IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488; Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, come modificata dalla citata legge n. 488/1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 24 marzo 1994, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo Fondo di rotazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento n. 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2080/93, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C (93) 3103 del 28 ottobre 1993, che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali e dello SFOP per l'obiettivo 1; Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del Quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C (94) 1835 del 29 luglio 1994, concernente la definizione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni d'Italia interessate dall'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999, ad eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati interventi sono limitati al 1996; Vista la propria delibera 23 giugno 1995 concernente "Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari di competenza regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93" secondo cui il fabbisogno complessivo di cofinanziamento pubblico nazionale per l'insieme degli interventi a gestione regionale, che risultano dal Quadro comunitario di sostegno a valere sul FESR per il triennio 1994-1996, e' valutato in complessivi 1.354 MECU; Vista la delibera stessa, secondo cui al predetto fabbisogno si provvede - tenuto conto della delibera CIPE 13 aprile 1994 - limitatamente a 541,6 MECU, pari al 40%, con una parte delle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, che viene riservata a tale scopo. Le risorse saranno trasferite al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/87, a seguito della contrazione dei mutui autorizzati a valere sulle disponibilita' della legge n. 488/1992, ai sensi della citata legge n. 341/1995; Vista la propria ulteriore delibera 23 giugno 1995, concernente - sempre nell'ambito del predetto quadro - l'assegnazione di 1.190 miliardi di lire quale quota parte di cofinanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi regionali previsti nel Quadro comunitario di sostegno 1994-1999, compresa l'attivita' di monitoraggio, a valere sulle disponibilita' recate dall'art. 1, comma 8, della citata legge n. 488/1992; Viste le decisioni C (95) 2275 del 28 settembre 1995 e C (95) 2194 del 28 settembre 1995, con le quali la Commissione delle Comunita' europee ha approvato, nell'ambito del partenariato con le Autorita' centrali e regionali interessate, i programmi operativi per gli interventi strutturali dell'obiettivo 1, rispettivamente,per le regioni Campania (FESR) e Sicilia (FESR e FEOGA); Considerata l'opportunita' di procedere tempestivamente al cofinanziamento nazionale dei programmi operativi delle citate regioni, limitatamente a quelli per i quali sono gia' intervenute le decisioni di approvazione comunitaria, con riserva di assicurare il cofinanziamento dei rimanenti programmi operativi regionali mano a mano che interverranno le relative decisioni di approvazione comunitaria; Considerata l'opportunita' che gli interventi di carattere multiregionale e quelli a valere sul Fondo sociale europeo, formino oggetto di un distinto cofinanziamento nazionale; Considerata la necessita' di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte FEOGA gia' cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti, anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999 oggetto della presente delibera; Considerato che, in attesa della predetta ricognizione, e' opportuno avviare la fase attuativa della nuova programmazione, sia pure limitando il finanziamento di parte nazionale a fronte FEOGA al 50 per cento - per la sola annualita' 1995 - degli importi da prevedere ai sensi della citata delibera 13 aprile 1994; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili nel contesto delle suddette decisioni dalla Commissione dell'Unione europea per gli interventi a gestione regionale - ammontanti complessivamente a 1.326,8 MECU a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, per il periodo 1994-1999 ed a 351,8 MECU a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1994-1999 - occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 3.014,934 miliardi di lire, di cui 1.111,826 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 - assegnate con la presente delibera per 1.085,604 miliardi di lire - e 1.903,108 miliardi di lire per il triennio 1997-1999; Considerata l'opportunita' di ricorrere per tali interventi al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987 e alla predetta legge n. 488/1992, in armonia con la citata deliera CIPE in data 13 aprile 1994 e con il Quadro comunitario di sostegno del 29 luglio 1994; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, art. 5, comma 3, che consente l'utilizzo delle risorse gia' destinate alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza nazionale, per la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione di programmi regionali previsti nel Quadro comunitario di sostegno per il periodo 1994-1999; Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del Fondo di rotazione, limitatamente al primo triennio 1994-1996, rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999; Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica n. 5/9848 in data 16 ottobre 1995, nonche' la nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 8264 in data 16 ottobre 1995; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le linee di intervento per le azioni a gestione regionale nelle zone dell'obiettivo 1, quali risultano dal Quadro comunitario di sostegno e dai relativi programmi operativi approvati con le decisioni indicate nelle allegate tabelle, che formano parte integrante della presente delibera, riguardano infrastrutture ed iniziative di sviluppo in vari settori produttivi. 2. Per il triennio 1994-1996, la quota pubblica di cofinanziamento nazionale - specificata nelle predette tabelle per ciascun intervento a gestione regionale approvato in sede comunitaria - e' disposta, come gia' richiamato in premessa, nel modo di seguito indicato: a) il cofinanziamento a fronte del FESR e' assicurato per lire 272,192 miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per lire 362,922 miliardi a valere sulle risorse della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ai sensi del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' per lire 272,192 miliardi con disponibilita' delle regioni. L'intervento del Fondo di rotazione si articola in quote annue pari rispettivamente a lire 83,953 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 188,239 miliardi per l'anno 1996; b) il cofinanziamento a fronte del FEOGA e' assicurato per lire 116,943 miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e per lire 61,355 miliardi con disponibilita' della regione siciliana. L'intervento del Fondo di rotazione si articola in quote annue pari rispettivamente a lire 26,221 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 90,722 miliardi per l'anno 1996. L'annualita' 1995 e' stata, al momento, calcolata in misura pari al 50 per cento della quota da prevedere ai sensi della citata delibera CIPE 13 aprile 1994, in attesa di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte del FEOGA, gia' cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999. 3. I trasferimenti del Fondo di rotazione in favore delle regioni vengono disposti secondo le modalita' indicate dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con riferimento a ciascuna delle annualita' indicate nelle singole tabelle. L'anticipo relativo alla prima annualita' viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti successivi sono disposti, in relazione allo stato di avanzamento delle azioni, sulla base di motivate richieste delle regioni inoltrate al Fondo di rotazione medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario. 4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fin quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando lo stanziamento complessivo per ciascuna regione autorizzato con la presente delibera. 5. Le regioni attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi, assegnando la priorita' ai progetti immediatamente cantierabili. A tal fine esse dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte e in corso di definizione - nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio ed il 29 settembre 1995 con la Commissione europea ed in sede di Conferenza Stato-regioni - in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica. I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, riunisce almeno una volta l'anno i membri della cabina di regia nazionale, i presidenti ed i segretari dei comitati di sorveglianza nonche' le amministrazioni dello Stato interessate e i servizi della commissione, per la verifica complessiva dello stato di attuazione dei programmi operativi. Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame del Comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento dei programmi, anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341. 6. Le regioni interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione puo' effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 20 novembre 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 24