IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale con le politiche  comunitarie,  nonche'  l'art.  5  che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il
trasferimento delle competenze dei  soppressi  Dipartimento  per  gli
interventi  straordinari  nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione
dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma dell'art. 3  della  legge  19
dicembre 1992, n.  488;
  Vista  la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, come modificata  dalla
citata legge n. 488/1992;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  284  del  24
marzo  1994,  con  il  quale  e' stato emanato il regolamento recante
procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987,  n.  183,  e  del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento
della politica economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista  la  legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991),
ed  in  particolare  l'art.  75  concernente  il  medesimo  Fondo  di
rotazione;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
2052/88, come modificato dal  regolamento  n.  2081/93,  relativo  ai
compiti  dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia
e all'attuazione di un miglior  coordinamento  anche  con  gli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4253/88, come modificato dal  regolamento  n.  2082/93,  relativo  al
coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4254/88, come modificato dal  regolamento  n.  2083/93,  relativo  al
Fondo europeo di sviluppo regionale;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4255/88, come modificato dal  regolamento  n.  2084/93,  relativo  al
Fondo sociale europeo;
  Visto  il  regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n.
4256/88, come modificato dal  regolamento  n.  2085/93,  relativo  al
Fondo   europeo   agricolo   di   orientamento  e  garanzia,  sezione
orientamento;
  Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita'  europee  n.
2080/93,  recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n.
2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di  orientamento
della pesca (SFOP);
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C (93)
3103  del  28 ottobre 1993, che stabilisce la ripartizione indicativa
per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi  strutturali
e dello SFOP per l'obiettivo 1;
  Vista  la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del
negoziato e i provvedimenti di attuazione del Quadro  comunitario  di
sostegno  delle  regioni  italiane  dell'obiettivo  1  per il periodo
1994-1999;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C (94)
1835 del 29  luglio  1994,  concernente  la  definizione  del  Quadro
comunitario  di  sostegno  per  gli interventi strutturali comunitari
nelle regioni d'Italia interessate dall'obiettivo 1, per  il  periodo
1994-1999,  ad  eccezione della regione Abruzzo per la quale i citati
interventi sono limitati al 1996;
  Vista la propria delibera 23 giugno 1995 concernente  "Definizione,
coordinamento  e  finanziamento  ai sensi dell'art. 3, comma 2, della
legge  16  aprile  1987,  n.  183,  del  programma  degli  interventi
finanziari   di   competenza  regionale  da  effettuarsi  negli  anni
1994-1996, in  relazione  all'obiettivo  1  del  regolamento  CEE  n.
2052/88,  modificato  dal  regolamento CEE n. 2081/93" secondo cui il
fabbisogno complessivo  di  cofinanziamento  pubblico  nazionale  per
l'insieme  degli  interventi  a gestione regionale, che risultano dal
Quadro comunitario di sostegno a valere  sul  FESR  per  il  triennio
1994-1996, e' valutato in complessivi 1.354 MECU;
  Vista  la  delibera  stessa,  secondo cui al predetto fabbisogno si
provvede -  tenuto  conto  della  delibera  CIPE  13  aprile  1994  -
limitatamente  a 541,6 MECU, pari al 40%, con una parte delle risorse
di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, che viene riservata a tale
scopo. Le risorse  saranno  trasferite  al  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,  di  cui  alla  legge n.
