottobre 1994 in lire 843.950 milioni; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: di limitare le condizioni di applicazione dell'art. 10 della legge 1 marzo 1986, n. 64, previste dall'art. 3 della delibera CIPI 13 ottobre 1989, ad una copertura massima di 8 punti percentuali della differenza fra il tasso di inflazione programmata ed il tasso di collocamento delle obbligazioni sul mercato, per una durata massima di 8 anni; il costo per lo Stato per contributi in conto interessi da concedere in applicazione del suddetto art. 10 non potra' eccedere il montante globale di lire 127.000 milioni; di destinare alla copertura degli oneri per la gestione del contratto di programma in epigrafe la somma massima di lire 5.000 milioni, comprensiva degli impegni gia' assunti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno; di acquisire alle disponibilita' del Ministero del bilancio e della programmazione economica la somma di lire 19.931,3 milioni; di destinare tale ultima somma di lire 19.931,3 milioni al finanziamento di nuovi contratti di programma a valere sulla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con riferimento prioritario alla nuova iniziativa della Texas Instruments Italia S.p.a in Avezzano, per cui e' gia' stata presentata nel giugno 1995 la richiesta di accesso alla contrattazione programmata. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvedera' all'attuazione della presente delibera. Roma, 20 novembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 19 gennaio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 14