IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' economiche europee del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art.71, comma 1, lettera c)); Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva n. 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale; Visto l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la direttiva del Consiglio del 24 giugno 1980, n. 80/665/CEE, concernente le misure contro il marciume anulare della patata; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 326 del 26 novembre 1982, concernente la lotta obbligatoria contro il marciume anulare della patata (Corynebacterium sepedonicum); Vista la direttiva n. 93/85/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata; Considerata la necessita' di conformarsi alla direttiva n. 93/85/CEE sopraindicata che prevede la lotta contro il Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al., ssp. sepedonicus (Spieck Kotth.) Davis et al. (precedente denominazione: Corynebacterium sepedonicum), agente causale della malattia batterica denominata "marciume anulare della patata"; Considerato il rischio esistente per la coltivazione della patata, se non si attuano interventi efficaci contro il marciume anulare della patata, per evitare la sua introduzione e diffusione, per localizzarlo e, qualora venisse individuato, per prevenirne la disseminazione e combatterlo ai fini della sua eradicazione; Decreta: Art. 1. La lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, agente del marciume anulare della patata e' obbligatoria e consiste nella attuazione di interventi in territorio italiano atti a: a) localizzarlo e determinarne la distruzione; b) prevenire la comparsa e la disseminazione; c) qualora venga individuato, prevenirne la disseminazione e combatterlo ai fini della sua eradicazione.