IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
  Visto il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
  Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' economiche europee
del  21  dicembre  1976,  n.  77/93/CEE,  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione  negli  Stati  membri  di  organismi
nocivi   ai   vegetali   o   ai   prodotti   vegetali,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  in  virtu'  del  quale  e'  stata  confermata  allo  Stato   la
determinazione  degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria
(art.71, comma 1, lettera c));
  Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre  1992  che,  in
attuazione  della  direttiva  n.  91/683/CEE,  istituisce il Servizio
fitosanitario nazionale;
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Vista la direttiva del Consiglio del 24 giugno 1980, n. 80/665/CEE,
concernente le misure contro il marciume anulare della patata;
  Visto il decreto ministeriale 5  novembre  1982,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 326 del 26 novembre 1982, concernente la lotta
obbligatoria contro il marciume anulare della patata (Corynebacterium
sepedonicum);
  Vista la direttiva n. 93/85/CEE del Consiglio del 4  ottobre  1993,
concernente la lotta contro il marciume anulare della patata;
  Considerata   la   necessita'  di  conformarsi  alla  direttiva  n.
93/85/CEE sopraindicata che prevede la lotta  contro  il  Clavibacter
michiganensis  (Smith) Davis et al., ssp. sepedonicus (Spieck Kotth.)
Davis et al. (precedente denominazione: Corynebacterium sepedonicum),
agente causale della malattia batterica denominata "marciume  anulare
della patata";
  Considerato  il rischio esistente per la coltivazione della patata,
se non si attuano interventi  efficaci  contro  il  marciume  anulare
della  patata,  per  evitare  la  sua  introduzione e diffusione, per
localizzarlo  e,  qualora  venisse  individuato,  per  prevenirne  la
disseminazione e combatterlo ai fini della sua eradicazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, agente
del marciume anulare della patata e' obbligatoria  e  consiste  nella
attuazione di interventi in territorio italiano atti a:
    a) localizzarlo e determinarne la distruzione;
    b) prevenire la comparsa e la disseminazione;
    c)  qualora  venga  individuato,  prevenirne  la disseminazione e
combatterlo ai fini della sua eradicazione.