IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309,  che  prevede  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente  la
coniazione  e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche
nei tagli da  lire  mille,  cinquemila,  diecimila,  cinquantamila  e
centomila;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996;
  Ritenuta l'opportunita' di emettere una moneta d'oro da  L.  50.000
celebrativa dell'800 anniversario dell'edificazione del Battistero di
Parma;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere monete d'oro da L.
50.000   celebrative   dell'800  anniversario  dell'edificazione  del
Battistero di Parma, da fornire, in appositi  contenitori,  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri.