IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
   Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativo alla
istituzione  presso  le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura dell'ufficio del registro delle imprese di  cui  all'art.
2188  del  codice civile, ed in particolare i commi 6, 7 e 8, lettera
b);
   Visto il regolamento di attuazione di detto art. 8, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
   Visto   l'art.   2  di  detto  regolamento  di  attuazione  ed  in
particolare il comma 1, lettera d), che attribuisce  all'ufficio  del
registro  delle  imprese  il compito di provvedere al rilascio, anche
per corrispondenza e per via telematica, di certificati di iscrizione
o annotazione nel registro delle imprese o di certificati  attestanti
il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione;
   Visto  l'art.  24  dello  stesso  regolamento  di attuazione ed in
particolare  i  commi  1  e   3   che   attribuiscono   al   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  il  compito  di
approvare con proprio decreto i modelli  per  il  rilascio,  anche  a
distanza, dei predetti certificati, nonche' il comma 6 che dispone in
merito  alla  certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni
speciali;
   Visto l'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio  1993,  n.  39,
nonche' l'art. 12, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
   Ritenuto opportuno dare attuazione alla normativa citata definendo
il   contenuto   di   una  tipologia  di  certificati  obbligatori  e
standardizzati sulla base delle esigenze delle  imprese  iscritte  al
registro delle imprese ed alle sue sezioni speciali;
   Ritenuto  di  dover  provvedere  all'approvazione  dei  modelli in
argomento per  consentirne  l'entrata  in  vigore  in  corrispondenza
all'avvio  della disciplina del registro delle imprese pur nella fase
transitoria di cui al comma 7 dell'art. 8  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580;
   Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Sono  approvati  i  modelli di cui all'allegato A, annesso al
presente decreto, per il rilascio da parte degli uffici del  registro
delle  imprese dei certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera
b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
   2. I modelli di cui al comma 1 definiscono i dati e le notizie che
debbono essere contenuti nei certificati, secondo le varie tipologie,
nonche' i dati necessari per l'individuazione della loro  fonte,  nel
caso  di  rilascio  a distanza per il tramite del sistema informatico
delle camere di commercio.
   3. Nulla e'  innovato  in  merito  ai  certificati  inerenti  alle
iscrizioni  e  alle  annotazioni  al  registro  delle  ditte,  al cui
rilascio l'ufficio  del  registro  delle  imprese  provvede  a  norma
dell'art. 2, comma 2, del regolamento di attuazione.
   4. Il presente decreto entra in vigore in concomitanza all'entrata
in  vigore  del regolamento di attuazione del registro delle imprese,
citato nelle premesse.
   Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 febbraio 1996
                                                    Il Ministro: CLO'