183/87, a seguito della contrazione dei mutui  autorizzati  a  valere
sulle  disponibilita'  della legge n. 488/1992, ai sensi della citata
legge n. 341/1995;
  Vista la propria ulteriore delibera 23 giugno 1995,  concernente  -
sempre  nell'ambito  del  predetto  quadro  - l'assegnazione di 1.190
miliardi di lire quale quota parte di cofinanziamento  nazionale  per
la   realizzazione   dei  programmi  regionali  previsti  nel  Quadro
comunitario  di   sostegno   1994-1999,   compresa   l'attivita'   di
monitoraggio, a valere sulle disponibilita' recate dall'art. 1, comma
8, della citata legge n. 488/1992;
  Viste  le decisioni C (95) 2275 del 28 settembre 1995 e C (95) 2194
del 28 settembre 1995, con le quali la  Commissione  delle  Comunita'
europee  ha  approvato, nell'ambito del partenariato con le Autorita'
centrali e regionali  interessate,  i  programmi  operativi  per  gli
interventi   strutturali  dell'obiettivo  1,  rispettivamente,per  le
regioni Campania (FESR) e Sicilia (FESR e FEOGA);
  Considerata  l'opportunita'   di   procedere   tempestivamente   al
cofinanziamento   nazionale  dei  programmi  operativi  delle  citate
regioni, limitatamente a quelli per i quali sono gia' intervenute  le
decisioni  di  approvazione comunitaria, con riserva di assicurare il
cofinanziamento dei rimanenti programmi operativi  regionali  mano  a
mano   che   interverranno  le  relative  decisioni  di  approvazione
comunitaria;
  Considerata   l'opportunita'   che   gli  interventi  di  carattere
multiregionale e quelli a valere sul Fondo sociale  europeo,  formino
oggetto di un distinto cofinanziamento nazionale;
  Considerata   la   necessita'  di  procedere  ad  una  ricognizione
dell'attuazione degli interventi a fronte FEOGA gia' cofinanziati dal
CIPE con riferimento ad esercizi  precedenti,  anche  allo  scopo  di
individuare   la   eventuale   quota   parte  confluita  nella  nuova
programmazione 1994-1999 oggetto della presente delibera;
  Considerato  che,  in  attesa  della  predetta   ricognizione,   e'
opportuno  avviare  la fase attuativa della nuova programmazione, sia
pure limitando il finanziamento di parte nazionale a fronte FEOGA  al
50  per  cento  -  per  la  sola  annualita'  1995 - degli importi da
prevedere ai sensi della citata delibera 13 aprile 1994;
  Considerato  che  a  fronte  delle  risorse  rese  disponibili  nel
contesto  delle  suddette  decisioni  dalla  Commissione  dell'Unione
europea  per  gli  interventi  a  gestione  regionale  -   ammontanti
complessivamente  a  1.326,8  MECU  a  valere  sul  Fondo  europeo di
sviluppo regionale, per il periodo 1994-1999 ed a 351,8 MECU a valere
sul Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  garanzia,  sezione
orientamento,  per  il  periodo  1994-1999  -  occorre  provvedere ad
assicurare le necessarie  risorse  nazionali  pubbliche  valutate  in
3.014,934  miliardi di lire, di cui 1.111,826 miliardi di lire per il
triennio 1994-1996 - assegnate con la presente delibera per 1.085,604
miliardi di lire - e 1.903,108  miliardi  di  lire  per  il  triennio
1997-1999;
  Considerata  l'opportunita'  di  ricorrere  per  tali interventi al
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche  comunitarie,  di
cui  alla  legge  n.  183/1987  e alla predetta legge n. 488/1992, in
armonia con la citata deliera CIPE in data 13 aprile 1994  e  con  il
Quadro comunitario di sostegno del 29 luglio 1994;
  Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, art. 5, comma 3, che consente
l'utilizzo   delle  risorse  gia'  destinate  alla  realizzazione  di
progetti strategici di rilevanza nazionale, per  la  copertura  della
quota  di  finanziamento  nazionale per la realizzazione di programmi
regionali previsti nel Quadro comunitario di sostegno per il  periodo
1994-1999;
  Considerata  l'esigenza  di stabilire in distinte quote annuali, in
termini di cassa, l'intervento del Fondo di rotazione,  limitatamente
al  primo triennio 1994-1996, rinviando a successive deliberazioni la
specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999;
  Vista la nota del Ministero del  bilancio  e  della  programmazione
economica  n.  5/9848  in  data  16 ottobre 1995, nonche' la nota del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n.  8264  in
data 16 ottobre 1995;
  Viste  le  risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti dal Comitato
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Le linee di intervento per le azioni a gestione regionale nelle
zone dell'obiettivo 1, quali  risultano  dal  Quadro  comunitario  di
sostegno   e  dai  relativi  programmi  operativi  approvati  con  le
decisioni  indicate  nelle  allegate  tabelle,  che   formano   parte
integrante  della  presente  delibera,  riguardano  infrastrutture ed
iniziative di sviluppo in vari settori produttivi.
  2. Per il triennio 1994-1996, la quota pubblica di  cofinanziamento
nazionale - specificata nelle predette tabelle per ciascun intervento
a  gestione  regionale  approvato  in sede comunitaria - e' disposta,
come gia' richiamato in premessa, nel modo di seguito indicato:
    a) il cofinanziamento a fronte del FESR e'  assicurato  per  lire
272,192 miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione
di  cui  all'art.  5  della  legge  16  aprile 1987, n. 183, per lire
362,922 miliardi a valere sulle risorse della legge 19 dicembre 1992,
n. 488, ai sensi del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito
in legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' per lire 272,192 miliardi con
disponibilita' delle regioni.
