Ai  signori  provveditori regionali
                                  alle opere pubbliche
                                  All'Associazione bancaria italiana
                                  Agli assessori regionali competenti
                                  per   i   programmi   di   edilizia
                                  residenziale pubblica
                                  Alla  Lega  nazionale cooperative e
                                  mutue
                                  Alla   Confederazione   cooperative
                                  italiane
                                  All'Associazione        cooperative
                                  italiane
                                  All'ANCE -  Associazione  nazionale
                                  costruttori edili
  L'art.  11,  comma  6, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,
convertito dalla  legge  1  novembre  1965,  n.  1179,  e  successive
modificazioni,  stabilisce  che  l'assegnazione  o  la  vendita degli
alloggi fruenti  dei  mutui  edilizi  agevolati,  disciplinati  dalla
stessa legge e dalle successive leggi che alla medesima fanno rinvio,
non  puo'  aver  luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori, a
pena di decadenza dall'agevolazione.
  Gli assegnatari e gli acquirenti, o i soggetti operatori che  hanno
realizzato   l'intervento,   sono  tenuti  a  produrre  all'autorita'
competente la documentazione dei prescritti requisiti entro  sessanta
giorni dall'assegnazione o dalla vendita.
  L'applicazione  di  tale  disposizione  deve  essere coordinata con
quanto stabilito dall'art. 24, commi 1 e  2,  della  legge  5  agosto
1978,  n.  457, e successive modificazioni, secondo il quale, per gli
acquirenti e gli assegnatari di abitazioni comprese in  programmi  di
edilizia  agevolata  o convenzionata ovvero realizzate da cooperative
edilizie finanziate con leggi anteriori  che  superino  i  limiti  di
reddito  stabiliti  dalle  medesime  leggi  valgono  le  modalita' di
determinazione del reddito  previste  dall'art.  21  della  legge  n.
457/1978,  con  l'applicazione,  nel  caso  in  cui rientrino entro i
limiti massimi previsti dall'art. 20 della stessa legge n.  457/1978,
del tasso del 9 per cento, non soggetto  a  revisione  biennale,  con
decorrenza  dalla  prima  rata  semestrale  immediatamente successiva
all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente
o assegnatario.
  Qualora, invece, il  reddito  dell'acquirente  o  dell'assegnatario
superi  anche i limiti in vigore ai sensi dell'art. 20 della legge n.
457/1978, trovera' applicazione, per gli interventi per i quali  alla
data del 20 agosto 1978 non sia stato effettuato il frazionamento del
mutuo, l'art. 23 della medesima legge n. 457/1978.
  Dalla  lettura  coordinata  delle  disposizioni sopra richiamate si
evince che il legislatore ha inteso individuare  i  seguenti  momenti
procedurali:
    a)  l'applicazione  del  tasso  agevolato di preammortamento, non
collegato alle effettive condizioni reddituali dei destinatari  delle
abitazioni  agevolate,  deve avere una durata limitata, che comprende
il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'intervento  e,
al massimo, i due anni successivi alla data della sua ultimazione;
    b)  gli  assegnatari e gli acquirenti, o i soggetti operatori che
hanno  realizzato   l'intervento,   devono   produrre   all'autorita'
competente   la   documentazione  richiesta  per  l'accertamento  del
possesso   dei   requisiti   soggettivi   entro    sessanta    giorni
dall'assegnazione o dalla vendita; l'art. 11, comma 6, della legge n.
1179/1965  equipara  all'atto  di  vendita  il  contratto preliminare
stipulato a norma dell'art. 1351 del codice  civile  e  lo  scrivente
Segretariato  ha  precisato, con la circolare n. 28/C del 10 dicembre
1981, che per l'accertamento della data di assegnazione  deve  essere
considerato  il verbale di assegnazione, per le abitazioni realizzate
da cooperative, ed il provvedimento di  assegnazione,  per  gli  enti
pubblici;
    c)  l'autorita'  competente  provvede ad accertare, attraverso la
documentazione ad essa consegnata,  oltre  al  possesso  degli  altri
requisiti  richiesti  dalle  disposizioni  in vigore, il rispetto del
limite di reddito previsto dalla  legge  di  finanziamento;  da  tale
accertamento possono derivare le seguenti conseguenze:
    1)  il  limite  di  reddito  e'  rispettato,  per cui puo' essere
confermata, senza soluzioni di continuita', l'agevolazione  applicata
nel periodo di preammortamento;
    2)  il  limite di reddito previsto dalla legge di finanziamento e
successivi aggiornamenti e' superato,  ma  e'  rispettato  il  limite
massimo  di  reddito  in vigore ai sensi degli articoli 20 e 21 della
legge  n.  457/1978:  al  tasso  agevolato  di   preammortamento   si
sostituisce  il  tasso  agevolato del 9%, con decorrenza "dalla prima
rata semestrale con scadenza  immediatamente  successiva  all'accollo
della   quota   di  mutuo  individuale  da  parte  dell'acquirente  o
assegnatario";
    3) il reddito dell'assegnatario o acquirente risulta superiore al
limite massimo di reddito in vigore ai sensi degli articoli 20  e  21
della legge n. 457/1978: l'acquirente o assegnatario ha il diritto di
conservare l'abitazione rimborsando allo Stato l'intero ammontare dei
contributi  gia'  corrisposti  agli  istituti  mutuanti,  anche sugli
interessi di preammortamento.
