AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 aprile 1995, n. 100, 2
giugno  1995,  n.  219,  3  agosto 1995, n. 320, e 2 ottobre 1995, n.
409". I  DD.LL.  sopracitati,  di  contenuto  pressoche'  analogo  al
presente  decreto,  non sono stati convertiti in legge per decorrenza
dei  termini  costituzionali  (i  relativi  comunicati   sono   stati
pubblicati,   rispettivamente,   nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 128 del 3 giugno 1995, n. 180 del 3 agosto 1995, n. 231
del 3 ottobre 1995 e n. 282 del 2 dicembre 1995).
                               Art. 1.
                Finanziamento oneri di parte corrente
                  del Servizio sanitario nazionale
  1. Per fronteggiare le maggiori  occorrenze  finanziarie  di  parte
corrente  del  Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994,
la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle  regioni
finanziamenti   entro   il  limite  massimo  degli  importi  indicati
nell'allegata tabella A. Con determinazione  del  direttore  generale
della  Cassa  depositi  e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla
base delle indicazioni di cui alla predetta tabella  A,  si  provvede
alla  concessione  dei  mutui ed alla contestuale somministrazione in
due quote uguali, di cui la seconda non puo'  essere  concessa  prima
del  30  settembre  1995.  La  regione  Valle  d'Aosta  e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono  alle  predette  eventuali
maggiori  occorrenze  finanziarie ai sensi dell'articolo 34, comma 3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Non si applica il  disposto  di
cui  all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
  2.  Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma
1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica
della spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta  nell'ambito
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, la differenza deve
essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.
  3. I mutui  di  cui  al  comma  1,  aumentati  degli  interessi  di
preammortamento,  sono  rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal
Ministero del  tesoro  in  venti  annualita'  posticipate  decorrenti
dall'anno  successivo  a quello della somministrazione. All'onere per
l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 400 miliardi  a  decorrere
dall'anno  1996,  si  provvede mediante utilizzo della proiezione per
gli anni 1996  e  1997  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1995-1997,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  testo  dell'art.  34,  comma  3,  della  legge 23
          dicembre 1994, n.  724 (Misure di  razionalizzazione  della
          finanza  pubblica),  e'  il  seguente:  "3.  Le  misure del
          concorso delle regioni Sicilia, Sardegna  e  Friuli-Venezia
          Giulia  al  finanziamento  del Servizio sanitario nazionale
          previste dall'art. 12, comma 9,  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, sono elevate rispettivamente al 25%, al 21% e
          al  19,50%. La regione Valle d'Aosta e le province autonome
          di  Trento  e  Bolzano  provvedono  al  finanziamento   del
          Servizio  sanitario  nazionale  nei  rispettivi  territori,
          senza alcun apporto a  carico  del  bilancio  dello  Stato,
          utilizzando   prioritariamente  le  entrate  derivanti  dai
          contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11,  comma
          9,  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,    e,    ad
          integrazione, le risorse dei propri bilanci; per i predetti
          enti  cessa  l'applicazione  dell'art.   12, comma 9, della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e  non  si  provvede  alle
          compensazioni  di  cui  all'art. 11, comma 15, del predetto
          decreto  legislativo  n.  502  del   1992,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,  anche con riferimento agli
          esercizi precedenti. Di conseguenza non si applicano,  alla
          regione  Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e
          di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente legge".
             - Il testo del comma 1 dell'art. 19  del  D.L.  2  marzo
          1989,  n. 65 (Disposizioni in materia di finanza pubblica),
          e' il seguente: "1.  L'atto ricognitivo delle spese e delle
          entrate deliberato dai comitati di  gestione  delle  unita'
          sanitarie  locali  ai  fini  delle  leggi  di  ripiano  dei
          disavanzi   di   amministrazione   e   controfirmato    dal
          coordinatore  amministrativo  e dal presidente del collegio
          dei  revisori,   che   congiuntamente   ne   attestano   la
          corrispondenza  alle  scritture e documentazioni contabili,
          deve  essere  portato  a  conoscenza   dell'assemblea   del
          consiglio comunale o dell'assemblea della comunita' montana
          o     dell'assemblea     dell'associazione    intercomunale
          competente,  e  deve  essere  trasmesso,  unitamente   alla
          documentazione  afferente  la  gestione cui si riferisce il
          ripiano, alla delegazione regionale della Corte  dei  conti
          per  il controllo di regolarita' contabile di legittimita'.
          La determinazione e le eventuali osservazioni  della  Corte
          debbono  essere  allegate  agli  atti  da  utilizzarsi alla
          regione".