AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 aprile 1995, n. 100, 2 giugno 1995, n. 219, 3 agosto 1995, n. 320, e 2 ottobre 1995, n. 409". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1995, n. 180 del 3 agosto 1995, n. 231 del 3 ottobre 1995 e n. 282 del 2 dicembre 1995). Art. 1. Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale 1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle regioni finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A. Con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui alla predetta tabella A, si provvede alla concessione dei mutui ed alla contestuale somministrazione in due quote uguali, di cui la seconda non puo' essere concessa prima del 30 settembre 1995. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. 2. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato. 3. I mutui di cui al comma 1, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in venti annualita' posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'art. 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono elevate rispettivamente al 25%, al 21% e al 19,50%. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; per i predetti enti cessa l'applicazione dell'art. 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e non si provvede alle compensazioni di cui all'art. 11, comma 15, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento agli esercizi precedenti. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente legge". - Il testo del comma 1 dell'art. 19 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e' il seguente: "1. L'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere portato a conoscenza dell'assemblea del consiglio comunale o dell'assemblea della comunita' montana o dell'assemblea dell'associazione intercomunale competente, e deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarita' contabile di legittimita'. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da utilizzarsi alla regione".