  L'art. 11, comma 6, della legge n. 1179/1965 prescrive che nei  due
anni  successivi alla data di ultimazione dei lavori debba aver luogo
l'assegnazione o la vendita e non anche "il relativo frazionamento di
mutui", come, invece, espressamente previsto dall'art. 18,  comma  2,
della legge n. 457/1978.
  E',  tuttavia,  evidente  che,  qualora  anche tale adempimento non
fosse  considerato,  necessariamente  conseguente   e   contemporaneo
all'assegnazione  o  vendita,  l'ufficio  competente  non disporrebbe
degli elementi necessari per l'applicazione dell'art.  24,  comma  2,
della legge n. 457/1978, ne' dell'art. 23 della stessa legge.
  Nel  primo caso, l'applicazione del tasso agevolato del 9%, dovendo
decorrere dalla semestralita' immediatamente  successiva  all'accollo
della   quota   di  mutuo  individuale,  verrebbe,  conseguentemente,
lasciata alla discrezione  dell'operatore,  che,  in  assenza  di  un
termine  per  il frazionamento, potrebbe rinviarlo fino alla scadenza
dell'ammortamento del mutuo agevolato.
  Si riprodurrebbe, quindi, la situazione preesistente alla  modifica
della formulazione del comma 6 dell'art. 11 della legge n. 1179/1965,
svuotando  di  ogni  contenuto  la formulazione vigente, nella quale,
diversamente da quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della legge n.
457/1978,   il   legislatore,   a  conferma  dell'intenzione  di  non
consentire  differimenti  ingiustificati  nella   definizione   della
posizione  dei  singoli  destinatari  delle  abitazioni agevolate, ha
attribuito al termine di due  anni  il  carattere  di  perentorieta',
sanzionandolo   con   la   "decadenza   dall'agevolazione",   ponendo
l'assegnatario o acquirente in una posizione analoga a quella in  cui
verrebbe  a  trovarsi  qualora fosse superato il limite di reddito in
vigore ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge n.  457/1978.
  Per rispettare  la  volonta'  del  legislatore  quale  risulta  dal
combinato  disposto dell'art. 11, comma 6, della legge n. 1179/1965 e
dell'art. 24, comma 2, della legge n. 457/1978,  il  tasso  agevolato
del  9%  deve,  pertanto, essere applicato, qualora si verifichino le
condizioni previste da quest'ultima disposizione,  dalla  prima  rata
semestrale  con  scadenza immediatamente successiva all'accollo della
quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario se
la data di scadenza di tale semestralita' e' compresa  nei  due  anni
successivi  alla  ultimazione  dei lavori, ovvero, in caso contrario,
dalla prima semestralita' di ammortamento  immediatamente  successiva
alla  scadenza  di  detto termine; in tal modo, il termine massimo di
due anni dalla ultimazione  dei  lavori  per  beneficiare  del  tasso
agevolato di preammortamento verra' sostanzialmente rispettato.
  La   prima  delle  due  alternative  si  rende  applicabile  quando
assegnazione  o  vendita  e  frazionamento  del   mutuo,   produzione
all'autorita'    competente    della    prescritta    documentazione,
accertamento  del  possesso   dei   requisiti   soggettivi   con   la
individuazione   del  tasso  agevolato  applicabile  a  ciascuno  dei
destinatari finali delle abitazioni, emissione del decreto definitivo
di concessione del contributo ed accollo del mutuo individuale  hanno
luogo  entro  i  due  anni  dalla  ultimazione dei lavori; la seconda
quando uno o piu' di tali adempimenti,  escluso  il  primo  che  deve
sempre  verificarsi entro detto termine, hanno luogo dopo la scadenza
dello stesso.
  Per gli interventi agevolati finanziati con  leggi  anteriori  alla
legge  n.  457/1978  per i quali, alla data della presente circolare,
non sia  stato  emesso  il  decreto  definitivo  di  concessione  del
contributo  e  non  siano ancora decorsi i due anni dalla ultimazione
dei  lavori,  le  istruzioni  applicative  prima   indicate   trovano
immediata applicazione.
