IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successivi
aggiornamenti;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1991,
relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per
il  triennio  1991-93,  che  prevede per l'Universita' di Milano, fra
l'altro, l'istituzione del corso di laurea in biotecnologie;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita'  accademiche  di questa Universita' in esecuzione del piano
di sviluppo 1991-93;
  Preso atto che l'ordinamento didattico del corso di laurea  di  cui
trattasi  e'  stato  predisposto  nel  rispetto  della  tab. XXIV-bis
approvata con decreto ministeriale 12 marzo 1994;
  Vista la rettorale in data 20 giugno 1995, con la quale sono  stati
trasmessi al competente Ministero gli atti concernenti la proposta di
modifica statutaria sopra richiamata;
  Constatato  che  tali  atti  sono  stati,  dallo  stesso Ministero,
inviati al Consiglio universitario nazionale per il prescritto parere
in data 4 ottobre 1995;
  Ravvisata  l'esigenza,  viste  anche  le  aspettative   del   mondo
economico lombardo, di dare avvio al corso di laurea in biotecnologie
gia' dall'anno accademico 1995-96;
  Viste   le   delibere  con  le  quali  i  consigli  delle  facolta'
interessate, il senato accademico e il consiglio  di  amministrazione
hanno determinato in 175 il numero massimo degli iscrivibili al primo
anno;
  Rilevata  la  particolare  necessita'  di  approvare la modifica di
statuto proposta in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Nelle more del parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato con i decreti  citati  nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come segue.
                               Art. 1.
  L'art.  59  del  titolo  VI  e'  cosi' riformulato: "la facolta' di
medicina e chirurgia conferisce le lauree in medicina e chirurgia, in
odontoiatria e protesi dentaria e in biotecnologie mediche".
  All'elenco  delle  lauree  rilasciate  dalla  facolta'  di  scienze
matematiche,  fisiche  e naturali, di cui all'art. 62 del titolo VII,
e' aggiunta la laurea in biotecnologie industriali.
  L'art.  102  del  titolo  X  e'  cosi' riformulato: "la facolta' di
farmacia conferisce le lauree in farmacia, in  chimica  e  tecnologia
farmaceutiche e in biotecnologie farmaceutiche".
  L'art.  109  del  titolo  XI  e' cosi' riformulato: "la facolta' di
agraria conferisce le lauree in  scienze  e  tecnologie  agrarie,  in
scienze e tecnologie alimentari e in biotecnologie agrarie vegetali".
  L'art.  122  del  titolo  XII e' cosi' riformulato: "la facolta' di
medicina veterinaria conferisce le lauree in medicina veterinaria, in
scienze della produzione animale e in biotecnologie veterinarie".