IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario - e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, di cui alla tabella XXVII-bis allegata al predetto regio-decreto n. 1652/1938; Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale; Sentiti i pareri della Federazione nazionale dei farmacisti e dell'Ordine nazionale dei chimici; Vista la delibera n. 126/94 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti nell'adunanza del 26 luglio 1994; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nella sessione di aprile 1995; Decreta: Art. 1. L'ordinamento didattico del corso di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche di cui alla tabella XXVII-bis dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella XXVII-bis allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.