Ai fini dell'applicazione dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394, cosi' come modificato dall'art. 4, comma terzo, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, ed in relazione al decreto ministeriale 18 marzo 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1991) relativo ai criteri di valutazione delle domande di contributo dei consorzi in oggetto, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovra' essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione. I consorzi interessati dovranno inoltrare apposita domanda, redatta in carta legale, al Ministero del commercio estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Divisione I - Viale America, 341 - 00144 Roma. La domanda andra' presentata secondo lo schema allegato 1). Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti: a) copia autentica dell'atto costitutivo, nonche' dello statuto del consorzio vigente al momento della domanda; da tali atti dovra' risultare il rispetto delle condizioni di legge; in particolare, per i consorzi agro-alimentari, lo scopo sociale esclusivo di cui al primo comma dell'art. 10 della legge n. 394/1981. Detti documenti non sono richiesti ove gia' disponibili presso gli atti del Ministero e non siano intervenuti nel frattempo fatti nuovi nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche. Tale aspetto trovera' certificazione nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva del responsabile legale del consorzio. Qualora siano intervenute modifiche, occorrera' trasmettere, in allegato alla domanda di contributo, copia autentica degli atti consortili di modifica; b) atto notorio o dichiarazione sostitutiva in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo, resa dal responsabile legale del consorzio, in base alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, secondo lo schema allegato 2); c) certificato del competente tribunale, attestante il pieno godimento dei propri diritti da parte del consorzio; d) copia autentica del bilancio relativo all'esercizio finanziario oggetto della domanda, comprensivo del conto economico, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la cancelleria del tribunale; e) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1991 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio (v. schema allegato 3). Si precisa che, per i consorzi turistico-alberghieri, tale distinta deve riferirsi unicamente alle spese sostenute (sia in Italia che all'estero) per l'incremento della domanda estera del settore; f) dichiarazione del legale rappresentante, illustrativa delle voci di cui al conto economico. Al riguardo, si rappresenta la necessita' che il consorzio illustri dette voci quanto piu' dettagliatamente possibile in relazione sia alle poste in entrata che a quelle in uscita; g) apposita certificazione rilasciata da societa' di revisione e certificazione bilanci, qualora il totale delle spese ammissibili a contributo superi l'importo di lire 300 milioni; h) dettagliata relazione concernente le specifiche attivita' svolte nel corso dell'anno di riferimento; i) programma di attivita' che il consorzio intende svolgere nell'anno successivo a quello oggetto della domanda di contributo; l) eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, associazione imprenditoriale o di categoria; camera di commercio; societa' di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale di detti enti; m) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale una copia della domanda di contributo (e della relativa documentazione) e' stata inviata al: 1) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo - Uff. II - Relaz. int.li - Ripartizione B Roma, per i consorzi turistico-alberghieri; 2) Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - D.G. politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Roma, per i consorzi agro-alimentari; n) (per i consorzi agro-alimentari) deliberazione richiesta alla regione e da questa emessa con atto formale secondo le proprie norme statutarie, che individui il consorzio richiedente - per settore e comprensorio - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981. La richiesta del consorzio alla regione dovra' essere inoltrata per conoscenza anche a questo Ministero; o) certificati camerali (o certificati di vigenza del tribunale) di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione al Ministero, occorrenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ai fini della certificazione antimafia, per contributi d'importo superiore a lire 50 milioni fino a 300 milioni. Detti certificati devono riguardare: a) il consorzio o la societa' consortile; b) le aziende consorziate che detengono una partecipazione al fondo consortile superiore al 10%; c) le aziende consorziate per conto delle quali il consorzio o la societa' consortile opera, in modo esclusivo, nei confronti della pubblica amministrazione. I predetti certificati dovranno contenere: quanto al punto a): generalita' (cognome e nome, qualifica, luogo e data di nascita) del rappresentante legale del consorzio e di tutti i soggetti, compreso il direttore - ove nominato - che detengono, a vario titolo, i poteri di amministrazione; quanto ai punti b) e c): generalita' (cognome e nome, qualifica, luogo e data di nascita) dei seguenti soggetti: per la ditta individuale titolare per la societa' di fatto tutti i soci (S.d.f.) per la societa' in nome col- tutti i soci lettivo (S.n.c.) per la societa' in acco- socio/i, accomandatario/i mandita semplice (S.a.s.) per la societa' per azioni legale/i, rappresentante/i (S.p.a.) ed eventuali componenti il consiglio di amministra- zione per la societa' a responsabi- come per la S.p.a. lita' limitata (S.r.l.) Le domande devono pervenire, complete della documentazione richiesta, entro il 15 maggio p.v.; per le domande inoltrate a mezzo raccomandata postale fara' fede il timbro delle PP.TT. comprovante la spedizione entro detto termine (dovra', pertanto, a richiesta dell'amministrazione, essere prodotta copia della ricevuta postale). Tutta la documentazione dovra' essere inviata in duplice copia (quella relativa al bilancio in triplice copia). Le domande ritardatarie, comunque pervenute entro il 30 giugno, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilita' residue di bilancio. Il completamento dell'istruttoria delle domande, con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi, avverra' entro il 20 novembre 1996, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 18 marzo 1991. Pertanto, ogni documento integrativo, che si dovesse rendere necessario acquisire per l'esame della richiesta di contributo, dovra' pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 ottobre. Si sara' grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicita' alle disposizioni in essa contenute. Il direttore della Direzione generale per lo sviluppo degli scambi SARDI DE LETTO