IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, che attua le direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, ed in particolare l'art. 2 che ne prevede la immissione sul mercato e/o la messa in servizio, la libera circolazione e la loro utilizzazione nel rispetto delle condizioni previste nella stessa direttiva; Visti gli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 10 luglio 1974) in tema di norme integrative del regio decreto 12 maggio 1927, e disposizioni per l'esonero di alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione; Vista la circolare n. 47 del 30 giugno 1992 dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) con la quale vengono fornite, fra l'altro, istruzioni alle sedi periferiche dell'Istituto circa l'obbligo dell'accertamento di conformita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo previsti dal decreto ministeriale 21 maggio 1974, anteriormente alla immissione sul mercato e utilizzazione dei recipienti semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311; Ritenuto che non possa essere disatteso il parere motivato ex art. 169 del Trattato CE, espresso dalla Commissione CEE con documento C (95) 1106 def. del 7 settembre 1995 sulla violazione della direttiva del Consiglio CEE 83/189 e recepita nella legislazione italiana con legge 21 giugno 1986, n. 317, nonche' sulla violazione delle direttive del Consiglio CEE 87/404 e 90/488 recepite nella legislazione italiana con decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311; Ravvisata la necessita' di ricondurre tutti i recipienti a pressione rientranti nel campo di applicazione della direttiva comunitaria alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311; Decretano: Art. 1. 1. Gli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, citato in premessa, non si applicano ai recipienti semplici a pressione disciplinati dal decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311. 2. Ogni altra disposizione in contrasto alle disposizioni di cui al primo comma si intende abrogata.