IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste  da
parte delle regioni o province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della  regione Molise degli
eventi  calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione   nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   piogge persistenti dal 19 giugno 1995 al 24 settembre  1995  nella
provincia di Isernia;
   piogge  persistenti  dal  1 luglio 1995 al 20 settembre 1995 nella
provincia di Campobasso;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi   segnalati,   per   effetto   dei  danni  alle  strutture
interaziendali, opere di bonifica;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  strutture  interaziendali,  opere  di  bonifica nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Campobasso:
    piogge persistenti dal 1 luglio  1995  al  20  settembre  1995  -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio
dei comuni di Acquaviva Collecroce, Bojano,  Bonefro,  Campodipietra,
Campolieto,  Casacalenda,  Castelbottaccio,  Castellino  del Biferno,
Castelmauro, Castropignano, Civitacampomarano,  Colletorto,  Duronia,
Ferrazzano,   Fossalto,  Guardialfiera,  Guglionesi,  Jelsi,  Larino,
Limosano, Lucito,  Mafalda,  Matrice,  Mirabello  Sannitico,  Molise,
Monacilioni,   Montagano,   Montefalcone   nel   Sannio,  Montemitro,
Montenero di Bisaccia, Montorio nei  Frentani,  Morrone  del  Sannio,
Palata,  Petacciato,  Petrella  Tifernina,  Pietracupa,  Provvidenti,
Ripabottoni, Ripalimosani, Rotello, Salcito, San  Biase,  San  Felice
del   Molise,  San  Giovanni  in  Galdo,  San  Martino  in  Pensilis,
Sant'Angelo Limosano, Santa  Croce  di  Magliano,  Spinete,  Tavenna,
Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi;
    piogge  persistenti  dal  1  luglio  1995  al 20 settembre 1995 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  b),  nel  territorio
dei  comuni  di Casacalenda, Larino, Morrone del Sannio, Provvidenti,
Rotello;
  Isernia: piogge persistenti dal 19 agosto 1995 al 21  agosto  1995,
dal  14 settembre 1995 al 17 settembre 1995, dal 20 settembre 1995 al
24 settembre 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma  3,  lettera
a),  nel  territorio  dei  comuni  di  Agnone, Conca Casale, Isernia,
Longano, Poggio Sannita, Vastogirardi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 1 febbraio 1996
                                                Il Ministro: LUCHETTI