IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia  di  pubblico impiego a norma dell'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
    Visto l'articolo 73, comma 5, del predetto decreto legislativo n.
29/1993, in base al quale i rapporti di lavoro delle  aziende  e  gli
enti  di  cui  alla  leggi  26  dicembre  1936,  n. 2174 e successive
modificazioni ed integrazioni, 13 luglio  1984,  n.  312,  30  maggio
1988,  n.  186,  11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1969, n.  106, e 31
gennaio 1992, n. 138,  "sono  regolati  da  contratti  collettivi  ed
individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2,
all'articolo  9,  comma  2,  ed  all'articolo  65, comma 3" e che "le
predette  amministrazioni  si  attengono   nella   stipulazione   dei
contratti  collettivi  alle  direttive  impartite  dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, che previa deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri,  ne autorizza la sottoscrizione in conformita' all'articolo
51, commi 1 e 2";
    Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266, recante "Disciplina  dello
stato   giuridico  e  del  trattamento  economico  di  attivita'  del
personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca  dello  Stato,
dell'Unione   italiana   delle   camere   di   commercio,  industria,
artigianato e agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo
sviluppo dell'energia nucleare e delle  energie  alternative  (ENEA),
dell'Azienda  autonoma  di  assistenza  al volo per il traffico aereo
generale (AAAVTAG) e del Registro aeronautico italiano (RAI)";
    Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 del
Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   impartite,   oltre   che
all'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni  (ARAN),  anche  alle  aziende   ed   enti   di   cui
all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, tra cui
l'AAAVTAG;
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il
1995);
    Viste  le  lettere prot. n. AV/AS.G.115/1752 del 10 agosto 1995 e
prot. n.  AV/AS/16.G.115/1805  del  23  agosto  1995,  con  le  quali
l'AAAVTAG,  in  attuazione degli articoli 73, comma 5, 51, comma 1, e
52, comma 3, del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ha  trasmesso,  ai fini
dell'"autorizzazione alla sottoscrizione",  il  Testo  del  contratto
collettivo   nazionale   riguardante   il   personale  con  qualifica
dirigenziale dell'Azienda autonoma  di  assistenza  al  volo  per  il
traffico  aereo generale (AAAVTAG), concordato in data 26 luglio 1995
con l'organizzazione sindacale di categoria ASDA-CIDA/ Federdirigenti
Funzione pubblica-CIDA;
    Visto  il  "Testo concordato" in precedenza indicato, il quale e'
stato  inviato  unitamente  ad  una  Relazione   tecnico-finanziaria,
corredata,  ai  sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3,
del  decreto  legislativo  n.  29/1993,   da   appositi   "Prospetti"
contenenti  "l'individuazione  del  personale  interessato, dei costi
unitari e degli oneri riflessi del  trattamento  economico  previsto,
nonche'   la  quantificazione  complessiva  della  spesa  diretta  ed
indiretta,  ivi   compresa   quella   rimessa   alla   contrattazione
decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale";
    Visto  in  particolare, l'articolo 3, comma 1, del predetto testo
concordato, il quale prevede che "il presente contratto  concerne  il
periodo  1  gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed
il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 per la parte economica";
    Visto l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3  febbraio
1993,  n.  29,  come  modificato  dal decreto legislativo 10 novembre
1993, n 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.  546,  il
quale  prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione,
"il Governo, nei quindici giorni successivi, si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal presidente del Consiglio dei Ministri";
    Considerato che nella citata direttiva del 5  settembre  1994  e'
stato  precisato  che  "per  il  1994 non possono essere riconosciuti
ulteriori  benefici  economici,   oltre   l'indennita'   di   vacanza
contrattuale  attribuita,  per  nove  mensilita',  a  decorrere dal 1
aprile 1994, con il Provvedimento del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del  28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994  con  il
decreto-legge  27 luglio 1994, n. 469" e che "in ogni caso incrementi
retributivi medi non potranno superare, nel biennio contrattuale  per
la  materia  retributiva,  il  6 per cento della attuale retribuzione
media";
    Considerato che nella citata direttiva del  1  febbraio  1995  e'
stato  precisato che le aziende ed enti di cui all'articolo 73, comma
5, del decreto legislativo n.  29/1993  "si  atterranno  alle  stesse
regole  indicate  in  proposito  sia nella precedente direttiva del 5
settembre 1994  che  nella  presente  direttiva  impartita  all'ARAN,
rispettando  gli indirizzi indicati per la definizione dei costi ed i
vincoli relativi agli incrementi retributivi complessivi";
    Considerato che in riferimento alle  direttive  del  5  settembre
1994 e del 1 febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri  alle  aziende  ed enti di cui all'articolo 73, comma 5, del
decreto legislativo n. 29/1993  (tra  cui  l'AAAVTAG)  a  seguito  di
intesa  intervenuta  con  il  Ministro  del tesoro, il predetto testo
