IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego  a  norma  dell'articolo  2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
    Visto l'articolo 73, comma 5, del predetto decreto legislativo n.
29/1993,  in  base  al quale i rapporti di lavoro delle aziende e gli
enti di cui alla  leggi  26  dicembre  1936,  n.  2174  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  13  luglio  1984, n. 312, 30 maggio
1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1969,  n.  106,  e  31
gennaio  1992,  n.  138,  "sono  regolati  da contratti collettivi ed
individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
all'articolo 9 , comma 2, ed all'articolo 65,  comma  3"  e  che  "le
predette   amministrazioni   si   attengono  nella  stipulazione  dei
contratti collettivi alle  direttive  impartite  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  che previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformita'  all'articolo
51, commi 1 e 2";
    Vista  la legge 11 luglio 1988, n. 266, recante "Disciplina dello
stato  giuridico  e  del  trattamento  economico  di  attivita'   del
personale  dipendente  dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
dell'Unione  italiana   delle   camere   di   commercio,   industria,
artigianato e agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo
sviluppo  dell'energia  nucleare  e delle energie alternative (ENEA),
dell'Azienda autonoma di assistenza al volo  per  il  traffico  aereo
generale (AAAVTAG) e del Registro aeronautico italiano (RAI)";
    Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  impartite,  oltre  che
all'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni   (ARAN),   anche   alle   aziende  ed  enti  di  cui
all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui
l'AAAVTAG;
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995);
    Viste le lettere prot. n. AV/AS.G.115/1752 del 10 agosto  1995  e
prot.  n.  AV/AS/16.G.115/1805  del  23  agosto  1995,  con  le quali
l'AAAVTAG, in attuazione degli articoli 73, comma 5, 51, comma  1,  e
52,  comma  3,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29 e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  ha  trasmesso,  ai  fini
dell'"autorizzazione  alla  sottoscrizione",  il  Testo del contratto
collettivo  nazionale  riguardante   il   personale   non   dirigente
dell'Azienda  autonoma  di  assistenza  al volo per il traffico aereo
generale (AAAVTAG), concordato: a) in data  19  luglio  1995  con  le
organizzazioni  sindacali di categoria FIT-CISL, UILTRASPORTI, LICTA,
ANPACT,  CISAL-AV,  ASSIVOLOQUADRI  e APPL; b) in data 21 luglio 1995
con l'organizzazione sindacale CILA-AV; c) in data 27 luglio 1995 con
l'organizzazione sindacale CISNAL;
    Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, il  quale  e'
stato   inviato  unitamente  ad  una  Relazione  tecnico-finanziaria,
corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52,  comma  3,
del   decreto  legislativo  n.  29/1993,  da  appositi    "Prospetti"
contenenti "l'individuazione del  personale  interessato,  dei  costi
unitari  e  degli  oneri riflessi del trattamento economico previsto,
nonche'  la  quantificazione  complessiva  della  spesa  diretta   ed
indiretta,   ivi   compresa   quella   rimessa   alla  contrattazione
decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale";
    Visto in particolare, l'articolo 2, comma 1, del  predetto  testo
concordato,  il  quale  prevede che "il presente C.C.N.L. concerne il
periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte  normativa  ed
e'  valido  dal  1 gennaio 1994 sino al 31 dicembre 1995 per la parte
economica";
    Visto l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3  febbraio
1993,  n.  29,  come  modificato  dal decreto legislativo 10 novembre
1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546,  il
quale  prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione,
"il Governo, nei quindici giorni successivi, si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal presidente del Consiglio dei Ministri";
    Considerato che nella citata direttiva del 5  settembre  1994  e'
stato  precisato  che  "per  il  1994 non possono essere riconosciuti
ulteriori  benefici  economici,   oltre   l'indennita'   di   vacanza
contrattuale  attribuita,  per  nove  mensilita',  a  decorrere dal 1