  L'intervento del Fondo di rotazione si articola in quote annue pari
rispettivamente a lire 83,953 miliardi per  l'anno  1995  ed  a  lire
188,239 miliardi per l'anno 1996;
    b)  il  cofinanziamento a fronte del FEOGA e' assicurato per lire
116,943 miliardi a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione
di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,  n.  183,  e  per  lire
61,355 miliardi con disponibilita' della regione siciliana.
  L'intervento del Fondo di rotazione si articola in quote annue pari
rispettivamente  a  lire  26,221  miliardi  per l'anno 1995 ed a lire
90,722 miliardi per l'anno 1996.
  L'annualita' 1995 e' stata, al momento, calcolata in misura pari al
50 per cento della quota da prevedere ai sensi della citata  delibera
CIPE  13  aprile  1994,  in  attesa  di procedere ad una ricognizione
dell'attuazione  degli  interventi   a   fronte   del   FEOGA,   gia'
cofinanziati  dal  CIPE  con riferimento ad esercizi precedenti anche
allo scopo di individuare la eventuale quota  parte  confluita  nella
nuova programmazione 1994-1999.
  3.  I  trasferimenti del Fondo di rotazione in favore delle regioni
vengono disposti  secondo  le  modalita'  indicate  dall'art.  9  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, con
riferimento  a  ciascuna  delle  annualita'  indicate  nelle  singole
tabelle. L'anticipo relativo  alla  prima  annualita'  viene  erogato
subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti
successivi  sono  disposti,  in  relazione  allo stato di avanzamento
delle  azioni,  sulla  base  di  motivate  richieste  delle   regioni
inoltrate  al  Fondo  di  rotazione medesimo, che provvede di seguito
all'intervento comunitario.
  4. Il Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  ad  erogare  le  quote
nazionali  annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni
successivi, fin quando perdura l'intervento comunitario.
  In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai  sensi  dell'art.
25 del regolamento CEE n. 4253/88 come modificato dal regolamento CEE
n. 2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le quote
di propria competenza, fermo restando lo stanziamento complessivo per
ciascuna regione autorizzato con la presente delibera.
  5.  Le  regioni  attuano  tutte  le  iniziative  ed i provvedimenti
necessari per utilizzare entro le scadenze previste  i  finanziamenti
comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi, assegnando la
priorita'  ai  progetti  immediatamente cantierabili. A tal fine esse
dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte e in corso
di  definizione  - nell'ambito delle intese sottoscritte il 26 luglio
ed il 29 settembre 1995 con la Commissione  europea  ed  in  sede  di
Conferenza Stato-regioni - in ordine al rafforzamento delle strutture
amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli
interventi  effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello  Stato,  d'intesa  con  il  Ministero  del  bilancio  e   della
programmazione  economica  e con il Ministero delle risorse agricole,
alimentari  e  forestali,  alla  revisione  delle  procedure  ed   al
potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica.
  I  Comitati  di  sorveglianza,  entro il 30 aprile di ciascun anno,
definiscono lo stato di attuazione degli interventi  cofinanziati  al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio  di  cui  sopra.  Il  Ministro  del  bilancio  e   della
programmazione  economica,  di  concerto  con il Ministro del tesoro,
riunisce almeno una volta l'anno  i  membri  della  cabina  di  regia
nazionale,  i  presidenti ed i segretari dei comitati di sorveglianza
nonche' le amministrazioni dello Stato interessate e i servizi  della
commissione,  per  la  verifica complessiva dello stato di attuazione
dei programmi operativi.
  Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio  o  nella  realizzazione
degli  interventi,  saranno  attivate  in  tempo  utile  le azioni di
riprogrammazione dirette a garantire il pieno e  tempestivo  utilizzo
delle  risorse  assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.
  Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere
rideterminate dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame  del
Comitato   di  cui  all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 284/1994, in funzione dell'avanzamento  dei  programmi,
anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma
2, della legge 8 agosto 1995, n. 341.
  6.  Le  regioni  interessate  effettuano  i  necessari controlli di
competenza. Il Fondo di rotazione puo' effettuare ulteriori controlli
avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.
   Roma, 20 novembre 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
 Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 24