LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985, avente per oggetto "Individuazione delle aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del
26 aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il
rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25
maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i
criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata
deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 11 maggio
1995, prot. n. 22634, dal sig. Comelli Emilio per la realizzazione di
costruzione tetto sul fabbricato esistente su un'area ubicata nel
comune di Manerba sul Garda (Brescia) interessante parte dei mappali
numeri 7066-1734-1735, foglio n. 8/9, sottoposta a vincolo
paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonche' gravata da
vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui
all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto
ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilita', tali da giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge 8 agosto 1985, n. 431; cio' in considerazione del fatto che
l'opera proposta consente un miglioramento del rapporto tra edificio
e contesto paesistico interessato;
Atteso che si e' proceduto, relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri
della proposta di piano paesistico;
Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo
generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza sociale ed economica dell'opera in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali ed
economici consistenti nel miglioramento estetico del fabbricato
esistente, come si evince dalla deliberazione del consiglio comunale
di Manerba del Garda (deliberazione n. 37 del 10 marzo 1995);
Riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi,
in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi
sociali ed economici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza
ed urgenza tali che la giunta regionale non puo' esimersi dal
prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al
particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19,
individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera in ordine alla piu' puntuale localizzazione e alla
migliore qualificazione progettuale;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n.
40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
Tutto cio' premesso;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
Delibera:
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Manerba del Garda (Brescia), foglio n. 8/9,
parte dei mappali numeri 7066-1734-1735, dall'ambito territoriale n.
19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del
10 dicembre 1985;
2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della
legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Milano, 1 dicembre 1995
Il segretario: MIGLIO