Con decreto 18 dicembre 1995, la riscossione del carico tributario
di  L.  747.820.470, dovuto dalla ditta Bontempi S.r.l., in Camerano,
e' stata sospesa, ai sensi del terz'ultimo  comma  dell'art.  39  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n.  46,  per  un
periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La
sezione   staccata   di  Ancona,  nel  provvedimento  di  esecuzione,
determinera' l'ammontare degli interessi ai sensi  dell'ultimo  comma
dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602
introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il  concessionario,
in  via  cautelare,  manterra'  in  vita  gli atti esecutivi posti in
essere  sui  beni  immobili  e  strumentali   della   sopramenzionata
societa',  la quale, comunque, dovra' prestare idonea garanzia, anche
fidejussoria, per l'eventuale parte del credito erariale non tutelato
dai predetti  atti  esecutivi.  La  sospensione  sara'  revocata  con
successivo  decreto  ove  vengano a cessare e' presupposti in base ai
quali e' stata concessa o venga a manifestarsi fondato  pericolo  per
la riscossione.