concordato, con le motivazioni indicate nel seguito, non  risulta  in
linea di massima in contrasto con le predette direttive e presenta da
un  lato  alcune  sostanziali omogeneita' degli istituti contrattuali
come regolamentati nei contratti  collettivi  gia'  raggiunti  presso
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni, (ARAN) e gia' autorizzati dal Governo, e  dall'altro
lato  specifiche  normative  derivanti  dalle  situazioni pregresse e
peculiari proprio del particolare contesto operativo dell'AAAVTAG, il
cui  assetto  organizzativo  e'   peraltro   in   via   di   radicale
trasformazione  a  seguito  delle disposizioni recate dall'articolo 2
del  decreto-legge  28  giugno   1995,   n.   251,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  3  agosto 1995, n. 351, che prevedono la
trasformazione della medesima AAAVTAG  in  societa'  per  azioni,  da
realizzarsi  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore di detta
legge di conversione;
    Considerato che il predetto  testo  concordato  e'  coerente,  in
linea  generale,  con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche  e  di  revisione
della  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  dei pubblici dipendenti
contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993;
    Tenuto conto che, come  indicato  nelle  predette  direttive,  il
citato testo concordato realizza un nuovo sistema nell'erogazione del
trattamento   economico  con  l'eliminazione  degli  automatismi  per
anzianita' e, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione del lavoro
nell'ambito  dell'autonomia   organizzativa   delle   amministrazioni
pubbliche,  contribuisce  ad  accrescere  l'efficacia  e l'efficienza
delle   amministrazioni   pubbliche,   realizzando   l'obiettivo   di
migliorare le relazioni con l'utenza;
    Tenuto   conto  che  l'art.  33  del  testo  concordato  prevede,
peraltro,  nel  comma  1  che  continua  ad  operare  il   precedente
meccanismo  per  le trattenute dei contributi sindacali, in contrasto
con il risultato del  referendum  popolare  dell'll  giugno  1995  in
materia;
    Tenuto  conto, infine, che il testo concordato comporta, inoltre,
incrementi retributivi che vanno oltre i limiti indicati dalle citate
direttive impartite dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  per
cui si rende necessaria la revisione di taluni benefici ivi previsti,
quali  l'elemento  distinto  individuale,  l'indennita'  di funzione,
l'elemento retributivo eccezionale;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata  nella
riunione,  del  5  settembre  1995 concernente l'"Autorizzazione alla
sottoscrizione" del testo concordato ,  con  la  condizione  che  nel
testo  da sottoscrivere si provveda: 1) ad eliminare le disposizioni,
in  contrasto  con  la  vigente  normativa  in   materia,   contenute
nell'articolo  33,  comma  1  relative alle trattenute dei contributi
sindacali; 2) ad abolire il  fondo  di  cui  all'articolo  21;  3)  a
ridurre  del 50 per cento gli importi delle indennita' di funzione di
cui  all'articolo  22;   4)   ad   abolire   l'elemento   retributivo
eccezzionale di cui all'articolo 25;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
gennaio  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  22 del 27
gennaio 1995, con il quale il  Ministro  per  la  Funzione  pubblica,
consigliere  Franco  Frattini,  e'  stato  delegato a provvedere alla
"attuazione..........del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed  integrazioni......."  e  ad  "esercitare
.......ogni  altra  funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al
Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a  tutte  le  materie
che riguardano...........1) Funzione pubblica";
    A nome del Governo;
                             Autorizza:
ai  sensi  degli  articoli  73,  comma  5, e 51, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  l'Azienda  autonoma  di  assistenza  al  volo  per  il
traffico aereo generale (AAAVTAG) alla  sottoscrizione  dell'allegato
Testo  del  contratto  collettivo  nazionale di lavoro riguardante il
personale con qualifica dirigenziale dell'AAAVTAG, di cui alla  legge
11  luglio  1988,  n.  266,  concordato  in  data  26 luglio 1995 con
l'organizzazione sindacale  di  categoria  ASDA-CIDA/  Federdirigenti
Funzione   pubblica-CIDA,   con   la  condizione  che  nel  testo  da
sottoscrivere si  provveda:  1)  ad  eliminare  le  disposizioni,  in
contrasto   con   la   vigente   normativa   in   materia,  contenute
nell'articolo 33, comma 1, relative alle  trattenute  dei  contributi
sindacali;  2)  ad  abolire  il  fondo  di  cui all'articolo 21; 3) a
ridurre del 50 per cento gli importi delle indennita' di funzione  di
cui all'articolo 22; 4) ad abolire l'elemento retributivo eccezionale
di cui all'articolo 25.
    Ai  sensi  dell'articolo  51,  comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e  integrazioni,  la
presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
    Roma, 6 settembre 1995
                  p. II Presidente del Consiglio dei Ministri
                     Il Ministro per la funzione pubblica
                                   FRATTlNI
Registrato alla Corte dei conti, il 7 dicembre 1995
    Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 14
con  esclusione  dell'art.  31, commi 3, 4 e 5, e dell'art. 34, lett.
b), ai sensi della delibera n. 155 del 30 novembre 1995 della sezione
del controllo