Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura Agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per conoscenza: Alla regione siciliana - Assessorato della cooperazione del commercio, dell'artigianato e della pesca Alla regione autonoma Friuli- Venezia Giulia - Presidenza della giunta - Segreteria generale - Servizio di vigilanza sugli enti Alla regione Trentino-Alto Adige - Ufficio vigilanza camere di commercio Alla regione autonoma della Sardegna - Assessortato industria e commercio Alla regione autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti All'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura Alla Infocamere Con decreto ministeriale 7 febbraio 1996, a norma degli articoli 11, 14 e 18 del regolamento di attuazione del registro delle imprese, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996), sono stati approvati i "modelli per l'iscrizione ed il deposito nel registro delle imprese, per la denuncia al repertorio economico amministrativo e per la pubblicazione nel BUSARL e nel BUSC". Detti modelli sostituiscono, dalla data di entrata in vigore del citato regolamento di attuazione del registro delle imprese, i modelli in uso presso le camere di commercio per le denunce al registro delle ditte e per il deposito unificato, fatta eccezione per quei casi che, a norma di regolamento, non trovano immediato riscontro nel registro delle imprese e per i quali, comunque, il registro delle ditte continuera' ad "esistere" fino al 27 gennaio 1997. La modulistica in argomento, pur rispecchiando da un punto di vista pratico la struttura di quella tradizionalmente in uso per le denunce al registro delle ditte e per il deposito unificato, presenta una serie di novita' ed arricchimenti in relazione alla diversa valenza giuridica del registro delle imprese rispetto al registro delle ditte. Si evidenziano in particolare i seguenti modelli raggruppabili a seconda dei soggetti cui sono destinati: i modelli S1, S2, S3, S4, S5 ed S6, nonche' i modelli B e BS, che sono indirizzati alle imprese non individuali (rappresentate prevalentemente da societa' costituite in una delle forme previste dal titolo V, capo V e seguenti del libro V del codice civile) che trovano collocazione nella cosiddetta sezione ordinaria; i modelli N1 ed N2 che sono indirizzati alle societa' semplici da includere nella specifica sezione speciale ed alle associazioni ed enti da includere soltanto nel R.E.A. (repertorio economico amministrativo); i modelli I1 ed I2 che sono prevalentemente destinati agli imprenditori individuali, sia a quelli da includere nella cosiddetta sezione ordinaria, sia a quelli da includere nella sezione speciale dei piccoli imprenditori (ad esclusione degli imprenditori esercenti attivita' agricole), sia, infine, ad altri soggetti individuali da includere soltanto nel R.E.A.; i modelli A1, A2 e A5 che sono destinati agli imprenditori agricoli, sia a quelli da includere nella sezione speciale degli agricoltori che a quelli da includere anche nella sezione speciale dei piccoli imprenditori (coltivatori diretti). E' stata poi prevista una serie di altri modelli dedicati a specifici adempimenti che interessano di volta in volta varie tipologie di soggetti, dei quali e' possibile trovare dettagliato riscontro nell'allegato alla presente circolare nel quale sono fornite puntuali e dettagliate istruzioni per la loro compilazione. Nella formulazione delle predette istruzioni e' stato perseguito l'obiettivo di guidare la compilazione di ciascun modello, rendendola della massima semplicita'; pertanto, sono state predisposte avvertenze di carattere generale, nonche' avvertenze particolari per i singoli quadri che compongono ciascun modello. In relazione a quanto precede, si invitano codeste Camere di commercio a dare la massima diffusione alle istruzioni in discorso tra gli utenti dell'Ufficio del registro delle imprese, in modo che gli stessi possano disporne all'atto della compilazione di ogni singolo modello. Sara' comunque cura di questa amministrazione provvedere, stante la generalita' dei soggetti interessati alla conoscenza di dette istruzioni, alla piu' ampia informazione attraverso la pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Ministro: CLO'