IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni o province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Molise degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge persistenti dal 19 giugno 1995 al 24 settembre 1995 nella provincia di Isernia; piogge persistenti dal 1 luglio 1995 al 20 settembre 1995 nella provincia di Campobasso; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Campobasso: piogge persistenti dal 1 luglio 1995 al 20 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Acquaviva Collecroce, Bojano, Bonefro, Campodipietra, Campolieto, Casacalenda, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Guardialfiera, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Molise, Monacilioni, Montagano, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Provvidenti, Ripabottoni, Ripalimosani, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giovanni in Galdo, San Martino in Pensilis, Sant'Angelo Limosano, Santa Croce di Magliano, Spinete, Tavenna, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi; piogge persistenti dal 1 luglio 1995 al 20 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Casacalenda, Larino, Morrone del Sannio, Provvidenti, Rotello; Isernia: piogge persistenti dal 19 agosto 1995 al 21 agosto 1995, dal 14 settembre 1995 al 17 settembre 1995, dal 20 settembre 1995 al 24 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Agnone, Conca Casale, Isernia, Longano, Poggio Sannita, Vastogirardi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 febbraio 1996 Il Ministro: LUCHETTI