aprile 1994, con il Provvedimento del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del  28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994  con  il
decreto-legge  27 luglio 1994, n. 469" e che "in ogni caso incrementi
retributivi medi non potranno superare, nel biennio contrattuale  per
la  materia  retributiva,  il  6 per cento della attuale retribuzione
media";
    Considerato che nella citata direttiva del  1  febbraio  1995  e'
stato  precisato che le aziende ed enti di cui all'articolo 73, comma
5, del decreto legislativo n.  29/1993  "si  atterranno  alle  stesse
regole  indicate  in  proposito  sia nella precedente direttiva del 5
settembre 1994  che  nella  presente  direttiva  impartita  all'ARAN,
rispettando  gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i
vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi";
    Considerato che in riferimento alle  direttive  del  5  settembre
1994 e del 1 febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri  alle  aziende  ed enti di cui all'articolo 73, comma 5, del
decreto legislativo n. 29/1993  (tra  cui  l'AAAVTAG)  a  seguito  di
intesa  intervenuta  con  il  Ministro  del tesoro, il predetto testo
concordato, con le motivazioni indicate nel seguito, non  risulta  in
linea di massima in contrasto con le predette direttive e presenta da
un  lato  alcune  sostanziali omogeneita' degli istituti contrattuali
come regolamentati nei contratti  collettivi  gia'  raggiunti  presso
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni, (ARAN) e gia' autorizzati dal Governo, e  dall'altro
lato  specifiche  normative  derivanti  dalle  situazioni pregresse e
peculiari proprio del particolare contesto operativo dell'AAAVTAG, il
cui  assetto  organizzativo  e'   peraltro   in   via   di   radicale
trasformazione  a  seguito  delle disposizioni recate dall'articolo 2
del  decreto-legge  28  giugno   1995,   n.   251,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  3  agosto 1995, n. 351, che prevedono la
trasformazione della medesima AAAVTAG  in  societa'  per  azioni,  da
realizzarsi  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore di detta
legge di conversione;
    Considerato che il predetto  testo  concordato  e'  coerente,  in
linea  generale,  con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  di  revisione
della  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  dei pubblici dipendenti
contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993;
    Tenuto conto che, come  indicato  nelle  predette  direttive,  il
citato Testo concordato realizza un nuovo sistema nell'erogazione del
trattamento   economico  con  l'eliminazione  degli  automatismi  per
anzianita' e, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione del lavoro
nell'ambito  dell'autonomia   organizzativa   delle   amministrazioni
pubbliche,  contribuisce  ad  accrescere  l'efficacia  e l'efficienza
delle   amministrazioni   pubbliche,   realizzando   l'obiettivo   di
migliorare le relazioni con l'utenza;
    Tenuto  conto  che  il  Testo  concordato  prevede,  peraltro, le
seguenti norme in contrasto con la vigente normativa:  a)  l'articolo
11,  nel  6 capoverso del comma 2, e l'articolo 12, nel 1 periodo del
comma 6, dispongono, rispettivamente, che l'articolazione dell'orario
di lavoro e' demandata alla contrattazione decentrata e ad intese con
le  organizzazioni  sindacali  e  che  la  definizione  dello  schema
generale  e  dei turni di lavoro e' emanato dalle singole direzioni a
livello locale d'intesa con  le  rappresentanze  sindacali  aziendali
delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, in contrasto
con  l'articolo  22,  commi  1,  2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e con la direttiva-circolare n. 7/95  del  24  febbraio
1995  (pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  36  alla Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1995) in materia di orario di servizio e
di orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche);  b)  l'articolo
47  dispone  che  continua ad operare il precedente meccanismo per le
trattenute dei contributi sindacali, in contrasto  con  il  risultato
del referendum popolare dell'11 giugno 1995 in materia;
    Tenuto  conto, infine, che il testo concordato comporta, inoltre,
incrementi retributivi che vanno oltre i limiti indicati dalle citate
direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  per
cui si rende necessaria la revisione di taluni benefici ivi previsti,
quali  il  premio di produzione e produttivita', l'incentivo qualita'
prestazioni  individuali,  l'indennita'   di   funzione,   l'elemento
retributivo eccezionale;
    Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione, del 5 settembre  1995  concernente  l'"Autorizzazione  alla
sottoscrizione" del testo concordato, con la condizione che nel testo
da  sottoscrivere  si provveda:   1) ad eliminare le disposizioni, in
contrasto con la  vigente  normativa  in  materia,  contenute  nel  6
capoverso  del  comma  2 dell'articolo 11 e nel 1 periodo del comma 6
dell'articolo   12,   relative   alle   modalita'   di  articolazione
dell'orario  di  lavoro,  nonche'  nell'articolo  47,   relativo   al
versamento  dei  contributi  sindacali;  2)  ad  abolire l'incremento
previsto per l'anno 1994 del premio di produzione e produttivita'  di
cui all'articolo 35 ed a ridurre l'incremento dello stesso emolumento
previsto  per  il 1995 fino a portare la spesa complessiva a miliardi
1,9; 3) ad abolire l'incentivo qualita'  prestazioni  individuali  di
cui  all'articolo  36;  4) ad abolire l'indennita' di funzione di cui
all'articolo 29; 5) ad abolire l'elemento retributivo eccezionale  di
cui  all'articolo 64; 6) a sopprimere la disposizione di cui al comma
1, lettera b), dell'articolo 65;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
gennaio 1995, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22  del  27
gennaio  1995,  con  il  quale  il Ministro per la Funzione pubblica,
consigliere Franco Frattini, e'  stato  delegato  a  provvedere  alla
"attuazione......... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni...............    "  e ad
"esercitare...........  ogni altra funzione attribuita dalle  vigenti
disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, relative a
tutte le materie che riguardano...........   1) Funzione pubblica";
    A nome del Governo;
                             Autorizza:
ai sensi degli articoli 73, comma 5,  e  51,  comma  1,  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29 e successive modificazioni ed
integrazioni,  l'Azienda  autonoma  di  assistenza  al  volo  per  il
traffico  aereo  generale (AAAVTAG) alla sottoscrizione dell'allegato
Testo del contratto collettivo nazionale  di  lavoro  riguardante  il
personale  non  dirigente  dell'AAAVTAG,  di cui alla legge 11 luglio
1988,  n.  266,  concordato:  a)  in  data  19  luglio  1995  con  le
organizzazioni  sindacali di categoria FIT-CISL, UILTRASPORTI, LICTA,
ANPACT, CISAL-AV, ASSIVOLO-QUADRI e APPL; b) in data 21  luglio  1995
con l'organizzazione sindacale CILA-AV; c) in data 27 luglio 1995 con
l'organizzazione sindacale CISNAL, con la condizione che nel testo da
sottoscrivere  si  provveda:  1)  ad  eliminare  le  disposizioni, in
contrasto con la  vigente  normativa  in  materia,  contenute  nel  6
capoverso  del  comma  2 dell'articolo 11 e nel 1 periodo del comma 6
dell'articolo  12,   relative   alle   modalita'   di   articolazione
dell'orario   di   lavoro,  nonche'  nell'articolo  47,  relativo  al
versamento dei  contributi  sindacali;  2)  ad  abolire  l'incremento
previsto  per l'anno 1994 del premio di produzione e produttivita' di
cui all'articolo 35 ed a ridurre l'incremento dello stesso emolumento
previsto per il 1995 fino a portare la spesa complessiva  a  miliardi
1,9;  3)  ad abolire, l'incentivo qualita' prestazioni individuali di
cui all'articolo 36; 4) ad abolire l'indennita' di  funzione  di  cui
all'articolo  29; 5) ad abolire l'elemento retributivo eccezionale di
cui all'articolo 64; 6) a sopprimere la disposizione di cui al  comma
1, lettera b), dell'articolo 65.
    Ai  sensi  dell'articolo  51,  comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e  integrazioni,  la
presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
    Roma, 6 settembre 1995
                     p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                          Il Ministro per la funzione pubblica
                                        FRATTINI
Registrato alla Corte dei conti, il 7 dicembre 1995
    Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 15
    con  esclusione  dell'art.  65,  lett.  c)  e  d), ai sensi della
delibera n. 156 del 30 novembre 1995 della sezione del controllo