Con decreto ministeriale 29 gennaio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Italcementi - Gruppo Italcementi, con sede in
Bergamo  e  Centrale  elettrica di Olmo al Brembo (Bergamo), Centrale
elettrica di Villa di Serio (Bergamo), Officina  elettromeccanica  di
Bergamo,  Officina  meccanica  di  Alzano  Lombardo  (Bergamo) e sede
centrale di Bergamo, e' prorogata la corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, con pari diminuzione della
durata del trattamento economico di mobilita',  tenendosi  conto,  ai
fini  della  determinazione  salariale cosi' concesso, per il periodo
dal 13 settembre 1995 al 12 marzo 1996.
   La corresponsione del trattamento sopra disposta e'  ulteriormente
prorogata dal 13 marzo 1996 al 22 settembre 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra,  non  operano  per  i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 9 gennaio 1995 all'8  luglio  1995,  della  ditta  S.r.l.
Ruffoni  &  Zoppi,  con  sede  in  Baveno (Novara) e unita' di Baveno
(Novara).
   Parere comitato tecnico del 5 luglio 1995, favorevole e successiva
presa d'atto del comitato tecnico del 12 gennaio 1996.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Ruffoni & Zoppi, con sede in Baveno
(Novara) e unita' di Baveno (Novara), per il periodo  dal  9  gennaio
1995 all'8 luglio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 27 gennaio 1995 con decorrenza 9
gennaio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto ministeriale del 1 dicembre
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 1 dicembre 1995 con effetto dal 19  settembre  1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
G. Fabbri, con sede in Bologna e unita' di Anzola Emilia (Bologna)  e
Bologna per il periodo dal 19 marzo 1995 al 18 settembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 19
marzo 1995;
    2)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
riorganizzazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  1  dicembre 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  1  dicembre  1995 con effetto dal 19
settembre 1994, in  favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti
dalla  ditta S.p.a. G. Fabbri, con sede in Bologna e unita' di Anzola
Emilia (Bologna) e Bologna per il periodo dal 19 settembre 1995 al 18
dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza  19
settembre 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996,
    1) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dal 20 febbraio 1995 al 19 febbraio 1996, della ditta S.r.l.
P.Z.I.  Prefabbricati  Zootecnici  Industriali,  con  sede  in  Muros
(Sassari) e unita' di Muros (Sassari).
   Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  P.Z.I.   Prefabbricati   Zootecnici
Industriali, con sede in Muros (Sassari) e unita' di Muros (Sassari),
per il periodo dal 27 aprile 1995 al 19 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 3 maggio 1995 con decorrenza 20
febbraio 1995.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 10 aprile 1995 al 9  ottobre  1995,  della  ditta  S.p.a.
Inecoma,  con  sede  in  Casagiove  (Caserta)  e  unita' di Casagiove
(Caserta) e Dragoni (Caserta).
   Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995, favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.  Inecoma,  con  sede  in  Casagiove
(Caserta) e unita' di Casagiove (Caserta) e Dragoni (Caserta) per  il
periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 10
aprile 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale,  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:
    1) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
limitatamente  al  periodo  dal 22 novembre 1994 al 21 novembre 1995,
della ditta S.p.a. Comerint, con sede in Roma e unita' di Roma.
   Parere comitato tecnico del 22 novembre 1995, favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Comerint, con sede in Roma
e  unita'  di  Roma, per il periodo dal 22 novembre 1994 al 21 maggio
1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 22
novembre 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:
    1)   e'   approvata   la  proroga  complessa  del  programma  per
ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre  1994
all'8  giugno  1995,  della  ditta  S.p.a.  Nuova Comsal, con sede in
Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portoscuso (Cagliari).
   Parere comitato tecnico del 31 ottobre 1995, favorevole.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  28  aprile  1993,  con effetto dal 9
ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla
ditta S.p.a. Nuova Comsal, con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita'
di  Portoscuso  (Cagliari), per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10
aprile 1995.
   Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1994 con decorrenza 11
ottobre 1994.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
28 dicembre 1995, n. 19728/1.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del  suddetto   limite,   con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 28 aprile 1993, con effetto dal 9 ottobre  1991,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
Nuova  Comsal,  con  sede  in  Portoscuso  (Cagliari)  e  unita'   di
Portoscuso  (Cagliari),  per  il  periodo  dall'11  aprile 1995 all'8
giugno 1995.
   Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1995 con  decorrenza  11
aprile 1995.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   Il  periodo  e'  concesso anche in deroga al limite massimo di cui
all'art. 1, comma 9,  della  legge  n.  223/1991  relativamente  alle
unita'  produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza
sociale  verifichera'  il  superamento  del  suddetto   limite,   con
particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;
    3)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
relativo al periodo dal 4 maggio 1994 al 3 maggio 1995,  della  ditta
S.p.a.   Pizzi,  con  sede  in  Borgosesia  (Vercelli)  e  unita'  di
Borgosesia (Vercelli).
   Parere comitato tecnico del 30 novembre 1995, favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per ristrutturazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Pizzi,  con  sede  in
Borgosesia (Vercelli) e  unita'  di  Borgosesia  (Vercelli),  per  il
periodo dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 giugno 1994 con decorrenza 4
maggio 1994;
    4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 4 maggio  1994,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Pizzi, con sede in  Borgosesia  (Vercelli)  e  unita'  di  Borgosesia
(Vercelli), per il periodo dal 4 novembre 1994 al 3 maggio 1995.
   Istanza  aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza 4
novembre 1994;
    5)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 9 febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 9  febbraio  1995  con  effetto  dal  29
novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta  S.p.a.  Cartiere  Sottrici  Binda,  con  sede in Olgiate Olona
(Varese) e  unita'  di  Besozzo  (Varese),  Conca  Fallata  (Milano),
Crevacuore (Vercelli), deposito di Roma, deposito in Settimo Torinese
(Torino),  Tirano  (Sondrio),  ufficio  e  unita'  di  Olgiate  Olona
(Varese), per il periodo dal 29 novembre 1994 al 28 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza  29
novembre 1994;
    6)   a   seguito  dell'approvazione  relativa  al  programma  per
ristrutturazione aziendale, intervenuta con il  decreto  ministeriale
del  9  febbraio 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  gia'  disposta
con  decreto  ministeriale  del  9  febbraio  1995 con effetto dal 29
novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.p.a. Cartiere Sottrici  Binda,  con  sede  in  Olgiate  Olona
(Varese)  e  unita'  di  Besozzo  (Varese),  Conca  Fallata (Milano),
Crevacuore (Vercelli), deposito di Roma, deposito in Settimo Torinese
(Torino),  Tirano  (Sondrio),  ufficio  e  unita'  di  Olgiate  Olona
(Varese), per il periodo dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 29
maggio 1995;
    7)  a  seguito  dell'approvazione  relativa  al   programma   per
ristrutturazione  aziendale,  intervenuta con il decreto ministeriale
del 4 marzo 1995, e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 4 marzo 1995 con effetto dall'8 novembre
1993, in favore dei lavoratori interessati,  dipendenti  dalla  ditta
S.p.a.  Calzificio  di  Parabiago  Mario  Re  De Paolini, con sede in
Parabiago (Milano) e unita' e uffici di  Parabiago  (Milano)  per  il
periodo dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 15 giugno 1995 con decorrenza 8
maggio 1995;
    8) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo  dall'8  novembre  1994  al 7 maggio 1995, della ditta S.p.a.
Paolo Gavinelli, con sede in Bellinzago Novarese (Novara) e unita' di
Bellinzago Novarese (Novara).
   Parere comitato tecnico del 30 novembre 1995, favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Paolo Gavinelli, con sede in Bellinzago
Novarese  (Novara)  e  unita'  di Bellinzago Novarese (Novara) per il
periodo dall'8 novembre 1994 al 7 maggio 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1994 con decorrenza  8
novembre 1994.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con  il  decreto  ministeriale  dell'11  marzo
1995,  e'  autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia'  disposta  con  decreto
ministeriale  dell'11  marzo 1995 con effetto dal 10 gennaio 1994, in
favore dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.
