IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996; Ritenuta l'opportunita' di emettere una moneta d'argento da L. 1.000 celebrativa della XXVI Olimpiade di Atlanta; Decreta: Art. 1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 1.000 celebrative della XXVI Olimpiade di Atlanta, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.