IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA Visto l'art. 20-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dalla legge 15 luglio 1994, n. 448, il quale demanda al Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica l'approvazione di un apposito regolamento di attuazione della legge medesima, per le parti di competenza del Senato; Visto l'art. 9-bis della legge medesima, introdotto dalla legge 27 luglio 1995, n. 309, recante norme in tema di contributo per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive; Delibera: Alla propria deliberazione n. 15/94 del 21 luglio 1994 sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 1, comma 1, aggiungere, dopo le parole: "di cui all'art. 9, comma 2" le seguenti: "e 9-bis", nonche' aggiungere, dopo il comma 3, il seguente: "4. Le precedenti disposizioni si applicano anche in occasione di elezioni suppletive; in tal caso il termine di cui al comma 3 decorre dal giorno della proclamazione del senatore eletto"; all'art. 2, comma 1, aggiungere, dopo le parole: "entro sessanta giorni dalla prima riunione delle nuove Camere" le seguenti: "o dalla proclamazione dei senatori eletti nelle elezioni suppletive"; all'art. 6 aggiungere, dopo il comma 3, il seguente: "4. In sede di prima applicazione dell'art. 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto con la legge 27 luglio 1995, n. 309, i termini di cui all'art. 1, comma 3, e 2, comma 1, decorrono - per le elezioni suppletive gia' svoltesi prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1995, n. 309 - dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di Presidenza".