Technogenetics,  con  sede  in  Milano  e unita' di Cassina De Pecchi
(Milano) per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 5 luglio 1994 con decorrenza 10
luglio 1994;
    2) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
limitatamente  al periodo dal 13 giugno 1995 al 12 giugno 1996, della
ditta S.p.a. Iafil Industria Ambrosiana Filati, con sede in Milano  e
unita' di Gattinara (Vercelli) e Milano.
   Parere comitato tecnico del 22 novembre 1995, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  riorganizzazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  Iafil  Industria   Ambrosiana
Filati,  con sede in Milano e unita' di Gattinara (Vercelli) e Milano
per il periodo dal 13 giugno 1995 al 12 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 1 luglio 1994  con  decorrenza  13
giugno 1995;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta  con  il  presente decreto, e' autorizzata la
ulteriore   corresponsione   del   trattamento    straordinario    di
integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 13 giugno 1995,
in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.
Iafil Industria Ambrosiana Filati, con sede in  Milano  e  unita'  di
Gattinara  (Vercelli) e Milano per il periodo dal 13 dicembre 1995 al
12 giugno 1996.
   Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 1995 con decorrenza  13
dicembre 1995;
    4)  e'  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale,
limitatamente al periodo dal 20 febbraio 1995 al  19  febbraio  1996,
della  ditta  S.p.a.  C.P.C.  Italia,  con sede in Milano e unita' di
Calderara di  Reno  (Bologna),  Cinisello  Balsamo  (Milano),  Nogara
(Verona) e Sanguinetto (Verona).
   Parere comitato tecnico del 22 novembre 1995, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.P.C. Italia, con sede in
Milano e unita' di Calderara di  Reno  (Bologna),  Cinisello  Balsamo
(Milano),  Nogara  (Verona) e Sanguinetto (Verona) per il periodo dal
20 febbraio 1995 al 19 agosto 1995.
   Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1995  con  decorrenza  20
febbraio 1995.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:
    1) e' approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  6 marzo 1995 al 5 marzo 1997, della ditta
S.p.a. C.G.E. - dal 30 giugno 1995: GE - Power Controls  Italia,  con
sede  in  Milano  e  unita'  di  Grugliasco (Torino), Milano e Rovato
(Brescia).
   Parere comitato tecnico del 24 novembre 1995, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per  ristrutturazione  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. C.G.E.  -  dal  30  giugno
1995:  GE  -  Power  Controls  Italia, con sede in Milano e unita' di
Grugliasco (Torino), Milano e Rovato (Brescia), per il periodo dal  6
marzo 1995 al 5 settembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 12 aprile 1995 con decorrenza 6
marzo 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del 16 giugno
1995, e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal  28  marzo  1994,  in
favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta S.p.a.
I.C.M.I. Industrie Cantieri Metallurgici Italiani - Gruppo Ilva,  con
sede in Napoli e unita' di Napoli per il periodo dal 1 agosto 1994 al
31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il  1 agosto 1994 con decorrenza 1
agosto 1994;
    2)  a  seguito  dell'approvazione  della  proroga  complessa  del
programma  per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto
ministeriale  del  16  giugno  1995,  e'  autorizzata  la   ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del  2  marzo  1994
con  effetto dal 1 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.   I.C.M.I.   Industrie   Cantieri
Metallurgici  Italiani  - Gruppo Ilva, con sede in Napoli e unita' di
Genova per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza aziendale presentata il 1 agosto  1994  con  decorrenza  1
luglio 1994.
   Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
   L'Istituto  nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente  recate  dal  presente
provvedimento,  verifica  il  rispetto  del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione  o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:
    1) e' approvato il programma per crisi  aziendale,  limitatamente
al periodo dal 20 febbraio 1995 al 19 agosto 1995, della ditta S.p.a.
Esseti  Farmaceutici,  con  sede  in  Napoli e unita' di S. Giorgio a
Cremano (Napoli).
   Parere comitato tecnico del 29 novembre 1995, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Esseti Farmaceutici, con sede in Napoli
e unita' di S. Giorgio a Cremano (Napoli),  per  il  periodo  dal  20
febbraio 1995 al 19 agosto 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 marzo 1995 con decorrenza 20
febbraio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:
    1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  del  10  maggio 1995, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
10 maggio  1995  con  effetto  dal  28  marzo  1994,  in  favore  dei
lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta S.a.s. M.E.M., con
sede in Casavatore (Napoli) e unita' di Casavatore  (Napoli)  per  il
periodo dal 28 settembre 1994 al 27 marzo 1995.
   Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1994 con decorrenza 28
settembre 1994.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
10 maggio 1995, n. 17544/5;
    2)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, della  ditta  S.r.l.
Officine Meccaniche Gelesi, con sede in Gela (Caltanissetta) e unita'
di Gela (Caltanissetta).
   Parere comitato tecnico del 24 ottobre 1995, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Officine Meccaniche Gelesi, con sede in
Gela (Caltanissetta) e unita' di Gela (Caltanissetta) per il  periodo
dal 1 dicembre 1994 al 31 maggio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 gennaio 1995 con decorrenza 1
dicembre 1994;
    3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 dicembre 1994,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti dalla ditta S.r.l. Officine
Meccaniche Gelesi, con sede in Gela (Caltanissetta) e unita' di  Gela
(Caltanissetta) per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 luglio 1995 con decorrenza 1
giugno 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996:
    1)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della  ditta  S.c.  a
r.l.  Contessa  3  C,  con  sede in Valfabbrica (Perugia) e unita' di
stabilimento e ufficio in Valfabbrica (Perugia).
   Parere comitato tecnico del 28 novembre 1995, favorevole.
   A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta  S.c.  a  r.l.  Contessa  3  C,  con  sede  in
Valfabbrica   (Perugia)   e  unita'  di  stabilimento  e  ufficio  in
Valfabbrica (Perugia) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30  giugno
1995.
   Istanza  aziendale presentata il 22 febbraio 1995 con decorrenza 1
gennaio 1995;
    2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale,
intervenuta con il presente  decreto,  e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, gia' disposta con effetto dal 1 gennaio  1995,  in  favore
dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.c.  a r.l.
Contessa  3  C,  con  sede  in  Valfabbrica  (Perugia)  e  unita'  di
stabilimento  e ufficio in Valfabbrica (Perugia) per il periodo dal 1
luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto  1995  con  decorrenza  1
luglio 1995;
    3)  e'  approvato  il  programma per crisi aziendale, relativo al
periodo dal 1 luglio 1994 al  30  giugno  1995,  della  ditta  S.r.l.
Micropali,  con  sede  in  Apricena  (Foggia)  e  unita'  di Apricena
(Foggia).
   Parere comitato tecnico del 28 novembre 1995, favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.r.l.  Micropali,  con  sede  in  Apricena
(Foggia) e unita' di Apricena (Foggia) per il periodo  dal  1  luglio
1994 al 31 dicembre 1994.
   Istanza  aziendale  presentata  il 19 luglio 1994 con decorrenza 1
luglio 1994;
    4) e' approvato il programma per  crisi  aziendale,  relativo  al
periodo dal 27 giugno 1994 al 26 giugno 1995, della ditta S.c. a r.l.
Cantina  e Oleificio sociale di Lizzano "Luigi Ruggieri", con sede in
Lizzano (Taranto) e unita' di Lizzano (Taranto).
   Parere comitato tecnico del 28 novembre 1995, favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. S.c. a r.l. Cantina e Oleificio Sociale
di  Lizzano  "Luigi Ruggieri", con sede in Lizzano (Taranto) e unita'
di Lizzano (Taranto) per il periodo dal 27 giugno 1994 al 26 dicembre
1994.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con  decorrenza  27
giugno 1994;
    5)  e'  approvato  il  programma  per riorganizzazione aziendale,
relativo al periodo dal 1 aprile 1995 al 31 marzo 1996,  della  ditta
S.r.l.  Sarda  Recapiti,  con sede in Cagliari e unita' di Cagliari e
Sassari.
   Parere comitato tecnico del 28 novembre 1995, favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta S.r.l. Sarda Recapiti, con sede
in  Cagliari  e  unita'  di  Cagliari e Sassari, per il periodo dal 1
aprile 1995 al 30 settembre 1995.
   Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1995  con  decorrenza  1
aprile 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    6) e' approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo  al  periodo  dal  23 gennaio 1995 al 22 gennaio 1996, della
ditta S.p.a. Consorzio industriale Sivim, con sede in Milano e unita'
di Milano.
   Parere comitato tecnico del 28 novembre 1995, favorevole.
   A seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale per riorganizzazione aziendale, in  favore  dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  Consorzio Industriale
Sivim, con sede in Milano e unita' di Milano per il  periodo  dal  22
febbraio 1995 al 22 luglio 1995.
   Istanza  aziendale  presentata  il  1 marzo 1995 con decorrenza 23
gennaio 1995.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;
    7) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il  presente  decreto  e'  autorizzata  la
ulteriore    corresponsione    del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con  effetto  dal  22  febbraio
1995,  in  favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta
S.p.a. Consorzio Industriale Sivim, con sede in Milano  e  unita'  di
Milano per il periodo dal 23 luglio 1995 al 22 gennaio 1996.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 agosto 1995 con decorrenza 23
luglio 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione  delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite  massimo  di  36  mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto  dalla  vigente  normativa, con
particolare riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione  dell'attivita'  produttiva  determinata  da   situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti   dalla  S.p.a.  Cavicondor,  con  sede  in  Piano  Tavola
(Catania) e  unita'  di  Piano  Tavola  (Catania),  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del   trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del   trattamento,   del  periodo  di  integrazione  salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 3 agosto 1995 al 2 febbraio 1996.
   La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, ai  sensi  dell'art.  6,
comma  6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.
Sarc.Co.M.I.,  con  sede  in  Sarroch  (Cagliari) e unita' di Sarroch
(Cagliari)  per  il periodo dal 18 febbraio 1995 al 17 agosto 1995 la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con pari riduzione della durata del trattamento economico
di mobilita'.
   La corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra,  e'
ulteriormente prorogata dal 18 agosto 1995 al 12 febbraio 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  24 gennaio 1996, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata,  in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Fintel, con
sede in Napoli e unita' di Avellino, Barletta (Bari), Foggia, Potenza
e  Salerno per il periodo dal 1 settembre 1995 al 29 febbraio 1996 la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con pari riduzione della durata del trattamento economico
di mobilita'.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, ai  sensi  dell'art.  6,
comma  6, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e' prorogata, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova
Cartiera  di  Arbatax,  con  sede  in  Cagliari  e  unita' di Arbatax
(Nuoro), per il periodo dal 18 settembre 1995 al  17  marzo  1996  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra, e'
ulteriormente prorogata dal 18 marzo 1996 al 17 settembre 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  Nuova  Cartiera  di  Arbatax,  con  sede  in
Cagliari  e unita' di Arbatax (Nuoro), e' prorogata la corresponsione
del trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
18 settembre 1994 al 17 marzo 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 18 marzo 1995 al 17 settembre 1995.
   Le proroghe di  cui  sopra,  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Keller Meccanica,  con  sede  in  Cagliari  e
unita'  di  Villacidro (Cagliari), e' prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale,  dal  3  agosto
1995 al 2 febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa,  con  particolare  riferimento  ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. F.M.S. Fabbricazione Macchine Utensili Gruppo
Mandelli,  con  sede  in  Rovereto  (Trento)  e  unita'  di  Rovereto
(Trento),   e'   prorogata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,  dal 15 maggio 1995 al 14
novembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con   decreto   ministeriale   24   gennaio   1996,   a    seguito
dell'accertamento  delle  condizioni di cui all'art. 35, terzo comma,
della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale  del
9  agosto  1995,  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Omnibus, con sede in Roma e unita'
di  Milano  e Roma, per il periodo dal 12 novembre 1995 all'11 maggio
1996.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale  della  previdenza  per   i   giornalisti   italiani   sono
autorizzati   a  provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  24  gennaio  1996,  e'  accertata   la
condizione  di crisi aziendale, relativamente al periodo dall'8 marzo
1995 all'11 aprile 1995,  della  ditta  S.p.a.  Compagnia  Editoriale
Piemmei Ed. "La Voce", con sede in Milano e unita' di Milano e Roma.
