AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Estinzione di crediti di imposta 1. Al fine di consentire la completa estinzione dei crediti d'imposta relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 457, e' autorizzata l'assegnazione di titoli di Stato per un importo aggiuntivo rispetto a quanto gia' previsto dalle disposizioni vigenti non superiore a lire 8.689 miliardi, con l'imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995. L'amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1995. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1996. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.689 miliardi per il 1995 e valutato in annue lire 825 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 8.689 miliardi per il 1995 e lire 722 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 103 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dall'applicazione delle ritenute sui titoli di Stato di cui al comma 1. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Le somme iscritte in bilancio per l'estinzione di crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato, ivi comprese quelle di cui al comma 1, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi in deroga alle disposizioni contabili.
Riferimenti normativi: - Il D.L. n. 307/1994 reca: "Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalita' per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato". Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 5: "Art. 1. - 1. All'art. 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: ' 2-bis. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui e' stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, e' destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi e' fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti e' effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalita', ivi compresa la misura dell'interesse, nonche' le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato.'". "Art. 5. - 1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994 con le modalita' da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 agosto 1994. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 settembre 1994, con modalita' da indicare in apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 luglio 1994. 2. Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonche' dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento. Le relative operazioni di riscontro sono completate entro il 30 settembre 1994; il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1995. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi e' estinto l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di rimborso; ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'importo massimo dell'emissione dei titoli non puo' superare lire 10.000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994; il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1994. 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 miliardi per il 1994 e valutato in annue lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede, quanto a lire 10.000 miliardi per il 1994 e lire 787,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1994, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 112,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle maggiori entrate rinvenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 2. 3-bis. Nel caso in cui il complesso delle richieste superi il limite di 10.000 miliardi, i rimborsi avvengono per ordine di importo, a partire dai crediti di importo inferiore al netto degli interessi. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".