  Per  gli  stessi  interventi,  qualora, alla medesima data, non sia
stato emesso il decreto definitivo di concessione  del  contributo  e
siano   gia'   scaduti   i  due  anni  dall'ultimazione  dei  lavori,
l'applicazione del tasso agevolato del  9%,  ove  si  verifichino  le
condizioni  previste  dall'art. 24, comma 2, della legge n. 457/1978,
avra',  comunque,  luogo  con  decorrenza  dalla   semestralita'   di
ammortamento  con  scadenza immediatamente successiva alla data della
presente circolare, con l'obbligo per gli assegnatari  ed  acquirenti
interessati  di rimborsare i maggiori contributi erogati all'istituto
mutuante.
  Gli uffici interessati  dei  provveditorati  regionali  alle  opere
pubbliche  cui  compete  l'accertamento  del  possesso  dei requisiti
soggettivi ed il rilascio della relativa attestazione,  provvederanno
alla definizione dell'istruttoria delle pratiche in loro possesso nel
minor tempo possibile.
  I  soggetti  attuatori  degli interventi sono tenuti a fornire agli
uffici competenti  la  eventuale  documentazione  necessaria  per  il
completamento  dell'istruttoria  delle  singole  posizioni  entro  il
termine improrogabile di 90 giorni dal  ricevimento  della  richiesta
avanzata  da  parte  degli  stessi uffici: trascorso inutilmente tale
termine, il contributo complessivamente concesso per la realizzazione
dell'intervento e'  diminuito,  con  decorrenza  dalla  semestralita'
immediatamente successiva, in proporzione al numero degli alloggi per
i  quali  la  documentazione  richiesta  non e' stata prodotta con il
conseguente obbligo  di  restituzione  dei  contributi  fino  a  quel
momento   indebitamente   percepiti,   l'erogazione   integrale   del
contributo   verra'   ripristinata,   ad    avvenuto    completamento
dell'istruttoria  delle  posizioni  degli assegnatari o acquirenti di
tutte le abitazioni comprese nell'intervento, con  la  emissione  del
decreto definitivo.
  Gli assegnatari o acquirenti ai quali si rendano applicabili l'art.
23  o l'art. 24, comma 2, della legge n. 457/1978, devono effettuare,
il versamento, rispettivamente, dei contributi gia  corrisposti  agli
istituti  mutuanti,  anche sugli interessi di preammortamento, ovvero
dei  maggiori  contributi  corrisposti  agli  stessi  istituti  sulla
semestralita'  di  ammortamento  a  partire  dalla  quale, secondo le
istruzioni della presente circolare, doveva aver luogo l'applicazione
del tasso agevolato del 9% e  sulle  semestralita'  successive  entro
trenta  giorni  dalla  data  della  richiesta  da  parte degli stessi
istituti.
  Trascorso inutilmente il predetto termine, sulle somme non  versate
decorreranno,  dalla  data  di  ciascuna  delle erogazioni effettuate
all'istituto mutuante, gli  interessi  di  mora  calcolati  al  tasso
legale  e  saranno  avviate  le  procedure  esecutive  previste dalle
disposizioni in vigore.
  Per gli assegnatari o acquirenti  ai  quali  si  renda  applicabile
l'art.  24,  comma 2, della legge n. 457/1978 e che non provvedano al
rimborso dei maggiori contributi nel termine loro assegnato, le somme
dovute e non versate verranno recuperate, con i relativi interessi di
mora,  sospendendo  l'erogazione  del  contributo   fino   a   totale
compensazione  con le stesse somme. A tal fine, gli istituti mutuanti
sono invitati a  voler  comunicare,  dietro  richiesta  degli  uffici
competenti,  l'importo della semestralita' di contributo attribuibile
all'alloggio  assegnato  o  venduto  all'assegnatario  o   acquirente
inadempiente.
  Per accelerare la definizione delle posizioni tuttora pendenti, gli
istituti  mutuanti  sono  invitati a voler trasmettere allo scrivente
Segretariato l'elenco di tutti i mutui per i  quali  sia  stato  loro
concesso  il  contributo  ai  sensi  di leggi anteriori alla legge n.
457/1978 (legge 22 ottobre 1971, n. 865, art.  72,  legge  27  maggio
1975,  n.  166,  e  legge  8  agosto 1977, n. 513, art. 10) e che non
risultino  ancora  frazionati  con  l'attribuzione  a  ciascun  mutuo
individuale del tasso agevolato definitivo.
                                 Il segretario generale
                        del Comitato per l'edilizia residenziale
                                         FONTANA