AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                  Estinzione di crediti di imposta
  1. Al  fine  di  consentire  la  completa  estinzione  dei  crediti
d'imposta  relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli
1 e 5 del decreto-legge 23  maggio  1994,  n.  307,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  luglio 1994, n. 457, e' autorizzata
l'assegnazione di titoli di Stato per un importo aggiuntivo  rispetto
a  quanto  gia'  previsto  dalle disposizioni vigenti non superiore a
lire 8.689  miliardi,  con  l'imputazione  della  relativa  spesa  ad
apposito  capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1995.  L'amministrazione  finanziaria  procede
all'estinzione  dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a
ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1995. Il godimento  dei
titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1996.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire
8.689 miliardi per il 1995 e valutato in annue lire  825  miliardi  a
decorrere  dal 1996, si provvede, quanto a lire 8.689 miliardi per il
1995 e lire 722  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1996  e  1997,
mediante  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
Ministero   del   tesoro   per   l'anno  finanziario  1995,  all'uopo
utilizzando  parte  dell'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
tesoro  e,  quanto a lire 103 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e
1997,   mediante   utilizzo   delle   maggiori   entrate   rivenienti
dall'applicazione  delle ritenute sui titoli di Stato di cui al comma
1.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Le somme iscritte in bilancio per  l'estinzione  di  crediti  di
imposta mediante assegnazione di titoli di Stato, ivi comprese quelle
di  cui  al comma 1, sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate negli esercizi  successivi  in  deroga  alle  disposizioni
contabili.
 
           Riferimenti normativi:
             -  Il  D.L.  n. 307/1994 reca: "Disposizioni concernenti
          l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e  modalita'
          per  la  determinazione  dei tassi di interesse relativi ai
          rapporti di credito e debito dello Stato". Si trascrive  il
          testo dei relativi articoli 1 e 5:
             "Art.  1.  - 1. All'art. 10 del decreto-legge 23 gennaio
          1993, n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
             ' 2-bis. La differenza tra l'importo di  4.500  miliardi
          di  lire  e  quello  dei crediti di cui e' stato chiesto il
          rimborso,   ai   sensi   del   comma   1,   e'    destinata
          all'estinzione,  secondo  le  disposizioni dei commi 1 e 2,
          dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso  entro  il
          31  dicembre  1987  di ammontare, al netto degli interessi,
          non inferiore a cento  milioni  di  lire  risultanti  dalla
          liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi
          relativi  a ciascun credito devono essere computati fino al
          31 dicembre 1993; per quelli relativi al  secondo  semestre
          1993  la  misura  degli  interessi  e'  fissata nel 3,5 per
          cento. Il godimento dei  titoli  di  Stato  decorre  dal  1
          gennaio  1994.  L'estinzione  di tali crediti e' effettuata
          sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre
          1993  direttamente  agli  uffici  delle   imposte   dirette
          competenti  in  base  al  domicilio  fiscale  dei  soggetti
          interessati.     Sulla  base  delle   predette   richieste,
          l'Amministrazione    finanziaria   procede   all'estinzione
          dell'80 per cento dei crediti indicati nelle  dichiarazioni
          e  dei  relativi  interessi;  il  residuo  ammontare  viene
          estinto al termine delle operazioni di liquidazione con  le
          ordinarie  procedure  di  rimborso. Ai fini del recupero di
          somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'art.
          43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602. Con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  da
          emanarsi  entro  il 10 ottobre 1993, saranno determinate le
          caratteristiche e le  modalita',  ivi  compresa  la  misura
          dell'interesse,  nonche'  le  procedure di assegnazione dei
          titoli.  Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta  di  cui
          viene  chiesta  l'estinzione  risulti superiore all'importo
          disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a
          partire da quelli di importo meno elevato.'".
             "Art. 5. -  1.  All'estinzione  dei  crediti  risultanti
          dalla  liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle
          dichiarazioni annuali  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          relativi  ai  periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre
          1989, si provvede mediante  assegnazione  ai  creditori  di
          titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30
          settembre  1994  con  le modalita' da stabilire con decreto
          del  Ministro  delle  finanze da emanare entro il 31 agosto
          1994.
             1-bis. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano
          anche   per   l'estinzione  dei  crediti  risultanti  dalla
          liquidazione delle dichiarazioni  dei  sostituti  d'imposta
          relative  agli  interessi  e  ad altri redditi di capitale,
          attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31  dicembre
          1989,  qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre
          1994, con modalita' da indicare  in  apposito  decreto  del
          Ministro delle finanze da emanare entro il 31 luglio 1994.
             2. Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione
          finanziaria  procede  all'estinzione  dei  crediti  con  il
          calcolo  degli  interessi  relativi   a   ciascun   credito
          computati  fino al 31 dicembre 1994 secondo le disposizioni
          vigenti per ciascuna imposta; nel caso  in  cui  sia  stato
          notificato   avviso   di   accertamento,  l'Amministrazione
          finanziaria procede al rimborso della differenza risultante
          tra l'importo richiesto e quello costituito  dalla  maggior
          somma   accertata,   nonche'   dalle   pene   pecuniarie  e
          sovrattasse ridotte al cinquanta  per  cento.  Le  relative
          operazioni   di  riscontro  sono  completate  entro  il  30
          settembre 1994; il godimento dei titoli  di  Stato  decorre
          dal   1   gennaio   1995.  Per  i  crediti  indicati  nelle
          dichiarazioni dei redditi e' estinto  l'80  per  cento;  il
          residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni
          di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure
          di rimborso; ai fini del recupero di somme non spettanti si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  43  del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.
          L'importo   massimo  dell'emissione  dei  titoli  non  puo'
          superare  lire  10.000  miliardi  con   imputazione   della
          relativa   spesa   ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro per l'anno  finanziario
          1994;  il  decreto  del  Ministro del tesoro concernente le
          caratteristiche,   le   modalita'   e   le   procedure   di
          assegnazione  dei  titoli  medesimi  deve essere pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1994.
             3. All'onere derivante  dall'applicazione  del  presente
          articolo,  pari  a  lire  10.000  miliardi  per  il  1994 e
          valutato in annue lire 900 miliardi a decorrere  dal  1995,
          si  provvede,  quanto  a lire 10.000 miliardi per il 1994 e
          lire 787,5 miliardi per ciascuno degli anni  1995  e  1996,
          mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
          bilancio  triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
          di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,   per   l'anno
          finanziario     1994,     all'uopo     utilizzando    parte
          dell'accantonamento relativo al  Ministero  del  tesoro  e,
          quanto a lire 112,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e
          1996,  mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti
          dall'applicazione delle ritenute  relative  agli  interessi
          sui titoli di Stato di cui al comma 2.
             3-bis.    Nel  caso  in cui il complesso delle richieste
          superi il limite di 10.000 miliardi, i  rimborsi  avvengono
          per  ordine  di  importo,  a partire dai crediti di importo
          inferiore al netto degli interessi.
             4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".