IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modifiche; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93, che prevede per l'Universita' di Milano, fra l'altro, l'istituzione del corso di laurea in biotecnologie; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' in esecuzione del piano di sviluppo 1991-93; Preso atto che l'ordinamento didattico del corso di laurea di cui trattasi e' stato predisposto nel rispetto della tab. XXIV-bis approvata con decreto ministeriale 12 marzo 1994; Vista la rettorale in data 20 giugno 1995, con la quale sono stati trasmessi al competente Ministero gli atti concernenti la proposta di modifica statutaria sopra richiamata; Constatato che tali atti sono stati, dallo stesso Ministero, inviati al Consiglio universitario nazionale per il prescritto parere in data 4 ottobre 1995; Ravvisata l'esigenza, viste anche le aspettative del mondo economico lombardo, di dare avvio al corso di laurea in biotecnologie gia' dall'anno accademico 1995-96; Viste le delibere con le quali i consigli delle facolta' interessate, il senato accademico e il consiglio di amministrazione hanno determinato in 175 il numero massimo degli iscrivibili al primo anno; Rilevata la particolare necessita' di approvare la modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Nelle more del parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue. Art. 1. L'art. 59 del titolo VI e' cosi' riformulato: "la facolta' di medicina e chirurgia conferisce le lauree in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in biotecnologie mediche". All'elenco delle lauree rilasciate dalla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, di cui all'art. 62 del titolo VII, e' aggiunta la laurea in biotecnologie industriali. L'art. 102 del titolo X e' cosi' riformulato: "la facolta' di farmacia conferisce le lauree in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche e in biotecnologie farmaceutiche". L'art. 109 del titolo XI e' cosi' riformulato: "la facolta' di agraria conferisce le lauree in scienze e tecnologie agrarie, in scienze e tecnologie alimentari e in biotecnologie agrarie vegetali". L'art. 122 del titolo XII e' cosi' riformulato: "la facolta' di medicina veterinaria conferisce le lauree in medicina veterinaria, in scienze della produzione animale e in biotecnologie veterinarie".