IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto l'articolo 73, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro delle aziende e gli enti di cui alla leggi 26 dicembre 1936, n. 2174 e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1969, n. 106, e 31 gennaio 1992, n. 138, "sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 9 , comma 2, ed all'articolo 65, comma 3" e che "le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformita' all'articolo 51, commi 1 e 2"; Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266, recante "Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attivita' del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) e del Registro aeronautico italiano (RAI)"; Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri impartite, oltre che all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), anche alle aziende ed enti di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui l'AAAVTAG; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995); Viste le lettere prot. n. AV/AS.G.115/1752 del 10 agosto 1995 e prot. n. AV/AS/16.G.115/1805 del 23 agosto 1995, con le quali l'AAAVTAG, in attuazione degli articoli 73, comma 5, 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il Testo del contratto collettivo nazionale riguardante il personale non dirigente dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG), concordato: a) in data 19 luglio 1995 con le organizzazioni sindacali di categoria FIT-CISL, UILTRASPORTI, LICTA, ANPACT, CISAL-AV, ASSIVOLOQUADRI e APPL; b) in data 21 luglio 1995 con l'organizzazione sindacale CILA-AV; c) in data 27 luglio 1995 con l'organizzazione sindacale CISNAL; Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, il quale e' stato inviato unitamente ad una Relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi "Prospetti" contenenti "l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale"; Visto in particolare, l'articolo 2, comma 1, del predetto testo concordato, il quale prevede che "il presente C.C.N.L. concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1995 per la parte economica"; Visto l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 e' stato precisato che "per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennita' di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilita', a decorrere dal 1 aprile 1994, con il Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che "in ogni caso incrementi retributivi medi non potranno superare, nel biennio contrattuale per la materia retributiva, il 6 per cento della attuale retribuzione media"; Considerato che nella citata direttiva del 1 febbraio 1995 e' stato precisato che le aziende ed enti di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 "si atterranno alle stesse regole indicate in proposito sia nella precedente direttiva del 5 settembre 1994 che nella presente direttiva impartita all'ARAN, rispettando gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi"; Considerato che in riferimento alle direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle aziende ed enti di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (tra cui l'AAAVTAG) a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, il predetto testo concordato, con le motivazioni indicate nel seguito, non risulta in linea di massima in contrasto con le predette direttive e presenta da un lato alcune sostanziali omogeneita' degli istituti contrattuali come regolamentati nei contratti collettivi gia' raggiunti presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, (ARAN) e gia' autorizzati dal Governo, e dall'altro lato specifiche normative derivanti dalle situazioni pregresse e peculiari proprio del particolare contesto operativo dell'AAAVTAG, il cui assetto organizzativo e' peraltro in via di radicale trasformazione a seguito delle disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, che prevedono la trasformazione della medesima AAAVTAG in societa' per azioni, da realizzarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di detta legge di conversione; Considerato che il predetto testo concordato e' coerente, in linea generale, con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993; Tenuto conto che, come indicato nelle predette direttive, il citato Testo concordato realizza un nuovo sistema nell'erogazione del trattamento economico con l'eliminazione degli automatismi per anzianita' e, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuisce ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo di migliorare le relazioni con l'utenza; Tenuto conto che il Testo concordato prevede, peraltro, le seguenti norme in contrasto con la vigente normativa: a) l'articolo 11, nel 6 capoverso del comma 2, e l'articolo 12, nel 1 periodo del comma 6, dispongono, rispettivamente, che l'articolazione dell'orario di lavoro e' demandata alla contrattazione decentrata e ad intese con le organizzazioni sindacali e che la definizione dello schema generale e dei turni di lavoro e' emanato dalle singole direzioni a livello locale d'intesa con le rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, in contrasto con l'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e con la direttiva-circolare n. 7/95 del 24 febbraio 1995 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1995) in materia di orario di servizio e di orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche); b) l'articolo 47 dispone che continua ad operare il precedente meccanismo per le trattenute dei contributi sindacali, in contrasto con il risultato del referendum popolare dell'11 giugno 1995 in materia; Tenuto conto, infine, che il testo concordato comporta, inoltre, incrementi retributivi che vanno oltre i limiti indicati dalle citate direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per cui si rende necessaria la revisione di taluni benefici ivi previsti, quali il premio di produzione e produttivita', l'incentivo qualita' prestazioni individuali, l'indennita' di funzione, l'elemento retributivo eccezionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione, del 5 settembre 1995 concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato, con la condizione che nel testo da sottoscrivere si provveda: 1) ad eliminare le disposizioni, in contrasto con la vigente normativa in materia, contenute nel 6 capoverso del comma 2 dell'articolo 11 e nel 1 periodo del comma 6 dell'articolo 12, relative alle modalita' di articolazione dell'orario di lavoro, nonche' nell'articolo 47, relativo al versamento dei contributi sindacali; 2) ad abolire l'incremento previsto per l'anno 1994 del premio di produzione e produttivita' di cui all'articolo 35 ed a ridurre l'incremento dello stesso emolumento previsto per il 1995 fino a portare la spesa complessiva a miliardi 1,9; 3) ad abolire l'incentivo qualita' prestazioni individuali di cui all'articolo 36; 4) ad abolire l'indennita' di funzione di cui all'articolo 29; 5) ad abolire l'elemento retributivo eccezionale di cui all'articolo 64; 6) a sopprimere la disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 65; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la Funzione pubblica, consigliere Franco Frattini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione......... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni............... " e ad "esercitare........... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano........... 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo; Autorizza: ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG) alla sottoscrizione dell'allegato Testo del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante il personale non dirigente dell'AAAVTAG, di cui alla legge 11 luglio 1988, n. 266, concordato: a) in data 19 luglio 1995 con le organizzazioni sindacali di categoria FIT-CISL, UILTRASPORTI, LICTA, ANPACT, CISAL-AV, ASSIVOLO-QUADRI e APPL; b) in data 21 luglio 1995 con l'organizzazione sindacale CILA-AV; c) in data 27 luglio 1995 con l'organizzazione sindacale CISNAL, con la condizione che nel testo da sottoscrivere si provveda: 1) ad eliminare le disposizioni, in contrasto con la vigente normativa in materia, contenute nel 6 capoverso del comma 2 dell'articolo 11 e nel 1 periodo del comma 6 dell'articolo 12, relative alle modalita' di articolazione dell'orario di lavoro, nonche' nell'articolo 47, relativo al versamento dei contributi sindacali; 2) ad abolire l'incremento previsto per l'anno 1994 del premio di produzione e produttivita' di cui all'articolo 35 ed a ridurre l'incremento dello stesso emolumento previsto per il 1995 fino a portare la spesa complessiva a miliardi 1,9; 3) ad abolire, l'incentivo qualita' prestazioni individuali di cui all'articolo 36; 4) ad abolire l'indennita' di funzione di cui all'articolo 29; 5) ad abolire l'elemento retributivo eccezionale di cui all'articolo 64; 6) a sopprimere la disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 65. Ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 6 settembre 1995 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica FRATTINI Registrato alla Corte dei conti, il 7 dicembre 1995 Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 15 con esclusione dell'art. 65, lett. c) e d), ai sensi della delibera n. 156 del 30 novembre 1995 della sezione del controllo