Alle     camere    di    commercio,
                                  industria,      artigianato       e
                                  agricoltura
                                  Agli       uffici       provinciali
                                    dell'industria, del  commercio  e
                                    dell'artigianato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla     regione     siciliana    -
                                    Assessorato  della   cooperazione
                                    del commercio, dell'artigianato e
                                    della pesca
                                  Alla   regione   autonoma   Friuli-
                                    Venezia Giulia - Presidenza della
                                    giunta -  Segreteria  generale  -
                                    Servizio di vigilanza sugli enti
                                  Alla  regione Trentino-Alto Adige -
                                    Ufficio   vigilanza   camere   di
                                    commercio
                                  Alla    regione    autonoma   della
                                    Sardegna - Assessortato industria
                                    e commercio
                                  Alla regione autonoma  della  Valle
                                    d'Aosta       -       Assessorato
                                    dell'industria,  del   commercio,
                                    dell'artigianato e dei trasporti
                                  All'Unione italiana delle camere di
                                    commercio, industria, artigianato
                                    e agricoltura
                                  Alla Infocamere
  Con  decreto  ministeriale  7 febbraio 1996, a norma degli articoli
11, 14 e 18 del regolamento di attuazione del registro delle imprese,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre  1995,
n.  581  (pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 17 alla Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996), sono stati approvati i "modelli
per l'iscrizione ed il deposito nel registro delle  imprese,  per  la
denuncia   al   repertorio   economico   amministrativo   e   per  la
pubblicazione nel BUSARL e nel BUSC".
   Detti modelli sostituiscono, dalla data di entrata in  vigore  del
citato  regolamento  di  attuazione  del  registro  delle  imprese, i
modelli in uso presso le  camere  di  commercio  per  le  denunce  al
registro delle ditte e per il deposito unificato, fatta eccezione per
quei  casi  che,  a  norma  di  regolamento,  non  trovano  immediato
riscontro nel registro delle imprese e  per  i  quali,  comunque,  il
registro  delle  ditte  continuera'  ad "esistere" fino al 27 gennaio
1997.
   La modulistica in argomento, pur  rispecchiando  da  un  punto  di
vista  pratico  la struttura di quella tradizionalmente in uso per le
denunce al registro delle ditte e per il deposito unificato, presenta
una serie di novita'  ed  arricchimenti  in  relazione  alla  diversa
valenza  giuridica  del  registro  delle imprese rispetto al registro
delle ditte.
   Si  evidenziano  in particolare i seguenti modelli raggruppabili a
seconda dei soggetti cui sono destinati:
    i modelli S1, S2, S3, S4, S5 ed S6, nonche' i modelli B e BS, che
sono  indirizzati  alle  imprese   non   individuali   (rappresentate
prevalentemente  da  societa'  costituite in una delle forme previste
dal titolo V, capo V e seguenti del libro V del  codice  civile)  che
trovano collocazione nella cosiddetta sezione ordinaria;
    i modelli N1 ed N2 che sono indirizzati alle societa' semplici da
includere  nella  specifica  sezione speciale ed alle associazioni ed
enti  da  includere  soltanto  nel   R.E.A.   (repertorio   economico
amministrativo);
    i  modelli  I1  ed  I2  che  sono  prevalentemente destinati agli
imprenditori individuali, sia a quelli da includere nella  cosiddetta
sezione  ordinaria,  sia a quelli da includere nella sezione speciale
dei piccoli imprenditori (ad esclusione degli imprenditori  esercenti
attivita'  agricole),  sia,  infine, ad altri soggetti individuali da
includere soltanto nel R.E.A.;
    i modelli A1, A2  e  A5  che  sono  destinati  agli  imprenditori
agricoli,  sia  a  quelli  da  includere nella sezione speciale degli
agricoltori che a quelli da includere anche  nella  sezione  speciale
dei piccoli imprenditori (coltivatori diretti).
   E'  stata  poi  prevista  una  serie  di  altri modelli dedicati a
specifici  adempimenti  che  interessano  di  volta  in  volta  varie
tipologie  di  soggetti,  dei  quali e' possibile trovare dettagliato
riscontro  nell'allegato  alla  presente  circolare  nel  quale  sono
fornite puntuali e dettagliate istruzioni per la loro compilazione.
   Nella  formulazione  delle predette istruzioni e' stato perseguito
l'obiettivo di guidare la compilazione di ciascun modello, rendendola
della  massima  semplicita';   pertanto,   sono   state   predisposte
avvertenze  di carattere generale, nonche' avvertenze particolari per
i singoli quadri che compongono ciascun modello.
   In relazione a quanto  precede,  si  invitano  codeste  Camere  di
commercio  a  dare  la massima diffusione alle istruzioni in discorso
tra gli utenti dell'Ufficio del registro delle imprese, in  modo  che
gli  stessi  possano  disporne  all'atto  della  compilazione di ogni
singolo modello.
   Sara' comunque cura di questa amministrazione  provvedere,  stante
la  generalita'  dei  soggetti  interessati  alla conoscenza di dette
istruzioni, alla piu' ampia informazione attraverso la  pubblicazione
della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
                                                    Il Ministro: CLO'