IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE Visto il decreto del presidente del Consiglio superiore della magistratura in data 28 settembre 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 1995), con il quale, in esecuzione della deliberazione adottata da quel Consiglio in data 20 settembre 1995, dopo il terzo comma dell'art. 23 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, in materia di procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi, e' stato aggiunto un altro comma; Rilevato che l'art. 19 del regolamento interno di questo Consiglio, approvato con deliberazione del 13 gennaio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 53 del 5 marzo 1990), fatti salvi alcuni adattamenti di ordine formale, riproduce il menzionato art. 23 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, nel testo antecedente alla modificazione sopra indicata; Ritenuto, in particolare, che va condivisa l'esigenza, evidenziata nell'approfondito dibattito che ha preceduto la menzionata modifica (e di cui si rinviene ampia eco nel verbale della seduta del Consiglio superiore della magistratura del 20 settembre, di cui si e' acquisita copia), di conferire maggiore chiarezza alle votazioni concernenti il conferimento di piu' posti di un medesimo ufficio, contestualmente pubblicati, limitando il confronto a proposte integralmente alternative fra di loro, come tali doverosamente motivate, con esclusione della possibilita', in caso di dissenso, di presentazione di un semplice emendamento; Ritenuto, pertanto, opportuno adeguare la procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi a quella cosi' come ora prevista per il Consiglio superiore della magistratura, avuto riguardo al disposto degli articoli 1, comma 8, della legge 30 dicembre 1988, n. 561, e 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158; Delibera di aggiungere, dopo il quarto comma dell'art. 19 del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare, il seguente comma: "4-bis. Quando debbono essere assegnati piu' posti di un medesimo ufficio, contestualmente pubblicati, non sono ammissibili emendamenti alla proposta o alle proposte che possano incidere sulla individuazione dei magistrati vincitori del concorso, ma esclusivamente proposte alternative, per la motivazione delle quali il presidente, su richiesta del proponente, puo' rinviare la discussione". Manda al presidente ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 1996 Il presidente: SGROI