Con  decreto 18 dicembre 1995 la riscossione del carico tributario
di L. 254.298.477,  dovuto  dalla  Eurogomiti  S.n.c.,  con  sede  in
Forli',  e'  stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602,  introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.
La  sezione  staccata  di  Forli'  nel  provvedimento  di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli interessi ai sensi dell'ultimo comma
dell'art.  39  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.   602
introdotto  dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario,
in via cautelare, manterra' in  vita  gli  atti  esecutivi  posti  in
essere   sui   beni  immobili  e  strumentali  della  sopramenzionata
societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia,  anche
fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato
dai  predetti  atti  esecutivi.  La  sospensione  sara'  revocata con
successivo decreto ove vengano a cessare i  presupposti  in  base  ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.