IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
  Visto  l'art.  20-bis  della  legge  10  dicembre  1993,  n.   515,
introdotto  dalla  legge  15 luglio 1994, n. 448, il quale demanda al
Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica l'approvazione di
un apposito regolamento di attuazione della legge  medesima,  per  le
parti di competenza del Senato;
  Visto  l'art. 9-bis della legge medesima, introdotto dalla legge 27
luglio 1995, n. 309, recante norme in tema di contributo per le spese
elettorali in caso di elezioni suppletive;
                              Delibera:
  Alla propria  deliberazione  n.  15/94  del  21  luglio  1994  sono
apportate le seguenti modificazioni:
   all'art.  1, comma 1, aggiungere, dopo le parole: "di cui all'art.
9, comma 2" le seguenti: "e 9-bis", nonche' aggiungere, dopo il comma
3, il seguente: "4. Le precedenti disposizioni si applicano anche  in
occasione  di  elezioni  suppletive; in tal caso il termine di cui al
comma 3 decorre dal giorno della proclamazione del senatore eletto";
   all'art. 2, comma 1, aggiungere, dopo le parole:  "entro  sessanta
giorni dalla prima riunione delle nuove Camere" le seguenti: "o dalla
proclamazione dei senatori eletti nelle elezioni suppletive";
   all'art.  6  aggiungere, dopo il comma 3, il seguente: "4. In sede
di prima applicazione dell'art. 9-bis della legge 10  dicembre  1993,
n.  515, introdotto con la legge 27 luglio 1995, n. 309, i termini di
cui all'art. 1, comma 3, e 2, comma 1, decorrono -  per  le  elezioni
suppletive  gia' svoltesi prima dell'entrata in vigore della legge 27
luglio 1995, n. 309 - dal  giorno  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  relativa deliberazione di approvazione da parte del
Consiglio di Presidenza".