   A   seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  prorogata  la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia
Editoriale Piemmei Ed. "La Voce", con sede  in  Milano  e  unita'  di
Milano e Roma per il periodo dall'8 marzo 1995 all'11 aprile 1995.
   Con   decreto  ministeriale  24  gennaio  1996,  e'  accertata  la
condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n.  416/1981,
relativamente  al  periodo  dal 12 aprile 1995 al 7 marzo 1997, della
ditta S.p.a. Compagnia Editoriale Piemmei Ed. "La Voce", con sede  in
Milano e unita' di Milano e Roma.
   A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia
Editoriale Piemmei Ed. "La Voce", con sede  in  Milano  e  unita'  di
Milano e Roma per il periodo dal 12 aprile 1995 all'11 ottobre 1995.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale  della  previdenza  per   i   giornalisti   italiani   sono
autorizzati   a  provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con  decreto  ministeriale  24  gennaio  1996,  e'  accertata   la
condizione  di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981,
relativamente al periodo dal 1 novembre  1994  al  31  ottobre  1996,
della  ditta  S.r.l.  Editrice  Telestampa Sud, con sede in Vituliano
(Benevento) e unita' di Vituliano (Benevento).
   A seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Editrice
Telestampa  Sud,  con  sede  in  Vituliano  (Benevento)  e  unita' di
Vituliano (Benevento) per il periodo dal 1 novembre 1994 al 30 aprile
1995, con esclusione lavoratori in C.F.L.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
maggio 1995 al 31 ottobre 1995, con esclusione lavoratori in C.F.L.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale  della  previdenza  per   i   giornalisti   italiani   sono
autorizzati   a  provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con   decreto   ministeriale   24   gennaio   1996,   a    seguito
dell'accertamento  delle  condizioni  di crisi aziendale, intervenuto
con il decreto ministeriale del  16  giugno  1995,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Edi.Me.
Edizioni  Meridionali,  con  sede  in  Napoli  e  unita' di Avellino,
Benevento, Caserta, Napoli, Roma e  Salerno  per  il  periodo  dal  1
agosto 1995 al 31 gennaio 1996.
   Con   decreto   ministeriale  29  dicembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori edili rientranti nel campo di  applicazione  dell'art.  3,
comma  3,  del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, e dipendenti  dalla
S.a.s.  Armafer  del  dott. Michele Morelli & C., con sede in Lecce e
unita' di Campobasso e Caserta, e' prorogata  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata del trattamento speciale di  disoccupazione,
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
7 novembre 1995 al 6 maggio 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996, con pari  diminuzione
della  durata  del  trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi
conto, ai fini della determinazione del trattamento, del  periodo  di
integrazione salariale cosi' concesso.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Benfra,  con  sede  in  Modena e unita' di
Modena, e' prorogata la corresponsione del trattamento  straordinario
di integrazione salariale dal 6 agosto 1995 all'8 ottobre 1995.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
5 giugno 1995, n. 17883/2.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale,  verifica  il
rispetto del limite massimo di  36  mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del trattamento ordinario di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Benfra,  con  sede  in  Modena  e  unita'  di
Modena,    e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale  dal  9  ottobre  1995  al  5
febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Papa Withforce, con sede in Cormano (Milano)
e unita' di Cormano (Milano),  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 25 aprile
1995 al 21 ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  3 Jeans, con sede in Umbertide (Perugia) e
unita' di Umbertide (Perugia), e' autorizzata la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dal 19 ottobre
1995 al 18 aprile 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 19 aprile 1996 al 18 ottobre 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Siel,  con  sede  in  Potenza  e unita' di
Potenza,   e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  2  giugno  1995 al 1
dicembre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 2 dicembre 1995 al 1 giugno 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,   verifica   il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi  di  fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 24 gennaio 1996, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Gardella Impianti Sistemi Industriali, con
sede in Serra Ricco' (Genova) e unita' di Serra Ricco'  (Genova),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento  disposta  di  cui  sopra  e'
prorogata dal 13 ottobre 1995 al 12 aprile 1996.
   I  periodi di cui sopra sono autorizzati, ove necessario, anche in
deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art.  1,
comma 9, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988.