IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO
   DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                        IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL
   LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, che attua
le direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia  di  recipienti
semplici  a  pressione,  ed in particolare l'art. 2 che ne prevede la
immissione  sul  mercato  e/o  la  messa  in  servizio,   la   libera
circolazione  e  la  loro utilizzazione nel rispetto delle condizioni
previste nella stessa direttiva;
  Visti gli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale  21  maggio  1974
(Gazzetta  Ufficiale  n.  179  del  10  luglio 1974) in tema di norme
integrative del regio decreto 12  maggio  1927,  e  disposizioni  per
l'esonero  di alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a
pressione;
  Vista la circolare n. 47 del 30 giugno 1992 dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)  con  la  quale
vengono  fornite,  fra  l'altro,  istruzioni  alle  sedi  periferiche
dell'Istituto circa l'obbligo dell'accertamento  di  conformita'  dei
dispositivi   di  sicurezza  e  di  controllo  previsti  dal  decreto
ministeriale  21  maggio  1974,  anteriormente  alla  immissione  sul
mercato   e   utilizzazione   dei  recipienti  semplici  a  pressione
disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311;
  Ritenuto che non possa essere disatteso il parere motivato ex  art.
169  del  Trattato CE, espresso dalla Commissione CEE con documento C
(95) 1106 def. del 7 settembre 1995 sulla violazione della  direttiva
del  Consiglio  CEE 83/189 e recepita nella legislazione italiana con
legge  21  giugno  1986,  n.  317,  nonche'  sulla  violazione  delle
direttive   del   Consiglio   CEE  87/404  e  90/488  recepite  nella
legislazione italiana con decreto legislativo 27 settembre  1991,  n.
311;
  Ravvisata   la  necessita'  di  ricondurre  tutti  i  recipienti  a
pressione  rientranti  nel  campo  di  applicazione  della  direttiva
comunitaria alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo
27 settembre 1991, n. 311;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  Gli  articoli  4  e  7 del decreto ministeriale 21 maggio 1974,
citato in  premessa,  non  si  applicano  ai  recipienti  semplici  a
pressione  disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n.
311.
  2. Ogni altra disposizione in contrasto alle disposizioni di cui al
primo comma si intende abrogata.